Capo 1
Disposizioni
in materia ambientale
Art. 1
Esercizio
delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata
ambientale
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delega
per l’istruttoria e il rilascio di provvedimenti di autorizzazione integrata
ambientale per l’esercizio degli impianti esistenti e nuovi, nonché il riesame,
il rinnovo e l’aggiornamento, attribuita nei termini di cui all’articolo 7 della legge
regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale,
anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia
ambientale) e all’articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio
pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), è modificata, sopprimendo la
distinzione temporale rispetto alla presentazione della prima domanda,
attribuendo agli enti provinciali la competenza su tutte le categorie di
attività elencate nell’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., con esclusione di
quelle riferite al trattamento dei rifiuti urbani (o derivanti dal ciclo dei
rifiuti urbani) riconducibili alle categorie 5.2 (impianti di incenerimento dei
rifiuti urbani), 5.3 (impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi) e
5.4 (discariche) che sono attribuite alla competenza della Regione Puglia,
nonché di quelle considerate dall’articolo 23 della legge
regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012) e dall’articolo 13 della legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali).
2.
L’esercizio delle attività tecnico amministrative, così come delegate, decorre
dalla data di entrata in vigore della presente legge e i procedimenti in corso
sono conclusi dall’Autorità che li ha avviati.
Art. 2
Integrazioni
all’articolo 22 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della legge
regionale del 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione
Puglia), è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il gestore, su richiesta dell’autorità competente (Ente
Regione) e dell’autorità di controllo (ARPA), in relazione alle attività svolte
per il rilascio e il controllo dell’autorizzazione integrata ambientale,
provvede a versare la tariffa istruttoria (Ti) nel bilancio della Regione
Puglia, quella per controlli (Tc) e controlli programmati con prelievi e analisi
(Ta) nel bilancio di ARPA Puglia.”.
Capo 2
Disposizioni
in materia di rischio di incidente rilevante
Art. 3
Integrazioni
all’articolo 21 della l.r. 38/2011
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della l.r.
38/2011 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. La tariffa in acconto per istruttoria e controlli,
definita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 801 del 23 marzo 2010 e
successive integrazioni e modifiche, viene ripartita equamente tra Ente Regione
e ARPA Puglia. Il Gestore, su richiesta dell’autorità competente (Ente Regione),
versa la tariffa, così ripartita, nei rispettivi bilanci della Regione Puglia e
dell’ARPA Puglia.
1 ter. La tariffa definitiva, nei termini che saranno fissati
dall’emanando Decreto ministeriale di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto
legislativo del 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose), su richiesta dell’autorità competente, è
versata dal Gestore nei bilanci della Regione Puglia e dell’ARPA
Puglia.”.
Capo 3
Disposizioni
in materia di acustica
Art. 4
Integrazione
all’articolo
5 della l.r.
17/2007
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r.
17/2007 è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Regione Puglia, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente comma, disciplina con apposito regolamento le
modalità per l’iscrizione, la tenuta e la gestione dell’elenco dei tecnici
competenti in acustica ambientale. Dalla data di pubblicazione del regolamento
il comma 2 dell’articolo 5 della l.r.
17/2007 è abrogato. Le Province uniformano la propria azione
amministrativa alle indicazioni regolamentari.”
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7“Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.