Art.
1
Finalità.
1. Con la presente legge si emanano, nelle more di un
necessario più organico reinquadramento della complessiva normativa regionale in
materia di ambiente alla luce del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), prime disposizioni urgenti finalizzate
sia a favorire il processo di decentramento di alcune funzioni amministrative in
materia ambientale, nuove ovvero già disposte con la
legge regionale 30 novembre 2000, n.
17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di tutela ambientale), sia ad apportare utili correttivi all'attuale
normativa regionale vigente nelle seguenti materie:
a) valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza
(L.R.
n. 17/2000; legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11);
b) emissioni in atmosfera (legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 7; L.R.
n. 17/2000);
c) elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale (legge
regionale 8 marzo 2002, n. 5 - Norme transitorie per la tutela
dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0hz e 300 GHz);
d) gestione rifiuti e bonifiche (legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 30; legge
regionale 13 agosto 1993, n. 17; legge
regionale 18 luglio 1996, n. 13; L.R.
n. 17/2000);
e) autorizzazione integrata ambientale;
f) immersione in mare di materiale derivante da attività di
scavo e attività di posa in mare di cavi e condotte.
Art.
2
Valutazione di impatto
ambientale e valutazione di incidenza.
1. Alla legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 1 (Finalità) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: “così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12
marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche)";
b) all'articolo 4 (Ambiti di applicazione) sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
1) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di
siti della "rete Natura 2000" di cui alla dir. 79/409/CEE e alla dir. 92/43/CEE»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale, ai
sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, così come integrato e modificato
dal D.P.R. n. 120/2003, tutti gli interventi non direttamente connessi e
necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle
specie e degli habitat presenti nel sito, nonché i piani territoriali,
urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori,
che possono avere incidenze significative sul sito stesso.";
c) all'articolo 6 (Autorità competenti) sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. La Regione è competente per le procedure di VIA relative
ai:
a) progetti identificati negli elenchi A.1 e B.1;
b) progetti identificati negli elenchi A.2 e B.2 la cui
localizzazione interessa il territorio di due o più province.
1-bis. La Regione è competente per le procedure di valutazione
di incidenza per:
a) i piani territoriali, urbanistici, di settore e loro
varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori;
b) gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 4, non
compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2 la cui localizzazione
interessa il territorio di due o più province" (1);
2) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
2.1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ovvero che ricada all'interno di aree naturali protette e di siti di
cui al comma 4 dell'articolo 4";
2.2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis. Gli interventi di cui al comma 4 dell’articolo 4, non
compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2.”;
3) al comma 3 le parole “e di valutazione di incidenza
ambientale” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "I Comuni sono
altresì competenti per le procedure di valutazione di incidenza previste dal
Reg.
28 settembre 2005, n. 24, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia 4 ottobre 2005, n. 124 (Misure di conservazione relative a specie
prioritarie di importanza comunitaria e uccelli selvatici nidificanti nei centri
edificati ricadenti in proposti siti di importanza comunitaria - pSIC - e in
zone di protezione speciale - ZPS";
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA
e di valutazione di incidenza ambientale relative a tutte le tipologie
progettuali e di pianificazione elencate nei commi precedenti, qualora ricadano,
anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, nazionali e
regionali, sono espletate sentiti gli enti parco competenti.";
5) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a
VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative alle tipologie progettuali
e di pianificazione elencate nei commi precedenti e assoggettate ad approvazione
da parte dell’Autorità di bacino regionale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n.
19 (Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia), sono espletate
sentita l’Autorità di bacino stessa.";
d) all'articolo 7 (Direttive) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«2-bis. Per quanto concerne la procedura di valutazione di
incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e sue modifiche e
integrazioni, per gli interventi che possano avere incidenza significativa sui
siti della "rete Natura 2000" di cui alla direttiva n. 79/409/CEE e alla direttiva n. 92/43/CEE, si osservano
le procedure di cui all'«Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento
della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE
e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato e integrato
dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003» approvato con Delib.G.R. 14 marzo 2006, n. 304 e
sue modifiche e integrazioni.»;
e) dopo il comma 1 dell’articolo 10 (Presentazione del SIA) è
inserito il seguente:
“1-bis. Nel caso in cui il progetto assoggettato alla presente
legge rientri nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di
opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate
agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59), la procedura di valutazione ambientale può essere attivata
direttamente dal competente sportello unico per le attività produttive, fermo
restando in capo ai soggetti interessati gli oneri relativi alla procedura, così
come definiti ai sensi dell’articolo 30”;
f) all'articolo 11 (Deposito e pubblicazione del SIA) sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1) al comma 3, dopo le parole: “agli enti di gestione qualora
il progetto interessi il territorio di aree naturali protette” sono inserite le
seguenti: “all’Autorità di bacino qualora il progetto riguardi interventi
assoggettati ad approvazione della stessa Autorità”;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il parere previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e
coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22
febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale), deve essere reso dagli enti interessati all’autorità
competente della procedura di VIA entro sessanta giorni dalla data del deposito
del progetto definitivo e del SIA presso i rispettivi uffici. In caso di mancata
espressione del predetto parere, l’autorità competente procede nello svolgimento
della procedura fino al relativo completamento.”;
g) il comma 7 dell’articolo12 (Partecipazione) è sostituito dal
seguente:
“7. Sul SIA degli interventi di cui all’allegato A - Sezione
A.1 si esprime in via obbligatoria ma non vincolante il Comitato per la VIA di
cui all’articolo 28.”;
h) all'articolo 16 (Procedura di verifica) sono apportate le
seguenti modifiche:
1) al comma 3, dopo le parole “l’autorità competente e presso”
sono inserite le seguenti: “la provincia e” e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "per trenta giorni";
2) al comma 4 le parole "entro il termine di trenta giorni
dall'affissione dell'avviso" sono sostituite dalle seguenti: "nei predetti
trenta giorni";
3) al comma 7 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Avverso il silenzio inadempimento dell'autorità competente sono esperibili i
rimedi previsti dalla normativa vigente. La pronuncia di esclusione dalla
procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il
quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente
articolo devono essere rinnovate."; (2)
i) all’articolo 28 (Comitato per la VIA) sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
1) al comma 1, le parole “e delle altre autorità competenti”
sono soppresse;
2) al comma 2, le parole “che lo presiede” sono soppresse;
3) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“a) un docente universitario o esperto laureato da almeno dieci
anni, con esperienza specifica per ciascuna delle seguenti materie:
infrastrutture, impianti tecnologici, urbanistica, scienze ambientali, scienze
biologiche e naturali, scienze geologiche, scienze agronomiche, chimica, igiene
ed epidemiologia ambientale, aspetti giuridico-legali;”;
4) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) un rappresentante dell’Assessorato regionale
urbanistica e assetto del territorio.”;
5) al comma 3, dopo le parole: “dirigente del Settore ecologia”
sono inserite le seguenti: "che presiede il Comitato stesso," e sono soppresse
le seguenti: “oltreché il dirigente responsabile dell’autorità competente alla
specifica procedura di VIA in trattazione presso il Comitato”;
6) al comma 6, dopo le parole “Ai componenti” sono inserite le
seguenti: “esterni, non dipendenti regionali,”;
7) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della
presente normativa, la Giunta adotta il regolamento del Comitato VIA regionale
per disciplinarne il funzionamento, prevedendone, ordinariamente, la
convocazione con periodicità almeno quindicinale.”;
j) all’allegato A (Interventi soggetti a VIA obbligatoria) sono
apportate le seguenti modifiche:
1) lettera A.1.d) dell'elenco A.1 è sostituita dalla
seguente:
“A.1.d) porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua
è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha oppure i moli
sono di lunghezza superiore ai 300 m;”;
2) dopo la lettera A.1.d) dell'elenco A.1, è inserita la
seguente:
“A.1.d-bis) opere di difesa del mare quando lo specchio d'acqua
compreso tra l'opera di difesa a mare e la costa supera i 10 ha o la lunghezza
della difesa è superiore a 300 m;";
3) la lettera A.2.o) dell'elenco A.2 è sostituita dalla
seguente:
“A.2.o) piani di gestione dei bacini estrattivi, così come
identificati dal piano regionale per le attività estrattive;”;
4) la lettera A.1.a) dell'elenco A.3 è sostituita dalla
seguente:
“A.1.a) cave e torbiere con 500 mila o più mc/anno di materiale
estratto o di area interessata superiore a 20 ha, nonché cave e torbiere non
inserite all’interno della perimetrazione dei bacini estrattivi, così come
identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inserite
all’interno della perimetrazione di bacini estrattivi, per i cui piani di
gestione non sia stata già espletata la procedura VIA e, ove occorra, di
valutazione di incidenza;”;
k) all’allegato B (Interventi soggetti a procedura di verifica
di assoggettabilità a VIA) sono apportate le seguenti modifiche:
1) nell'elenco B.1 la lettera B.1.f) è soppressa ed è aggiunta,
in fine, la seguente lettera B.1.p-bis):
"B.1.p-bis) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza
complessiva superiore a 20 Km.";
2) nell'elenco B2 sono apportate le seguenti modifiche:
2.1) la lettera B.2.g/3 è sostituita dalla seguente:
"B.2.g/3 impianti per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento di fonti rinnovabili con esclusione degli impianti per autoconsumo
con produzione massima fino a 1MW;";
2.2) alla lettera B.2.g/5 la parola "superiore" è sostituita
dalla seguente: "inferiore";
2.3) dopo la lettera B.2.ae) sono inserite le seguenti:
"B.2.ae-bis) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei
torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a
incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazioni di materiali
litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
B.2.ae-ter) opere di dragaggio dei sedimenti marini e di
prelievo di materiali litoidi anche ai fini di riutilizzo, escluse le operazioni
inserite in interventi di bonifica di siti inquinati, così come definiti dalla
parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;";
l) alle lettere A.1g), A.2.f), A.2.k) e B.2ak) degli allegati A
e B le parole: "ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle
procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.Lgs. n.
22/1997" sono soppresse.
2. A decorrere dal 1° luglio 2007 entra in vigore l'operatività
della delega alla provincia competente per territorio e ai comuni delle funzioni
in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così
come disciplinate dalla L.R.
n. 11/2001.
2 bis. Nelle more dell’approvazione di una disciplina normativa
organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega
di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella
stessa anche le funzioni amministrative correlate all’adozione del Provvedimento
autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni
altra funzione amministrativa demandata all’Autorità competente. Per l’effetto,
tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e
di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora
in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di
entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate
provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. (3)
3. Tutte le norme, ivi comprese quelle contenute nelle leggi
istitutive delle aree naturali protette regionali, che prevedano attribuzioni di
competenze nelle materie di cui al presente articolo, qualora in contrasto con
quanto disposto con la presente legge, si intendono abrogate.
(1) Punto così
sostituito con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U.R.P. 2 agosto 2007,
n. 111. Il testo errato era così formulato: «1) il comma è stato sostituito dal
seguente: 1. La Regione è competente per le procedure di valutazione di
incidenza per: a) i piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti,
ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori; b) gli interventi di cui al
comma 4 dell'articolo 4, non compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2
e B2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più
province.».
(2) La Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui prevede
che «La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il
periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio
ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate».
Sentenza n. 267/2016 - Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, prima
serie speciale.
(3) Comma aggiunto dallal.r.
33/2021, art. 3,
comma 1.
Art.
3
Disposizioni per il
rilascio di nulla osta nelle aree protette regionali.
1. Sin dall'istituzione dell'area protetta a norma della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19
(Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella
Regione Puglia), il procedimento per il rilascio del nulla osta alla
realizzazione degli interventi da effettuarsi nelle aree naturali protette
regionali è di competenza dell'ente di gestione dell'area o, in mancanza, del
soggetto cui è affidata la gestione provvisoria.
2. La concessione di deroghe alle misure di salvaguardia,
previste fino alla data di entrata in vigore dei piani territoriali, è pure di
competenza dell'ente di gestione dell'area naturale protetta o, in mancanza, del
soggetto cui è affidata la gestione provvisoria.
3. In ogni caso, l'ente/ufficio competente trasmette il
provvedimento rilasciato a norma del presente articolo, senza ritardo,
all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, il quale esercita il
potere di controllo nel termine di sessanta giorni, entro cui deve avvenire
l'eventuale annullamento del nulla osta ritenuto illegittimo. Decorso il
predetto termine, il controllo si intende effettuato con esito positivo.
4. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle
già previste in proposito nelle leggi istitutive di aree naturali protette
regionali a norma della L.R.
n. 19/1997 e sue modifiche e integrazioni che, qualora incompatibili,
si intendono abrogate.
Art.
4
Emissioni in
atmosfera.
1. A decorrere dal 1° luglio 2007 entra in vigore l'operatività
della delega alla provincia competente per territorio delle funzioni concernenti
il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa
comunitaria e nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per le
emissioni in atmosfera finalizzate alla riduzione dell’inquinamento atmosferico,
così come disposta dall’articolo 16
della L.R. n. 17/2000.
2. Alla legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 7 (Disciplina delle emissioni odorifere
delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato
rischio di crisi ambientale), sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a) alla lettera B) (Emissioni diffuse) dell’articolo 1 dopo le
parole "a meno di duemila metri dal perimetro urbano" è inserita la seguente:
"è" e sono soppresse le seguenti parole: "con esclusione di quelle ubicate in
zone industriali, dovrà essere";
b) all’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1-bis. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche operate
dalle autorità di controllo ambientale, sia accertata l’emissione diffusa
diretta in atmosfera di sostanze inquinanti e/o a basso livello olfattivo, come
definita al comma 1, derivante da vasche, serbatoi e stoccaggi non confinati in
ambienti chiusi, la stessa autorità di controllo può disporre il confinamento in
ambiente chiuso, o comunque condizionato, delle medesime strutture di deposito
e/o stoccaggio, le cui successive emissioni convogliate sono soggette ad
autorizzazione ai sensi dell’articolo 269, comma 8, del D.Lgs. n.
152/2006.";
c) le lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 2 sono
sostituite dalle seguenti:
"d) lo stoccaggio di ciascuna partita di sansa non confinato in
ambiente chiuso, in ogni caso, non deve avere una durata superiore agli otto
giorni;
e) la quantità massima di stoccaggio della sansa non confinato
in ambiente chiuso non deve mai superare il doppio della potenzialità
settimanale degli impianti presenti nell’insediamento produttivo.”;
d) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis.
1. Gli interventi disposti e autorizzati ai sensi della
presente legge devono essere realizzati in conformità all'articolo 269, comma 3,
del D.Lgs. n. 152/2006, anche in riferimento alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia).
2. In caso di verificata impraticabilità della realizzazione
degli interventi disposti per l’adeguamento dell’impianto, l’impresa interessata
è chiamata a proporre, entro un anno dalla data di emanazione delle prescrizioni
impiantistiche, un piano di delocalizzazione dell’impianto in questione, da
concordare, nelle sue modalità operative e temporali di attuazione, con le
autorità locali.”.
Art.
5
Elenco dei tecnici
competenti in acustica ambientale di cui all’articolo 2 della legge 26 ottobre
1995, n. 447.
1. La tenuta e gestione dell’elenco dei tecnici competenti in
acustica ambientale di cui alla legge
26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico), già
attribuita alla Regione ai sensi dell’articolo 4
della legge
regionale 12 febbraio 2002, n. 3 (Norme di indirizzo per il
contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico), a decorrere dal 1°
luglio 2007 è attribuita alla competenza delle province.
2. Per l’iscrizione all’elenco dei tecnici competenti in
acustica ambientale, allo svolgimento di prestazioni relative ad attività in
materia di acustica ambientale previsto dall’articolo 2 della L. n. 447/1995 è
equiparata la frequenza e il superamento con profitto di corsi di
perfezionamento per laureati ovvero di corsi di formazione post-diploma
tecnico-scientifica, nei cui programmi siano previste attività teoriche e
pratiche in tutti i campi dell’acustica, organizzati dagli ordini professionali
ovvero da enti di formazione legalmente riconosciuti.
2-bis. La Regione Puglia, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente comma, disciplina con apposito regolamento le
modalità per l'iscrizione, la tenuta e la gestione dell'elenco dei tecnici
competenti in acustica ambientale. Dalla data di pubblicazione del regolamento
il comma
2 dell'articolo 5 della L.R. n.
17/2007 è abrogato. Le Province uniformano la propria azione
amministrativa alle indicazioni regolamentari . (4)
(4) Comma aggiunto dalla l.r.
n. 3/2014, art. 4, c. 1 dalla entrata in vigore della pubblicazione del
BURP.
Art.
6
Gestione rifiuti e
bonifiche.
[1. Alla legge
regionale 13 agosto 1993, n. 17 (Organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 4 (Comitato
tecnico-scientifico per lo smaltimento dei rifiuti), dopo le parole “di
smaltimento e di recupero” sono inserite le seguenti: “nonché alle questioni
inerenti alla bonifica dei siti inquinati”;
b) il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal
seguente:
"2. Il comitato è presieduto dal dirigente del
settore regionale competente per materia ed è costituito da un esperto per
ciascuna delle seguenti materie:
a) ingegneria ambientale;
b) chimica ambientale;
c) scienze ambientali;
d) biologia;
e) geologia;
f) agraria;
g) economia del territorio;
h) materie giuridiche ambientali.".]
(5)
[2. Alla legge
regionale 18 luglio 1996, n. 13 (Nuove norme per l'accelerazione e lo
snellimento delle procedure per l'attuazione del piano regionale e della
organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e
integrazioni alla L.R.
n. 17/1993), i commi 3 e 4 dell’articolo 7 sono soppressi.] (6)
3. È confermata la delega alla provincia competente per
territorio delle funzioni concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e
delle modalità definite dalla normativa comunitaria e nazionale di settore
vigente, delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti
di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli
impianti di incenerimento rifiuti, già delegate alle stesse province ai sensi
della legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 30 (Decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima
attuazione) e dell’articolo 23
della L.R.
n. 17/2000.
4. A partire dal 1° luglio 2007 vengono esercitate dalle
province le funzioni riguardanti il regime autorizzativo per l’importazione ed
esportazione dei rifiuti, in attuazione del regolamento (CE) n. 259/93 del
Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle
spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in
uscita dal suo territorio, e successive modifiche e integrazioni e delle norme
nazionali di recepimento. L'Assessorato regionale all’ecologia porta a
compimento tutte le procedure di cui sopra, attivate presso i propri uffici
entro il 30 giugno 2007. Per il secondo semestre dell’anno 2007 è istituito un
tavolo tecnico Regione/Province, che si riunisce almeno una volta ogni due mesi,
per affiancare il processo di delega delle funzioni di che trattasi.
5. Nelle more della emanazione degli atti statali inerenti ai
criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie per le
attività di bonifica dei siti e di bonifica di amianto, la Regione provvede, in
via transitoria, alla determinazione delle stesse garanzie mediante adozione di
proprio atto regolamentare.
(5)
Comma abrogato dall'art.
13, della L.R. 36/2009.
(6) Comma abrogato dall'art.
13, della L.R. 36/2009.
Art.
7
Esercizio delle funzioni
amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
(7)
1. Nel rispetto del calendario delle scadenze per la
presentazione delle domande per l’autorizzazione integrata ambientale, definito
dalla Regione ai sensi dell'articolo
5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione
integrale della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento), l’istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale per le attività di cui all’allegato 1 dello stesso decreto è
delegata, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla provincia competente per
territorio.
2. Per le opere e gli interventi sottoposti a VIA e
contemporaneamente rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 59/2005, è
facoltà del proponente ottenere che la procedura di VIA sia integrata nel
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, nel
rispetto delle procedure definite dalla normativa nazionale di settore.
(7)
Vedi anche la L.R.
21/2012, art. 6, c.8 - A parziale modifica di quanto
previsto dal presente articolo vedi l’art.
1, comma 1, L.R. 12 febbraio 2014, n. 3, entrata in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
Art.
8
Esercizio delle funzioni
amministrative in materia di immersione in mare di materiale derivante da
attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e
condotte.
1. L’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione di cui
all’articolo 109, commi 2, 3 e 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e all’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n.
179 (Disposizioni in materia ambientale), nel rispetto della normativa
tecnica nazionale e delle linee-guida regionali, per gli interventi di
ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo
di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all’interno di
casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento
poste in ambito costiero, nonché per l’attività di posa in mare di cavi e
condotte con la relativa movimentazione dei fondali marini, è delegata, con
decorrenza dal 1° luglio 2007, alla provincia competente per territorio. In caso
di impiego di materiali provenienti da fondali marini per gli interventi di
ripascimento o di riempimento di casse di colmata, vasche di raccolta o di
strutture di contenimento in ambito costiero, all’avvio dell’istruttoria per il
rilascio delle relative autorizzazioni la provincia acquisisce il parere della
commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto
interessata e ne informa il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e la
Regione. È fatta salva la competenza dello Stato relativa al rilascio
dell’autorizzazione per l’immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali
marini o salmastri o di terreni litoranei emersi e per l’attività a carattere
internazionale di posa in mare di cavi e condotte e l’eventuale relativa
movimentazione dei fondali marini.
Art.
9
Spese
istruttorie.
1. Le spese istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni in
campo ambientale di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 sono poste a carico dei
soggetti proponenti, sulla base di tariffe definite con regolamento regionale e
aggiornate con cadenza quinquennale.
2. In fase di prima applicazione, nelle more delle successive
specifiche disposizioni statali per il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale di cui all’articolo 7, le tariffe da versare a favore delle autorità
competenti al rilascio delle diverse tipologie di autorizzazione sono riportate
nell’allegato 1 alla presente legge. Con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le istanze inoltrate all’autorità competente per il
rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al presente articolo devono
essere corredate, pena il non avvio dell’iter istruttorio, della certificazione
di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento.
3. È istituito nel bilancio regionale il capitolo in entrata
denominato “Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti
rilascio autorizzazioni in materia ambientale”, alimentato dai versamenti a
effettuarsi, da parte dei soggetti interessati sulla base delle su richiamate
tariffe, sul c/c 60225323, cod. 3120, intestato a "Regione Puglia - tasse,
tributi e proventi regionali".
4. Le province e i comuni istituiscono nei rispettivi bilanci
specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito riveniente dai
versamenti delle suddette tariffe, la cui utilizzazione è vincolata
all’esercizio delle relative funzioni per il rilascio delle sopra indicate
autorizzazioni di carattere ambientale.
Art.
10
Norme
transitorie.
1. I procedimenti amministrativi relativi alle istanze per il
rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 2, 4, 7 e 8 e per
l’iscrizione all'elenco di cui all’articolo 5, presentate alla Regione alla data
del 30 giugno 2007, sono espletati e portati a termine dalla Regione.
2. Al fine di garantire l’adeguata organizzazione delle
strutture provinciali per l’esercizio delle funzioni delegate in materia
ambientale di cui alla presente legge, a regime sostenute dai rientri tariffari
di cui all'articolo 9, la Regione provvede al trasferimento una tantum a favore
delle province della somma complessiva pari a euro 9.186.837,88, a valere sugli
accantonamenti operati sul capitolo del bilancio regionale 611066 e, in
particolare, per euro 6.323.270,40 relativi ai residui di stanziamento 2004 e
2005 e per euro 2.863.567,48 relativi per euro 967.137,42 ai residui di
stanziamento 2002 e per euro 1.896.430,06 ai residui di stanziamento 2003,
mediante prelievo dal capitolo di bilancio 1110060 “Fondo economie
vincolate”.
3. La somma destinata alle singole province deve essere
vincolata anche alla possibilità di assunzione di personale altamente
specializzato e/o alla implementazione di strutture a sostegno dell'attività
degli uffici preposti nel settore ambientale.
4. Al fine di assicurare nei diversi ambiti territoriali
l’omogeneo sviluppo dell’esercizio delle funzioni relative al rilascio, ove
prescritto, delle autorizzazioni integrate ambientali di cui all’articolo 7,
l’istruttoria tecnica delle istanze relative agli impianti esistenti e ai nuovi
impianti è espletata, fino alla data del 30 ottobre 2007, da segreterie tecniche
provinciali, insediate presso ciascuna provincia e da queste coordinate,
costituite da rappresentanti della Regione, della provincia, del Dipartimento
provinciale ARPA e dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente - dipartimento
per la prevenzione.
[5. Le istanze di verifica di assoggettabilità a procedura
di VIA presentate alla Regione alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché le relative istanze di integrazione e variazione progettuale,
anche se successive a tale data, sono esaminate e definite dalla Regione. In
relazione alle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA presentate alla
data di entrata in vigore della presente legge, il termine di conclusione del
procedimento è prorogato a complessivi 180 giorni, decorsi i quali i progetti si
intendono esclusi dalla procedura di VIA. In relazione alle istanze di
integrazione e variazione progettuale presentate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge, trova applicazione la disciplina vigente
al momento della presentazione] (8).
5-bis.
Le istanze di modifica progettuale inerenti a interventi già esaminati e
definiti dalla Regione Puglia, la cui realizzazione non sia stata ultimata nella
sua totalità, sono esaminate e definite da quest’ultima.(9).
(8) Comma dapprima sostituito dall'art. 3,
comma 12, primo periodo, L.R.
31 dicembre 2007, n. 40., e successivamente
abrogato dalla l.r.
n. 14/2015, art.5, lett. a)
(9) Comma aggiunto
dall'art. 3,
comma 12, secondo periodo, L.R.
31 dicembre 2007, n. 40 e
sostituito dalla l.r.
n. 14/2015, art.5, lett. b). Il testo originario era così
formulato:"5-bis. Le procedure di VIA conseguenti alle istanze di cui al comma 5
e le procedure di VIA avviate con istanza presentata prima della data di entrata
in vigore della presente legge, nonché le relative istanze di integrazione e
variazione progettuale di interventi non ancora realizzati, anche se successive
a tale data, sono di competenza della Regione."
Art.
11
Norme
finali.
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 110
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli), gli enti delegati provvedono, entro il termine del 28 febbraio di
ciascun anno, a presentare alla Giunta regionale, unitamente alla
rendicontazione delle spese effettuate nell’esercizio delle funzioni delegate,
una relazione riferita ai risultati ottenuti in termini di efficienza ed
efficacia nell’esercizio di tali funzioni.
1bis. Per interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 8, nonché per
il rilascio dell’Autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), qualora la
localizzazione dell’intervento risulti in un’isola amministrativa e sia distante
meno di mille metri dal confine amministrativo, il Comune confinante risulta
amministrazione interessata al procedimento autorizzativi in quanto preposta
alla tutela della salute e della pubblica incolumità. (10)
(10) Comma inserito dalla
L.R.
n. 41/2008, art. 1..
La presente legge
è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7
“Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 14 giugno 2007
ALLEGATO 1
Definizione
delle tariffe regionali, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di
autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, da versare
alle autorità competenti al momento dell’inoltro dell’istanza di autorizzazione.
1.
Procedimenti per la valutazione di impatto ambientale, la verifica di
assoggettabilità a VIA e per la valutazione di incidenza.
Tipo
procedimento |
Importo
progetto |
Tariffa |
Note |
VIA |
fino
a € 200.000,00 |
€
100 |
In
caso di contestuale procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale,
il costo di istruttoria per il procedimento VIA non è
dovuto |
|
da
€ 200.001,00
|
0,03%
dell’importo
di progetto |
“ |
a €
5.000.000,00
|
|
da
€ 5.000.001,00 |
€
1.500,00 |
“ |
a €
20.000.000,00 |
+ |
|
0,005%
parte |
eccedente |
€
5.000.000,00 |
|
oltre
€ 20.000.001,00 |
€
2.250,00 |
“ |
+ |
0,001%
parte |
eccedente |
€
20.000.000,00 |
Verifica
assoggettabilità a VIA |
------------------ |
30%
della tariffa definita per la procedura VIA |
In
caso di rinvio a VIA tale importo viene considerato utile ai fini del
successivo procedimento |
Valutazione
di
incidenza |
|
50%
della tariffa definita per la procedura VIA |
Procedure
singole di Valutazione di Incidenza |
2.
Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
3.
Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per impianti di gestione
rifiuti
4.
Procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (tariffa
stralcio definita nelle more delle determinazioni statali in materia).
5.
Procedimenti per il rilascio autorizzazione immersione materiali in mare, escavo
e posa condotta e cavi.