Art. 1
Finalità
1.
La Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 45 della Costituzione e
dell’articolo 11dello Statuto regionale, promuove lo sviluppo della cooperazione
in ambito della pesca, agricolo, forestale e rurale, riconoscendo a essa un
ruolo essenziale per la crescita qualitativa, sostenibile e competitiva del
settore agroalimentare, della pesca e delle aree rurali, costiere e marine del
territorio regionale. La presente legge si propone di:
a)
favorire l’aggregazione delle aziende agricole e della pesca che operano nella
raccolta, condizionamento, lavorazione, trasformazione, commercializzazione
dei prodotti della pesca, agricoli, zootecnici e forestali e nei servizi
connessi;
b)
favorire l’aggregazione di imprese cooperative per la realizzazione di
progetti integrati di sviluppo anche mediante interventi finalizzati alla
concentrazione dell’offerta e all’integrazione dei componenti delle diverse
filiere agroalimentari e della pesca;
c)
tutelare e migliorare il reddito degli imprenditori agricoli e della
pesca;
d)
accrescere l’efficienza e la competitività del sistema agroalimentare e della
pesca;
e)
promuovere la trasformazione e commercializzazione, nonché la ricerca e
applicazione della tracciabilità analitica di prodotti pugliesi agricoli e
della pesca di qualità;
f)
implementare innovazione di prodotto e di processo nelle strutture
agroalimentari e della pesca, anche mediante l’utilizzo delle più moderne
tecnologie e un rapporto sinergico con il sistema della
conoscenza;
g)
migliorare lo stato patrimoniale delle cooperative agricole e della pesca con
mirate azioni di carattere finanziario;
h)
promuovere il consumo di prodotti della pesca, agricoli, agroindustriali e
zootecnici del territorio e, in particolare, quelli ottenuti con metodi che
salvaguardino l’ambiente e la salute degli agricoltori, degli operatori della
pesca e dei consumatori;
i)
sostenere l’adozione di strategie comuni alle varie componenti delle filiere
agroalimentari e della pesca per sistemi di qualità, tracciabilità e
rintracciabilità innovativi;
j)
sostenere progetti innovativi sotto il profilo organizzativo, in grado di
razionalizzare i processi produttivi all’interno delle filiere di prodotto e
migliorarne l’efficacia del profilo economico;
k)
sostenere interventi di formazione e aggiornamento del personale delle
cooperative agricole e della pesca, finalizzati all’acquisizione e
perfezionamento delle competenze tecniche e delle
capacità
gestionali e manageriali;
I)
favorire l’accesso al credito delle cooperative agricole e della
pesca;
m)
sostenere con azioni proprie gli operatori della pesca, agricoli, zootecnici e
forestali in crisi. (1)
2. Per il
perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la legge disciplina gli
interventi di competenza regionale in materia e individua obiettivi, strumenti e
risorse per la realizzazione degli interventi, raccordandosi con la normativa
comunitaria e nazionale.
(1) Comma sostituito dalla l.r.
n. 1/2016, art. 62, c. 1, lett. a). Il tessto originario era così
formulato:"1. La Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 45
della Costituzione e dell’articolo 11 dello Statuto regionale, promuove lo
sviluppo della cooperazione in ambito agricolo, forestale e rurale, riconoscendo
a essa un ruolo essenziale per la crescita qualitativa, sostenibile e
competitiva del settore agro-alimentare, della pesca e delle aree rurali
costiere e marine del territorio regionale. La presente legge si propone di:
a) favorire l’aggregazione delle aziende agricole che operano nella
raccolta, condizionamento, lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei
prodotti agricoli, zootecnici e forestali e nei servizi connessi; b) favorire
l’aggregazione di imprese cooperative per la realizzazione di progetti integrati
di sviluppo anche mediante interventi finalizzati alla concentrazione
dell’offerta e all’integrazione dei componenti delle diverse filiere
agroalimentari; c) tutelare e migliorare il reddito degli imprenditori agricoli;
d) accrescere l’efficienza e la competitività del sistema agroalimentare e della
pesca; e) promuovere la trasformazione e commercializzazione, nonché la ricerca
e applicazione della tracciabilità analitica di prodotti agricoli pugliesi di
qualità; f) implementare innovazione di prodotto e di processo nelle strutture
agroalimentari e della pesca, anche mediante l’utilizzo delle più moderne
tecnologie e un rapporto sinergico con il sistema della conoscenza; g)
migliorare lo stato patrimoniale delle cooperative agricole con mirate azioni di
carattere finanziario; h) promuovere il consumo di prodotti agricoli,
agroindustriali e zootecnici del territorio e, in particolare, quelli ottenuti
con metodi che salvaguardino l’ambiente e la salute degli agricoltori e dei
consumatori; i) sostenere l’adozione di strategie comuni alle varie componenti
delle filiere agroalimentari per sistemi di qualità, tracciabilità e
rintracciabilità innovativi; j) sostenere progetti innovativi sotto il profilo
organizzativo, in grado di razionalizzare i processi produttivi all’interno
delle filiere di prodotto e migliorarne l’efficacia del profilo economico; k)
sostenere interventi di formazione e aggiornamento del personale delle
cooperative agricole, finalizzati all’acquisizione e perfezionamento delle
competenze tecniche e delle capacità gestionali e manageriali; l) favorire
l’accesso al credito delle cooperative agricole.
Art. 2
Destinatari degli interventi
1. I soggetti destinatari dei benefici di cui alla presente
legge sono le cooperative singole e/o associate e i loro consorzi che svolgono
una o più delle seguenti attività: raccolta, condizionamento, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici,
forestali, agroalimentari e della pesca, iscritte all’albo nazionale delle
società cooperative a mutualità prevalente; sono altresì destinatarie dei
benefici della presente legge, le imprese agricole singole e/o associate che
abbiano costituito tra esse un contratto di rete nonché
i singoli operatori del settore della pesca, agricoli, zootecnici e forestali
interessati da momentanea crisi del settore di appartenenza. (2)
2. Per poter beneficiare delle provvidenze di cui alla presente
legge, i soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i
seguenti requisiti:
a)
avere la propria sede legale, amministrativa e operativa nella Regione Puglia;
b)
disporre di un conferimento annuo da parte dei soci di almeno il 65 per cento
del prodotto lavorato, salvo comprovate cause di forza maggiore;
c)
aver stipulato contratti di filiera nei quali siano concordati i termini delle
transazioni anche ai sensi dell’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27;
d)
che sia verificata la permanenza della maggioranza dei soci, presenti sul
libro soci al momento della richiesta, da almeno un triennio all’interno del
sodalizio; ovvero dalla data di costituzione della cooperativa, in caso di
nuove cooperative o con meno di tre esercizi;
d-bis)
che svolgono attività, dichiarata in crisi, da almeno dieci anni. (3)
3. Nel caso di iniziative a carattere interregionale, la
Regione Puglia finanzia la parte degli interventi che riguardano il territorio e
gli interessi economici pugliesi.
(2) Comma modificato dalla l.r.
n. 1/2016, art. 62, c. 1, lett. b).
(3) Lettera inserita dalla l.r.
n. 1/2016, art. 62, c. 1, lett. c).
Art. 3
Priorità
1. La Regione Puglia dà priorità, nell’ambito di tutte le
iniziative tese a sostenere il settore agricolo, agroalimentare e della pesca,
con particolare riferimento alla programmazione per lo sviluppo rurale
cofinanziata dalla Unione europea, alle aggregazioni di imprese della
pesca, agricole, zootecniche e forestali, alle cooperative agricole e ai
loro consorzi, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale
pertinente. (4)
(4) Comma modificato dalla l.r.
n. 1/2016, art. 62, c. 1, lett. d).
Art. 4
Interventi ammissibili
1. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente
legge, la Giunta regionale può concedere contributi per la realizzazione di
progetti integrati di sviluppo, presentati dai destinatari di cui all’articolo
2, che prevedano uno o più delle seguenti tipologie di interventi:
a)
aggregazione e concentrazione delle cooperative, di cui al comma 1
dell’articolo 2, già esistenti;
b) progetti
commerciali e di marketing con carattere innovativo;
c)
introduzione di innovazione di prodotto, processo, organizzativa e di mercato;
d)
riqualificazione di impianti produttivi per la lavorazione, la trasformazione
e la commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e della pesca;
e)
capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi, ai fini del rafforzamento
della struttura patrimoniale;
e-bis)
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei natanti e dei mezzi
che consentono lo svolgimento delle attività di settore; (5)
f) operazioni
che favoriscano il credito a favore delle cooperative, sia attraverso
l’istituzione di fondi di garanzia e co-garanzia, sia mediante accordi e
convenzioni con il sistema bancario regionale e nazionale, sia con eventuali
partecipazioni ai costi degli interessi
bancari.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a d), potrà
essere concesso un contributo pubblico nel rispetto di quanto disciplinato dai
regolamenti della Commissione (UE) relativi all’applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis”, dai regolamenti relativi all’applicazione degli articolo 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel
settore agricolo e dai regolamenti (UE) relativi all’applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere e) e f), la
Regione:
a) istituisce un fondo di rotazione e stipula apposite
convenzioni con gli istituti di credito; b) può concedere, attraverso
l’erogazione di un prestito da parte del fondo di rotazione, un aiuto non
inferiore a euro 10 mila e non superiore a euro 50 mila e comunque sino al 50
per cento del capitale effettivamente sottoscritto dai soci della cooperativa.
Il destinatario restituirà il prestito, attraverso il progressivo versamento
del capitale sociale, entro cinque anni; c) può concedere, attraverso un
intervento sul tasso di interesse a fronte di mutui erogati da banche
convenzionate, un aiuto superiore a euro 50 mila, e comunque sino al 50 per
cento del capitale effettivamente sottoscritto dai soci della cooperativa, a
fronte dell’impegno da parte del destinatario al versamento del capitale
sociale sottoscritto entro dieci anni; d) gli aiuti di cui alle lettere
a), b) e c) saranno erogati nel rispetto di quanto disciplinato dai
regolamenti della Commissione (UE) relativi all’applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis”, dai regolamenti relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel
settore agricolo e dai regolamenti (UE) relativi all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
(5) Lettera inserita dalla l.r.
n. 1/2016, art. 62, c. 1, lett. e).
Art. 5
Osservatorio regionale sulla cooperazione agroalimentare
1. Presso l’Assessorato alle risorse agroalimentari è
costituito l’Osservatorio regionale sulla cooperazione agroalimentare che,
analogamente a quanto previsto per il corrispettivo Osservatorio nazionale
istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
ai sensi del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (Interventi urgenti in
agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare
andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agro-alimentari), convertito, con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è composto e sostenuto dalle
organizzazioni della cooperazione agricola e integrato dalle organizzazioni
professionali agricole presenti nel CNEL.
2. L’Osservatorio rappresenta
uno strumento di approfondimento e analisi del fenomeno cooperativo nel sistema
agroalimentare regionale che, periodicamente, offre contributi informativi
qualificati e aggiornati in collaborazione con l’Osservatorio nazionale.
3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del
bilancio regionale.
Art. 6
Programma annuale
1. La Giunta regionale, sentito il parere dell’Osservatorio
regionale sulla cooperazione agroalimentare di cui al comma 1 dell’articolo 5,
adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata n vigore della legge di
bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno di riferimento, un programma
annuale con il quale vengono stabilite le modalità di attuazione degli
interventi stessi.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge,
nell’ambito della U.P.B. 1.3.1 “Associazionismo e Tutela della Qualità”, sono
istituiti i seguenti nuovi capitoli di spesa:
a) C.N.I. “Contributi in regime di “de minimis” per la
realizzazione di progetti integrati in favore di cooperative e loro consorzi.
- (l.r. 35/2014 - art. 4, comma 2)”; b) C.N.I. “Fondo di rotazione per la
capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi ai fini del rafforzamento
della struttura patrimoniale. (l.r. 35/2014 - art. 4, comma 3)”.
2. La dotazione finanziaria sarà assicurata nei limiti degli
stanziamenti previsti con le leggi annuali e pluriennali del bilancio regionale.
Art. 8
Norme finali
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono cumulabili
con quelle previste da altre normative regionali, statali e comunitarie nei
limiti previsti dalla pertinente disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 1 agosto 2014
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