Art. 1
Integrazione all’articolo
2 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11
1. Al comma 1 dell’articolo
2 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dell’impatto ambientale), è aggiunta la seguente lettera:
“p bis) modifica:
modifica o estensione dei progetti di cui agli allegati A e B dell’allegato III
e dell’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che
può avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente.”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 11/2001
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 11/2001
sono apportate le seguenti modifiche:
a. le parole “preventiva di” sono
sostituite dalla seguente: “degli”;
b. le parole “e ai pareri del Comitato
per la V.I.A. di cui all’articolo 28” sono sostituite dalle seguenti: “e ai
contributi istruttori pervenuti nel corso del procedimento”.
Art. 3
Inserimento dell’articolo 5 bis alla l.r. 11/2001
1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 11/2001 è
inserito il seguente:
“Art. 5 bis
Coordinamento dei procedimenti
amministrativi
1. Per tutte le opere e gli interventi da sottoporre alle
procedure previste dall’articolo 5, l’autorità competente per la procedura di
VIA provvede al coordinamento dei procedimenti amministrativi e all’acquisizione
unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto,
ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 13, 14 e 15.”
Art. 4
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 11/2001
1. All’articolo 12 della l.r. 11/2001 sono
apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Sul SIA degli interventi di cui all’Allegato A - Sezione A.1 si esprime
in via obbligatoria ma non vincolante il Comitato per la VIA di cui all’articolo
28. Il relativo parere viene presentato dall’ufficio competente nell’ambito
della Conferenza di servizi di cui all’articolo 15, con le modalità ivi
previste”;
b. il comma 8 è abrogato.
Art. 5
Modifica dell’articolo 13 della l.r. 11/2001
1. L’articolo 13 della l.r. 11/2001 è sostituito
dal seguente:
“Art. 13
Valutazione di impatto ambientale
1. L’autorità competente conclude la procedura di VIA o di verifica con
provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della Conferenza di
servizi di cui all’articolo 15, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni,
i contributi e le controdeduzioni, entro novanta giorni dalla data di scadenza
dei termini di cui ai commi 3 o 5 dell’articolo 12. Nell’ambito del procedimento
di verifica, tutti i pareri sono espressi sulla base della documentazione
conferente al livello di progettazione prescritto dalla legge.
2. Il
provvedimento di VIA evidenzia in modo specifico le intese, concessioni,
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati
compresi e sostituiti ai sensi dell’articolo 14.
3. Il provvedimento
dell’autorità competente è notificato al proponente e comunicato alle
amministrazioni interessate ed è pubblicato per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione. Un estratto di tale provvedimento è pubblicato, a cura
del proponente, su un quotidiano locale a diffusione regionale.
4. Le
autorità competenti informano annualmente il Ministro dell’ambiente circa i
provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso.”.
Art. 6
Modifiche all’articolo 14 della l.r. 11/2001
1. L’articolo 14 della l.r. 11/2001 è sostituito
dal seguente:
“Art. 14
Effetti del provvedimento
di
valutazione di impatto ambientale
1. Salvo che per i titoli abilitativi
edilizi, il provvedimento positivo di VIA, adottato ai sensi della presente
legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in materia ambientale
e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o
dell’impianto. Esso sostituisce, in particolare:
a. la Valutazione di
incidenza di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1989,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche e al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni;
b.
l’AIA a norma di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c. l’autorizzazione
paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2006, n. 137), l’autorizzazione paesaggistica di cui
all’articolo 5.01, il parere paesaggistico di cui all’articolo 5.03,
l’attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 5.04 e la
deroga di cui all’articolo 5.07 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P
approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748,
nonché i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dalla
pianificazione paesaggistica di cui all’articolo 143 del d.lgs. 42/2004; a tal
fine, il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le relative relazioni
paesaggistiche di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, lo studio di impatto
paesaggistico-ambientale di cui all’articolo 4.02 delle NTA del PUTT/P, nonché
gli elaborati di cui all’allegato A1 delle NTA del PUTT/P per i progetti
sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, redatti secondo le indicazioni di
cui alle vigenti disposizioni.
2. Il provvedimento positivo di VIA
obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in
esso contenute per la realizzazione, l’esercizio, la dismissione, per gli
eventuali malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio nel tempo dell’impianto,
opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le
amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni,
licenze, pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati, necessari per la
realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
3. Il
provvedimento negativo di VIA preclude la realizzazione del progetto.
4.
In conformità all’articolo 26, commi 5 e 6, del d.lgs. 152/2006 in nessun caso
può farsi luogo all’inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento
di VIA e i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni
dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle
caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più
lungo. Trascorso detto periodo, la procedura di VIA deve essere reiterata, salvo
che non sia concessa proroga dall’autorità amministrativa che ha emanato il
provvedimento, nei termini di cui al comma 5.
5. L’autorità competente,
a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto,
può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola e per
un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito purché nel frattempo
non siano intervenute modificazioni normative, o sullo stato dei luoghi,
incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede l’estensione di
validità temporale.
6. In caso di proroga, il procedimento deve essere
concluso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
7. Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e
assensi comunque denominati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1,
compreso il parere paesaggistico di cui all’articolo 5.03 delle NTA del PUTT/P e
la deroga di cui all’articolo 5.07 delle medesime NTA, sono rilasciati
dall’ufficio competente nell’ambito della Conferenza di servizi di cui
all’articolo 15, prevalendo su ogni diversa disciplina regionale di qualsiasi
rango sulla competenza.”.
Art. 7
Modifica dell’articolo 15 della l.r. 11/2001
1. L’articolo 15 della l.r. 11/2001 è sostituito
dal seguente:
“Art. 15
Conferenza di servizi
1.
Nell’ambito della procedura di VIA o di verifica l’autorità competente indice
obbligatoriamente, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di
deposito degli elaborati sul BURP, una Conferenza di servizi per l’acquisizione
degli atti necessari alla realizzazione del progetto.
2. La Conferenza
di servizi provvede all’esame del progetto e del SIA e si svolge con le modalità
stabilite dall’articolo 14 e successivi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme sul procedimento amministrativo), in quanto compatibili.
3. Le
attività tecnico-istruttorie per la VIA o la verifica sono svolte dall’ufficio
competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni
presentate, avvalendosi del supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA.
L’ufficio competente, entro il decimo giorno antecedente la conclusione dei
lavori della Conferenza di servizi di cui ai commi 1 e 2, invia il parere
espresso dal Comitato per la VIA alle amministrazioni convocate. Il parere è
altresì inviato al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni nel
termine di cinque giorni dalla data di ricevimento.
4. In sede di
Conferenza di servizi è acquisito il parere sull’impatto ambientale del progetto
da parte degli enti di gestione delle aree naturali protette nazionali e
regionali interessate.
5. In ogni caso, i lavori della Conferenza di
servizi si concludono almeno quindici giorni prima della data di scadenza del
termine per l’adozione del provvedimento di VIA.”.
Art. 8
Modifica all’articolo 18 della l.r. 11/2001
1 Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 11/2001
le parole: “di cui all’articolo 15” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al
comma 3 dell’articolo 14,”.
Art. 9
Modifica dell’articolo 32 della l.r. 11/2001
L’articolo 32 della l.r. 11/2001 è sostituito dal
seguente:
“Art. 32
Norme transitorie
1. Le disposizioni
della presente legge si applicano ai procedimenti in corso, in quanto
compatibili.”.
Art. 10
Modifiche e integrazioni all’articolo 4 della l.r.
44/2012
1. All’articolo 4 della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a. il
comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Ai comuni è delegato l’esercizio,
anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica
di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi
approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei
procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da
provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.”;
b. il
comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Nell’esercizio della delega i Comuni
devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1.”;
c. al
comma 5, il primo periodo è soppresso;
d. dopo il comma 7 è aggiunto il
seguente:
“7 bis. I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione
alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad
esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimenti di
assoggettamento a VAS definiti in sede regionale.”.
Art. 11
Modifica all’articolo 7 della l.r. 44/2012
1. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 44/2012
le parole: “precedentemente all’adozione” sono sostituite dalle seguenti:
“preferibilmente prima dell’adozione”.
Art. 12
Modifica all’articolo 17 della l.r. 44/2012
1. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 44/2012
dopo le parole: “valutazione d’incidenza” sono aggiunte le seguenti: “oppure,
nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli
esiti della valutazione di incidenza”.
Art. 13
Integrazioni all’articolo 1 della legge regionale 19
luglio 2013, n. 19
1. All’articolo 1 della legge regionale 19 luglio
2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a
livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi), sono apportate le seguenti integrazioni:
a. al
comma 3 dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “, locale,
autonoma o strumentale”;
b. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. La mancata adozione del provvedimento di ricognizione, nei termini
perentori fissati dal comma 1 o da altri provvedimenti legislativi statali e
regionali, comporta la soppressione per dettato di legge degli organismi
collegiali di cui al presente articolo, con gli effetti previsti dal comma 3.”.
Art. 14
Ricognizione straordinaria di organismi
collegiali (1)
1. In via straordinaria e limitatamente all’anno
2014, il provvedimento di ricognizione di cui all’articolo 1 della l.r. 19/2013
è anche adottato entro e non oltre il 1° marzo con gli effetti ivi previsti.
(1) vedi la DGR n . 194-2014
allegata
Art. 15
Norma finanziaria
1. Dalla presente legge non deriva alcun onere
aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
Data a Bari, addì 12 febbraio 2014