(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 11 agosto 2005, n. 9 nelle more
della definizione e approvazione del piano energetico ambientale regionale e
comunque fino e non oltre il 30 giugno 2006, sono sospese le procedure di
valutazione dell'impatto ambientale delle istanze relative alla realizzazione
degli impianti eolici ivi indicati, inoltrate successivamente al 31 maggio 2005.
A decorrere dal 1° luglio 2007 entra in vigore, secondo quanto disposto
dall'art. 2, comma 2, L.R. 14 giugno 2007, n. 17, l'operatività
della delega alla provincia competente per territorio e ai comuni delle funzioni
in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così
come disciplinate dalla presente legge.
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato - Sez. IV, sent. n. 2874 del
07-05-2004,
Golf Salento S.a.s. c. Associazione Legambiente,
Comitato regionale pugliese Onlus e
Legambiente circolo di Lecce
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità.
1. La Regione Puglia, in attuazione della
direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014,relativa alla modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia
di valutazione d’impatto ambientale.(2).
2. La V.I.A. ha lo scopo di assicurare che nei
processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento e progetti di
opere o di interventi, di iniziativa pubblica o privata, siano perseguiti la
protezione e il miglioramento della qualità della vita umana, il mantenimento
della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia
della molteplicità delle specie, l'impiego di risorse rinnovabili, l'uso
razionale delle risorse.
2 bis. La Regione, nell’esercizio delle proprie
funzioni e nell’ambito della programmazione territoriale, socio-economica e
ambientale finalizzata al perseguimento dello sviluppo sostenibile, garantisce
che le decisioni amministrative, anche quelle istruttorie o endoprocedimentali,
relative ai progetti e agli interventi che soggiacciono alle disposizioni recate
dalla parte II del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), siano assunte nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e
di tutela:
a)
della salute umana;
b)
della conservazione delle risorse;
c)
del miglioramento della qualità della vita;
d)
della resilienza degli ecosistemi incisi. (3)
2
ter. La Regione, nelle decisioni
medesime, garantisce, altresì, che la tutela dell’ambiente sarà oggetto di un
miglioramento costante, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche
del momento. (4)
3. La procedura di V.I.A. garantisce
l'informazione, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, la
semplificazione delle procedure e la trasparenza delle decisioni.
4. Le procedure di V.I.A. individuano, descrivono
e valutano l'impatto ambientale sui seguenti fattori:
a) la salute dell’uomo. (5)
b) la fauna e la flora;
c) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il
paesaggio;
d) il patrimonio ambientale, storico e culturale;
e) le interazioni tra i fattori precedenti.
(2) Comma sostituito dalla l.r.
11/2021, art. 1,
comma 1. Il presente comma era gia stato modificato
dall'art.2, comma 1, lettera a), L.R.
14 giugno 2007, n. 17 ed era così formulato : ( 1. La
presente legge disciplina le procedure di Valutazione di impatto ambientale
(V.I.A.) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva
97/11/CE, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996,
integrato e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
settembre 1999, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 così
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.
120 (Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
(3) Comma inserito dalla l.r.
67/2018, art. 57,
comma 1.
(4) Comma inserito dalla l.r.
67/2018, art. 57, comma 1.
(5) Lettera sostituita dalla
l.r.
67/2018, art. 57, comma 2.
Art. 2
Definizioni.
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti
definizioni:
a) impatto ambientale: l'insieme degli effetti,
diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei,
singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento
e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull'ambiente
inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali;
b) procedura di V.I.A.: l'insieme delle fasi e
delle attività attraverso le quali si perviene alla valutazione dell'impatto
ambientale;
c) Studio d'impatto ambientale (S.I.A.): studio
tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, di un programma
d'intervento o di un piano;
d) definizione dei contenuti del S.I.A.: fase
preliminare facoltativa per definire, in contraddittorio tra autorità
competente e proponente, le informazioni che devono essere contenute nel
S.I.A.;
e) procedura di verifica: fase procedimentale
per definire se il progetto deve essere assoggettato alla procedura di V.I.A.;
f) V.I.A.: determinazione dell'autorità
competente in ordine all'impatto ambientale del progetto, programma o piano
proposto;
g) valutazione di incidenza ambientale:
determinazione dell'autorità competente in ordine all'incidenza ambientale del
progetto ricadente in zona di protezione speciale o in sito di importanza
comunitaria ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
h) proponente: il committente o l'autorità
titolare del progetto, programma o piano che deve essere sottoposto alla
procedura di V.I.A.;
i) autorità competente: l'amministrazione che
effettua la procedura di V.I.A.;
l) amministrazioni interessate: la Regione, le
province e i comuni interessati, nonché gli enti organi competenti
concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi
comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto proposto;
m) associazioni interessate: gli enti, le
associazioni e in particolare le associazioni di protezione ambientale
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i
comitati esponenziali di categorie o interessi collettivi interessati dalla
realizzazione del progetto e operanti nella Regione;
n) soggetto interessato: ogni soggetto
portatore di un interesse inerente alla realizzazione del progetto;
o) ufficio competente: la struttura
organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare
l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione della
procedura di V.I.A.;
p) soglia dimensionale: il limite quantitativo
o qualitativo oltre il quale i progetti identificati negli allegati della
presente legge sono assoggettati alla procedura di V.I.A.
p bis) modifica: modifica o estensione dei
progetti di cui agli allegati A e B dell’allegato III e dell’allegato IV già
autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che può avere notevoli
ripercussioni negative sull’ambiente. (6)
(6) lettera aggiunta dalla l.r.
4/2014, art. 1.
Art. 3
Informazione e partecipazione.
1. La partecipazione dei cittadini alla procedura
di V.I.A. è assicurata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Essa è
finalizzata a:
a) informare e rendere partecipi i cittadini
nei confronti delle iniziative e degli interventi proposti che interessano il
loro territorio e le loro condizioni di vita;
b) acquisire elementi di conoscenza e di
valutazione in funzione della decisione finale;
c) mettere a punto ulteriori garanzie, misure
di controllo e di mitigazione.
2. L'autorità competente, tramite l'ufficio
addetto, assicura l'adeguata e tempestiva informazione e
consultazione degli enti competenti, associazioni ambientaliste
riconosciute ex articolo 13 della L. n. 349 del
1986 e cittadini comunque coinvolti, in merito all'intervento proposto,
allo studio di impatto ambientale e ai contributi istruttori pervenuti nel corso
del procedimento. (7)
3. Gli enti locali possono promuovere ulteriori
iniziative rispetto a quelle avviate dall'autorità competente, se diversa, al
fine di conseguire le finalità di cui al comma 1.
4. Nelle procedure di V.I.A. l'autorità
competente garantisce lo scambio di informazioni e la consultazione con il
proponente.
5. Copia degli studi di impatto ambientale viene
depositata presso l'archivio regionale della V.I.A. e presso le sedi dei comuni
e dei soggetti interessati così come individuati dall'autorità competente.
Dell'avvenuto deposito viene data pubblicità mediante l'inserzione sui
quotidiani, la pubblicazione sui bollettini regionali e l'affissione sugli albi
pretori dei comuni interessati.
6. Chiunque può richiedere e ottenere, ai sensi
della L. n. 241/1990 e dietro pagamento dei relativi diritti, il rilascio delle
copie degli atti.
(7) Comma modificato dalla l.r.
4/2014, art. 2.
Art. 4
Ambiti di applicazione.
1. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A. di
cui all'articolo 5 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere
identificati nell'allegato A, ripartito negli elenchi A1, A2 e A3.
2. Sono assoggettati alla procedura di verifica
di cui all'articolo 16 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere
identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2 e B3.
3. Sono assoggettati altresì alla procedura di
V.I.A. i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati
nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2, B3, qualora ciò si renda
necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 o qualora
gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree
naturali protette o di siti della "rete Natura 2000" di cui alla dir. 79/409/CEE
e alla dir. 92/43/CEE . (8)
4. Sono soggetti alla valutazione di incidenza
ambientale, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, così come integrato
e modificato dal D.P.R. n. 120/2003, tutti gli interventi non direttamente
connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente
delle specie e degli habitat presenti nel sito, nonché i piani territoriali,
urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori,
che possono avere incidenze significative sul sito stesso. (9)
5. Sono assoggettati alle procedure di V.I.A. o
di verifica anche i progetti di trasformazione o ampliamento dai quali derivano
interventi od opere con caratteristica e dimensioni rientranti fra quelli
previsti negli allegati.
6. Su richiesta del proponente possono essere
sottoposti:
a) alla procedura di verifica i progetti di
opere e di interventi non compresi negli allegati;
b) alla procedura di V.I.A. i progetti di opere
e di interventi compresi nell'allegato B non soggetti per legge alla procedura
di V.I.A.
7. A partire dall'esercizio finanziario 2001,
l'autorità competente può disporre, con deliberazione motivata, di sottoporre
alle procedure di verifica o di V.I.A. progetti di interventi od opere
localizzati esclusivamente sul proprio territorio che, pur non compresi negli
allegati, presentano, in riferimento alla tipologia, alla dimensione, alla
localizzazione, alla vulnerabilità dei siti interessati e alle relative
interrelazioni, rilevanti problemi di impatto ambientale. In tali casi le spese
per l'effettuazione della procedura, compresa la redazione del S.I.A., sono a
carico dell'autorità competente. Alla copertura degli oneri di propria
competenza rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede
di bilancio di previsione annuale.
8. Le soglie dimensionali definite ai sensi della
presente legge sono ridotte del 50 per cento qualora i progetti di interventi o
di opere ricadano all'interno di aree naturali protette.
8-bis. Per gli interventi di cui alla lettera
B.2.g/5-bis la riduzione di cui al comma 8 si applica altresì per i progetti di
interventi ricadenti anche parzialmente in:
a) aree naturali protette e siti “rete natura 2000”
(SIC e ZPS di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminatura e della flora
e della fauna selvatica e alla direttiva 70/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);
b) beni paesaggistici e Ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) così come definiti e previsti dal Piano paesaggistico territoriale
regionale (PPTR) approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile
2020, n. 574;
c) zone agricole che gli strumenti urbanistici
vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono
espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi
all’esercizio dell’attività agricola. (10)
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nelle aree dichiarate ad elevato
rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 per le tipologie progettuali di cui agli allegati A e B, la
relativa soglia dimensionale subisce una riduzione del 30 per cento (anche in
aggiunta alla riduzione di cui al comma 8).
10. La dichiarazione di cui all'articolo 7 della
L. n. 349/1986 rimane valida agli effetti della
presente legge anche nell'ipotesi di intervenuta cessazione della validità della
dichiarazione medesima per trascorso quinquennio, qualora non siano divenuti
operativi tutti gli interventi di risanamento, di cui al piano previsto dal già
citato articolo 7.
11. Alle procedure di V.I.A. va assoggettato il
progetto dell'intera opera o intervento.
12. La disciplina della presente legge non si
applica a:
a) i progetti di interventi di opere destinati
a scopi di difesa nazionale;
b) gli interventi disposti in via d'urgenza
dalle competenti autorità sia al fine di salvaguardare l'incolumità delle
persone e del territorio da pericoli imminenti sia in seguito a calamità per
le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e della legge regionale 26 aprile 1998,
n. 14;
c) i progetti di manutenzione ordinaria.
c bis) * gli
interventi di messa in sicurezza, di protezione delle superfici esposte tali
da non comportare modifiche delle coste e i ripascimenti non strutturali e a
carattere manutentivo di spiagge; gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento di strade esistenti; gli
interventi riguardanti canali deviatori privi di regime idraulico permanente e
opere di mitigazione del rischio idraulico con tempi di ritorno superiori a
trent’anni. (11).
13. La Giunta regionale, su proposta
dell'autorità competente, può, in caso eccezionali, esentare in tutto o in parte
un progetto dalle disposizioni della presente legge ai sensi e per gli effetti
dell'articolo, 2, comma 3, della direttiva CEE del 21 giugno 1985 n. 337.
L'efficacia dell'esenzione é subordinata alla decisione favorevole della
Commissione europea.
14. Ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 11, del
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996; non sono oggetto della
disciplina della presente legge i progetti di opere e di interventi, nonché i
progetti che costituiscono loro modifica, che siano sottoposti alle procedure di
V.I.A. nell'ambito della competenza del Ministero dell'ambiente ai sensi
dell'articolo 6 della L. n. 349/1986.
(8) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), n. 1), L.R. 14 giugno 2007, n. 17.
(9) Comma così sostituito dall'art.2, comma 1, lettera b), n. 2), L.R. 14 giugno 2007, n. 17. Il testo
originario era così formulato: «4. I progetti per la realizzazione di interventi
e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2 e B3,
non sottoposti a procedura di V.I.A., se ricadenti in zone di protezione
speciale o in siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 79/409/CEE e
alla direttiva 92/43/CEE, sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale
ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997.».
(10) Comma sostituito dalla
l.r. 11/2021, art. 2, comma 1. Il presente comma era stato aggiunto
dall'art.1, comma 1,lettera b), LR 18 ottobre 2010, n. 13, ed era così formulato
8-bis. Per gli interventi di cui
alla lettera B.2.g/5-bis la riduzione di cui al comma 8 si applica altresì per
progetti di interventi ricadenti anche parzialmente in:
- aree naturali protette e siti “rete natura
2000” (Sic e ZPS di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche e alla direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli
selvatici); - beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137) e successive modifiche e integrazioni; - ambiti territoriali estesi
(ATE) A, B e C del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio
(PUTT/P) approvato con Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748; - zone
agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare
pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di
trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività
agricola.
(11) Lettera aggiunta dalla l.r.
11/2021, art.3,
comma 1.
* Rettifica BUR n. 76 del
10/06/2021
TITOLO II
Procedure di V.I.A. per progetti di interventi
di opere
Art. 5
Procedure di V.I.A.
1. Le procedure di V.I.A. hanno lo scopo di
prevedere e stimare l'impatto ambientale dell'opera o intervento, di
identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione
dell'opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli
impatti negativi.
2. Per gli interventi identificati nell'allegato
A, le procedure di V.I.A. comprendono:
a) lo svolgimento facoltativo della fase
preliminare di definizione dei contenuti del S.I.A. di cui all'articolo 9;
b) l'elaborazione, a cura del proponente dello
studio di impatto ambientale (S.I.A.) di cui all'articolo 8;
c) l'attivazione delle procedure per
l'informazione e la consultazione delle amministrazioni, delle associazioni e
dei soggetti interessati, di cui agli articoli 11 e 12;
d) l'effettuazione della istruttoria tecnica
sull'impatto ambientale del progetto di intervento od opera di cui
all'articolo 10;
e) la formulazione della determinazione
dell'autorità competente in merito alla V.I.A. di cui all'articolo 13;
f) l'attivazione del monitoraggio sulla
realizzazione dell'opera o intervento di cui all'articolo 18.
3. Per gli interventi identificati nell'allegato
B, le procedure di V.I.A. comprendono l'effettuazione preliminare della
procedura di verifica di cui all'articolo 16, salvo quanto disposto
dall'articolo 4, comma 3.
Art. 5 bis (12)
Coordinamento dei procedimenti amministrativi
1. Per tutte le opere e gli interventi da sottoporre alle procedure previste
dall’articolo 5, l’autorità competente per la procedura di VIA provvede al
coordinamento dei procedimenti amministrativi e all’acquisizione unitaria degli
atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, ai sensi di
quanto stabilito dagli articoli 13, 14 e 15.
(12) Articolo inserito dalla
l.r.
4/2014, art.3.
Art. 6
Autorità competenti.
1. La Regione è competente per le procedure di
VIA relative ai:
a) progetti identificati negli elenchi A.1 e B.
1;
b) progetti identificati negli elenchi A. 2 e
B. 2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province .
(13)
1-bis. La Regione è competente per le procedure
di valutazione di incidenza per:
a) i piani territoriali, urbanistici, di
settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori;
b) gli interventi di cui al comma 4
dell'articolo 4, non compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2
la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province. (14)
2. La Provincia è competente per le procedure di
V.I.A. e di valutazione di incidenza ambientale relative ai:
a) progetti identificati negli elenchi A2 e B2;
b) progetti elencati negli elenchi A3 e B3 la
cui localizzazione interessa il territorio di due o più comuni ovvero che
ricada all'interno di aree naturali protette e di siti di cui al comma 4
dell'articolo 4; (15)
b-bis) gli interventi di cui al comma 4
dell'articolo 4, non compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2
. (16)
3. Il Comune è competente per le procedure di
V.I.A. relative ai progetti elencati negli allegati A3 e B3 che ricadano
interamente nell'ambito del territorio del Comune (17). I
Comuni sono altresì competenti per le procedure di valutazione di incidenza
previste dal Reg.
28 settembre 2005, n. 24, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia 4 ottobre 2005, n. 124 (Misure di conservazione relative a specie
prioritarie di importanza comunitaria e uccelli selvatici nidificanti nei centri
edificati ricadenti in proposti siti di importanza comunitaria - pSIC - e in
zone di protezione speciale - ZPS. (18)
4. Le procedure di VIA e di verifica di
assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative a tutte
le tipologie progettuali e di pianificazione elencate nei commi precedenti,
qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette,
nazionali e regionali, sono espletate sentiti gli enti parco competenti . (19)
4-bis. Le procedure di VIA e di verifica di
assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative alle
tipologie progettuali e di pianificazione elencate nei commi precedenti e
assoggettate ad approvazione da parte dell'Autorità di bacino regionale di cui
alla legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell'Autorità di bacino della
Puglia), sono espletate sentita l'Autorità di bacino stessa . (20)
5. Le Amministrazioni espletano le procedure
tramite un Ufficio competente, appositamente designato o istituito. I comuni,
tramite appositi accordi o convenzioni possono istituire un ufficio competente
intercomunale ovvero avvalersi dell'ufficio competente della Provincia.
6. L'autorità competente per l'esame e
l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di V.I.A. può
avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'Agenzia regionale
protezione ambiente (A.R.P.A.) della Puglia. L'ammontare dei compensi dovuti
all'A.R.P.A. è definito dalla Giunta regionale in misura forfetaria con
riferimento alle diverse tipologie di interventi e opere.
(13) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario
comma 1 per effetto dell'art. 2, comma 1, lettera c), n. 1), L.R. 14 giugno 2007, n. 17 (come
sostituito, detto n. 1), con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 2
agosto 2007, n. 111). Il testo originario del comma sostituito era così
formulato: «1. La Regione è competente per le procedure di V.I.A. e di
valutazione di incidenza ambientale relative ai: a) progetti identificati negli
elenchi A.1 e B.1; b) progetti identificati negli elenchi A.2 e B.2 la cui
localizzazione interessa il territorio di due o più province.».
(14) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario
comma 1 per effetto dell'art. 2, comma 1, lettera c), n. 1), L.R. 14 giugno 2007, n. 17 (come
sostituito, detto n. 1), con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 2
agosto 2007, n. 111). Il testo originario del comma sostituito era così
formulato: «1. La Regione è competente per le procedure di V.I.A. e di
valutazione di incidenza ambientale relative ai: a) progetti identificati negli
elenchi A.1 e B.1; b) progetti identificati negli elenchi A.2 e B.2 la cui
localizzazione interessa il territorio di due o più province.».
(15) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera c), n. 2), L.R. 14 giugno 2007, n. 17.
(16) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera c), n. 2), L.R. 14 giugno 2007, n. 17.
(17) Periodo così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), n. 3), L.R. 14 giugno 2007, n. 17.
(18) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), n. 3), L.R. 14 giugno 2007, n. 17.
(19) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), n. 4), L.R. 14 giugno 2007, n. 17. Il testo
originario era così formulato: «4. Sono di competenza degli Enti Parco regionali
di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 9 le
procedure di V.I.A. di valutazione e di incidenza ambientale relative a tutte le
tipologie progettuali elencate nei commi precedenti, qualora ricadano, anche
parzialmente, all'interno dei parchi medesimi.».
(20) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), n. 5), L.R. 14 giugno 2007, n. 17.
Art. 7 (21)
Direttive
1. Le modalità e i criteri di attuazione delle procedure sono
stabiliti dalla Giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione. Le direttive specificano, in particolare,
per tipologia di interventi od opere, i contenuti e le metodologie per la
predisposizione:
a) degli elaborati relativi alla procedura di verifica;
b) del S.I.A. di cui all'articolo 8.
2. La Giunta regionale, inoltre, definisce modelli
procedimentali diretti alla regolamentazione della adozione tempestiva e
coordinata da parte delle Amministrazioni competenti di tutti gli atti e
provvedimenti di intesa, di autorizzazione, di approvazione e di consenso
necessari.
2-bis. Per quanto concerne la procedura di valutazione di
incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e sue modifiche e
integrazioni, per gli interventi che possano avere incidenza significativa sui
siti della "rete Natura 2000" di cui alla direttiva n. 79/409/CEE e alla
direttiva n. 92/43/CEE, si osservano le procedure di cui all'«Atto di indirizzo
e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza,
ai sensi dell'articolo 6
della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5
del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato e integrato dall'articolo 6
del D.P.R. n. 120/2003» approvato con Delib.G.R. 14 marzo 2006, n. 304 e sue
modifiche e integrazioni . (22)
(21) Con D.G.R. n. 131-2004 (allegata) sono state approvate le
direttive in ordine a linee-guida per la valutazione ambientale in relazione
alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia. Vedi altresì,
dapprima il Reg. 23 giugno 2006, n. 9 e poi il
Reg. 4 ottobre 2006, n. 16 (il cui art. 15
ha abrogato il precedente), emanati ai sensi del presente articolo, con cui sono
state dettate direttive per la valutazione ambientale nell'ambito della
procedura per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente
per l'installazione di impianti eolici e delle opere accessorie nel territorio
della Regione Puglia.
(22) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 14 giugno 2007, n. 17.
Art. 8
S.I.A. relativo ai progetti.
1. I progetti assoggettati alla V.I.A. sono
corredati di un S.I.A., presentato su supporto cartaceo e su supporto
informatico, che contiene gli elementi e le informazioni indicate in conformità
alle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Fino all'emanazione delle direttive, il S.I.A.
relativo ai progetti di opere e interventi deve avere i seguenti contenuti:
a) la descrizione delle condizioni iniziali
dell'ambiente fisico, biologico e antropico;
b) la descrizione del progetto delle opere o
degli interventi proposti con l'indicazione della natura e delle quantità dei
materiali impiegati, delle modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la
descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, delle sue
interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di utilizzazione del suolo,
durante le fasi di costruzione e di funzionamento a opere o interventi
ultimati, nonché la descrizione delle principali caratteristiche dei processi
produttivi;
c) una valutazione del tipo e della quantità
dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e
del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti
dall'attività del progetto proposto;
d) la descrizione delle tecniche prescelte per
prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse
naturali, confrontandole con le migliori tecniche disponibili;
e) l'esposizione dei motivi della scelta
compiuta illustrando soluzioni alternative possibili di localizzazione e di
intervento, compresa quella di non realizzare l'opera o l'intervento;
f) i risultati dell'analisi economica di costi
e benefìci;
g) l'illustrazione della conformità delle opere
e degli interventi proposti alle norme in materia ambientale e gli strumenti
di programmazione e di pianificazione paesistica e urbanistica vigenti;
h) l'analisi della qualità ambientale, con
particolare riferimento ai seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il
suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio, le condizioni
socio-economiche, il sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e
ambientale e i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;
i) la descrizione e la valutazione degli
impatti ambientali significativi positivi e negativi nelle fasi di attuazione,
di gestione, di eventuale dismissione delle opere e degli interventi, valutati
anche nel caso di possibili incidenti, in relazione alla utilizzazione delle
risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze
nocive, di rumore, di vibrazioni, di radiazioni, e con particolare riferimento
allo smaltimento dei rifiuti e alla discarica di materiale residuante dalla
realizzazione e dalla manutenzione delle opere infrastrutturali;
j) la descrizione e la valutazione delle misure
previste per ridurre, compensare o eliminare gli impatti ambientali negativi
nonché delle misure di monitoraggio;
k) una sintesi in linguaggio non tecnico dei
punti precedenti;
l) un sommario contenente la descrizione dei
metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonché
delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze)
incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti.
3. Il S.I.A. è predisposto a cura e spese del
proponente, il quale ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati
disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
4. Il proponente può richiedere la presenza dei tecnici
dell'autorità competente a sopralluoghi o ad attività di campionamento e analisi
di difficile ripetizione, finalizzati alla redazione del S.I.A.
Art. 9
Definizione concordata dei contenuti del
S.I.A.
1. È facoltà del proponente richiedere
all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare volta alla
definizione concordata dei contenuti del S.I.A. e della documentazione e degli
elaborati nonché alla individuazione delle amministrazioni pubbliche
interessate.
2. Il proponente, a tal fine, presenta
all'autorità competente una relazione nella quale, sulla base della preventiva
individuazione degli impatti ambientali possibili, definisce in linea di massima
il contenuto e il piano di lavoro per la redazione del S.I.A.
3. Le attività volte alla puntuale definizione
dei contenuti del S.I.A. avvengono in contraddittorio con il proponente e con le
amministrazioni locali interessate.
4. L'autorità competente fornisce il proprio
parere entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relazione,
sentite le amministrazioni locali interessate.
5. Il parere concordato è vincolante per il
proponente.
6. Nel caso in cui il proponente non dia seguito
alla procedura, con la presentazione all'autorità competente della
documentazione di cui all'articolo 11 entro i successivi sei mesi il
procedimento si estingue. È facoltà del proponente iniziare ex novo la
procedura.
7. Per ragioni di segreto industriale o
commerciale il proponente può richiedere, fornendo adeguata motivazione, che non
sia reso pubblico in tutto o in parte il progetto e il relativo S.I.A.,
limitatamente alla descrizione dei processi produttivi. In tal caso il
proponente allega una specifica illustrazione delle caratteristiche dell'opera o
dell'intervento, destinata a essere resa pubblica. Il personale dell'ufficio
competente ha accesso alle informazioni in merito ai progetti di interventi o di
opere soggetti alle procedure di V.I.A., anche se sottoposte a segreto
industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che
tutelano la segretezza delle predette informazioni.
Art. 10
Presentazione del S.I.A.
1. Il proponente di progetto assoggettato a
procedura di V.I.A. ai sensi dell'articolo 4 ovvero per effetto della procedura
di verifica di cui all'articolo 16 presenta all'autorità competente una domanda
contenente il progetto definitivo e il S.I.A. predisposto in conformità alle
disposizioni di cui all'articolo 8 e agli eventuali esiti della fase di
definizione dei contenuti del S.I.A. di cui all'articolo 9.
1-bis. Nel caso in cui il progetto assoggettato
alla presente legge rientri nelle attività di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi,
per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione
delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), la procedura di valutazione
ambientale può essere attivata direttamente dal competente sportello unico per
le attività produttive, fermo restando in capo ai soggetti interessati gli oneri
relativi alla procedura, così come definiti ai sensi dell'articolo 30 . (23)
2. La domanda elenca le amministrazioni
interessate ed è corredata della documentazione e degli elaborati progettuali
richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni,
autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la
realizzazione dell'opera o dell'intervento.
3. L'ufficio competente, entro quindici giorni
dal ricevimento della domanda si esprime in merito alla individuazione delle
amministrazioni interessate, accerta la completezza del S.I.A., della
documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 e può richiedere per una sola
volta le integrazioni necessarie, assegnando un termine non superiore a venti
giorni.
4. Nei quindici giorni di cui al comma 3 è
facoltà del proponente presentare integrazioni di propria iniziativa.
(23) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 14 giugno 2007, n. 17.
Art. 11
Deposito e pubblicizzazione del S.I.A.
1. Trascorso il termine dei quindici giorni di
cui all'articolo 10, comma 3, ovvero quello assegnato per la documentazione
integrativa, il proponente provvede al deposito del progetto definitivo e del
S.I.A. presso gli uffici competenti della Regione della Provincia e dei comuni
interessati.
2. Il proponente provvede a far pubblicare sul
Bollettino Ufficiale della Regione, nonché su un quotidiano nazionale e su un
quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, l'annuncio dell'avvenuto
deposito, nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione
e una sommaria descrizione dell'opera o dell'intervento, nonché l'indicazione
dei termini e dei luoghi di depositi.
3. Il proponente, inoltre, invia il progetto e il
S.I.A., corredato della eventuale documentazione integrativa di cui all'articolo
10, comma 3, agli enti di gestione qualora il progetto interessi il territorio
di aree naturali protette, all'Autorità di bacino qualora il progetto riguardi
interventi assoggettati ad approvazione della stessa Autorità, nonché alle altre
amministrazioni interessate . (24)
4. Il parere previsto dall'articolo 5, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e
coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22
febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale), deve essere reso dagli enti interessati all'autorità
competente della procedura di VIA entro sessanta giorni dalla data del deposito
del progetto definitivo e del SIA presso i rispettivi uffici. In caso di mancata
espressione del predetto parere, l'autorità competente procede nello svolgimento
della procedura fino al relativo completamento. (25)
(24) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera f), n. 1), L.R. 14 giugno 2007, n. 17.
(25) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), n. 2), L.R. 14 giugno 2007, n. 17. Il testo
originario era così formulato: «4. Le province, i comuni e gli enti di gestione
delle aree protette devono esprimere il parere previsto dall'articolo 5, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione.».
Art. 12
Partecipazione.
1. Entro il termine di trenta giorni dalla data
di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione chiunque può prendere
visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni
all'autorità competente tendenti a fornire elementi conoscitivi e valutativi sui
possibili effetti dell'intervento.
2. L'autorità competente può rigettare le
osservazioni per manifesta infondatezza tenuto conto delle caratteristiche del
progetto e della sua localizzazione, dandone risposta scritta a coloro i quali
le hanno avanzate. In caso di osservazioni sottoscritte da più persone, la
risposta viene fornita solo al primo firmatario.
3. Entro i successivi dieci giorni le
osservazioni presentate, escluse quelle di cui al comma 2, sono comunicate al
proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro
venti giorni.
4. A partire dall'esercizio finanziario 2001,
avvenuti il deposito e la trasmissione di cui all'articolo 11, commi 1 e 3,
l'autorità competente può promuovere una istruttoria pubblica con le
amministrazioni, le associazioni e i soggetti interessati per fornire una
completa informazione sul progetto e sul S.I.A. e per acquisire elementi di
conoscenza e di giudizio in funzione della V.I.A. Alla istruttoria è data
adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente. Qualora l'istruttoria
pubblica non abbia luogo, l'autorità competente promuove il contraddittorio tra
il proponente e coloro che hanno presentato pareri e osservazioni. La procedura
del presente comma deve svolgersi e concludersi entro trenta giorni dal termine
di cui al comma 3. Alla copertura degli oneri di propria competenza rivenienti
dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di
previsione annuale.
5. L'ufficio competente entro quindici giorni
comunica gli esiti dell'istruttoria pubblica ovvero del contraddittorio alle
amministrazioni interessate nonché al proponente, il quale entro i successivi
quindici giorni può fornire le proprie controdeduzioni.
6. Qualora il proponente intenda, prima della
conclusione delle procedure di V.I.A., uniformare, in tutto o in parte, il
progetto di intervento o di opera ai pareri, osservazioni o contributi espressi
ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta all'autorità competente. La
richiesta interrompe il termine della procedura che ricomincia a decorrere con
il deposito, di cui all'articolo 11, comma 1, del progetto modificato.
7. Sul SIA degli interventi di cui all’Allegato A
- Sezione A.1 si esprime in via obbligatoria ma non vincolante il Comitato per
la VIA di cui all’articolo 28. Il relativo parere viene presentato dall’ufficio
competente nell’ambito della Conferenza di servizi di cui all’articolo 15, con
le modalità ivi previste(26).
[8. Scaduti tutti i termini, l'ufficio competente
predispone entro i successivi quindici giorni un rapporto sull'impatto
ambientale dell'intervento.] (27)
(26) Comma sostituito dall'art. 2,
comma 1, lettera g), L.R.
14 giugno 2007, n. 17 e modificato dalla l.r. 4/2014,
art. 4, lettera a). Il testo originario era così formulato: «7. Su
iniziativa dell'Assessore regionale all'ambiente o di altra autorità competente
sul S.I.A. si esprime il Comitato per la V.I.A. di cui all'articolo 28.».
(27) Comma abrogato dalla l.r.
4/2014, art. 4, lettera b).
Art. 13
Valutazione di impatto ambientale. (28)
1. L’autorità competente conclude la procedura di
VIA o di verifica con provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti
della Conferenza di servizi di cui all’articolo 15, esprimendosi contestualmente
sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni, entro novanta giorni
dalla data di scadenza dei termini di cui ai commi 3 o 5 dell’articolo 12.
Nell’ambito del procedimento di verifica, tutti i pareri sono espressi sulla
base della documentazione conferente al livello di progettazione prescritto
dalla legge.
2. Il provvedimento di VIA evidenzia in modo specifico le
intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla-osta, assensi
comunque denominati compresi e sostituiti ai sensi dell’articolo 14.
3.
Il provvedimento dell’autorità competente è notificato al proponente e
comunicato alle amministrazioni interessate ed è pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione. Un estratto di tale provvedimento è
pubblicato, a cura del proponente, su un quotidiano locale a diffusione
regionale.
4. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro
dell’ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso.
(28) Articolo sostituito dalla l.r.
4/2014, art. 5. Il testo originario era così formulato:"1. Conclusi gli adempimenti prescritti nei precedenti articoli e
comunque non oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l'espressione
dei pareri della Provincia, dei comuni e degli enti di gestione di cui
all'articolo 11, comma 4, l'autorità competente delibera la V.I.A. esprimendosi
contestualmente sulle osservazioni presentate. L'autorità competente delibera la
V.I.A. anche in assenza dei predetti pareri. 2. In materia di lavori pubblici la
V.I.A. è resa nei termini previsti dall'articolo 7, comma
5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni e integrazioni. 3. La deliberazione dell'autorità
competente è notificata al proponente e comunicata alle amministrazioni
interessate ed è pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Un estratto di tale deliberazione è pubblicato, a cura del proponente, su un
quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio
interessato. 4. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro
dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di V.I.A. in corso.
"
Art. 14
Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale
(29)
1. Salvo che per i titoli
abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA, adottato ai sensi della
presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in
materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l’esercizio
dell’opera o dell’impianto. Esso sostituisce, in particolare:
a. la Valutazione di incidenza
di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1989, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni;
b. l’AIA a norma di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c)
l’autorizzazione paesaggistica e i provvedimenti autorizzatori, comunque
denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II
del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004 nonché dalla pianificazione
paesaggistica; a tal fine, il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche
le relative relazioni paesaggistiche prescritte dall’articolo 146 del d.lgs
42/2004 e dal vigente Piano paesaggistico. (30)
2. Il provvedimento
positivo di VIA obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali
prescrizioni in esso contenute per la realizzazione, l’esercizio, la
dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio nel
tempo dell’impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti
per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni,
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati,
necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
3. Il provvedimento negativo di VIA preclude la realizzazione del
progetto.
4. In conformità all’articolo 26, commi 5 e 6, del d.lgs.
152/2006 in nessun caso può farsi luogo all’inizio dei lavori senza che sia
intervenuto il provvedimento di VIA e i progetti sottoposti a VIA devono essere
realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può
stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, la procedura di VIA
deve essere reiterata, salvo che non sia concessa proroga dall’autorità
amministrativa che ha emanato il provvedimento, nei termini di cui al comma 5.
5. L’autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima
della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine
permotivate ragioni, per un periodo non superiore a quello inizialmente
stabilito purché nel frattempo non siano intervenute modificazioni normative, o
sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si
chiede l’estensione di validità temporale. (31)
6.
In caso di proroga, il procedimento deve essere concluso entro e non oltre
trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
7. Le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi
comunque denominati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1[, compreso
il parere paesaggistico di cui all’articolo 5.03 delle NTA del PUTT/P e la
deroga di cui all’articolo 5.07 delle medesime NTA,] sono rilasciati
dall’ufficio competente nell’ambito della Conferenza di servizi di cui
all’articolo 15, prevalendo su ogni diversa disciplina regionale di qualsiasi
rango sulla competenza. (32)
(29) Articolo
sostituito dalla l.r.
4/2014, art. 6. Il testo originario era così formulato:"Art. 14 Legge 24 novembre 2000, n.
340. 1. Qualora per la realizzazione
dell'intervento si attivi la Conferenza di servizi, alla procedura di V.I.A. si
applicano le norme contenute al Capo Il della legge 24 novembre 2000, n.
340. "
(30) Lettera
sostituita dalla l.r.
n. 28/2016, art. 5, lett.a). Il testo originario era così
formulato:"c. l’autorizzazione paesaggistica di cui
all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2006,
n. 137), l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 5.01, il parere
paesaggistico di cui all’articolo 5.03, l’attestazione di compatibilità
paesaggistica di cui all’articolo 5.04 e la deroga di cui all’articolo 5.07
delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P approvato con deliberazione della
Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748, nonché i provvedimenti
autorizzatori, comunque denominati, previsti dalla pianificazione paesaggistica
di cui all’articolo 143 del d.lgs. 42/2004; a tal fine, il SIA e gli elaborati
progettuali contengono anche le relative relazioni paesaggistiche di cui
all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, lo studio di impatto
paesaggistico-ambientale di cui all’articolo 4.02 delle NTA del PUTT/P, nonché
gli elaborati di cui all’allegato A1 delle NTA del PUTT/P per i progetti
sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, redatti secondo le indicazioni di
cui alle vigenti disposizioni."
(31) Comma
sostituito dalla l.r.
n. 14/2021, art. 1,
comma 1.
(32) Comma
modificato dalla l.r.
n. 28/2016, art. 5, lett.b).
Art. 15
Conferenza di servizi (33)
1. Nell’ambito della procedura di VIA [o di verifica]
(34) l’autorità competente indice obbligatoriamente, entro
dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito degli elaborati
sul BURP, una Conferenza di servizi per l’acquisizione degli atti necessari alla
realizzazione del progetto.
2. La Conferenza di servizi provvede
all’esame del progetto e del SIA e si svolge con le modalità stabilite
dall’articolo 14 e successivi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul
procedimento amministrativo), in quanto compatibili.
3. Le attività
tecnico-istruttorie per la VIA [o la verifica] (35) sono svolte dall’ufficio competente, che acquisisce e
valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, avvalendosi del
supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA. L’ufficio competente, entro
il decimo giorno antecedente la conclusione dei lavori della Conferenza di
servizi di cui ai commi 1 e 2, invia il parere espresso dal Comitato per la VIA
alle amministrazioni convocate. Il parere è altresì inviato al proponente, che
può fornire le proprie controdeduzioni nel termine di cinque giorni dalla data
di ricevimento.
4. In sede di Conferenza di servizi è acquisito il
parere sull’impatto ambientale del progetto da parte degli enti di gestione
delle aree naturali protette nazionali e regionali interessate.
5. In
ogni caso, i lavori della Conferenza di servizi si concludono almeno quindici
giorni prima della data di scadenza del termine per l’adozione del provvedimento
di VIA.
(33) Articolo sostituito dalla l.r.
4/2014, art. 7. Il testo originario era così formulato :"Art. 15 Effetti della
V.I.A. 1. La V.I.A.
positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali
prescrizioni in essa contenute per la realizzazione e a monitorare nel tempo
l'intervento o l'opera. 2. La V.I.A. negativa preclude la realizzazione
dell'intervento o dell'opera. 3. La V.I.A. positiva ha efficacia per il tempo,
in ogni caso non superiore a tre anni, stabilito nell'atto recante la
valutazione di impatto ambientale in relazione alle caratteristiche del
progetto, anche in deroga ai termini inferiori previsti per le intese,
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi in qualunque
modo denominati, comunque acquisiti. Trascorso detto periodo senza che sia stato
dato inizio ai lavori, le procedure di V.I.A. devono essere rinnovate. 4.
L'autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza
del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni,
per una volta sola e per un periodo non superiore a quello inizialmente
stabilito. "
(34) Parole soppresse dalla l.r.
67/2017, art. 51,
comma 1, lett. a)
(35) Parole soppresse dalla l.r.
67/2017, art. 51,
comma 1, lett. a)
Art. 16
Procedura di verifica.
1. Per i progetti assoggettati alla procedura di
verifica il proponente presenta all'autorità competente una domanda allegando i
seguenti elaborati in conformità alle direttive di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera a):
a) il progetto preliminare dell'intervento od
opera;
b) una relazione sull'identificazione degli
impatti ambientali attesi, anche con riferimento ai parametri e agli standard
previsti dalla normativa vigente, nonché il piano di lavoro per la eventuale
redazione del S.I.A.;
c) una relazione sulla conformità del progetto
alla normativa in materia ambientale e paesaggistica, nonché agli strumenti di
programmazione o pianificazione territoriale e urbanistica;
d) ogni altro documento utile ai fini
dell'applicazione degli elementi di verifica di cui all'articolo 17.
2. L'ufficio competente accerta, entro dieci
giorni dal ricevimento della richiesta, la completezza degli elaborati
presentati. Qualora ne rilevi l'incompletezza richiede entro lo stesso termine
per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta di
integrazione interrompe i termini della procedura di verifica di cui al presente
articolo. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle integrazioni entro
due mesi dalla data della richiesta, non si procede al compimento della
procedura di verifica.
3. Trascorso il termine per la richiesta delle
integrazioni ovvero contemporaneamente alla presentazione di tutta la
documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito degli elaborati
presso l'autorità competente e presso la provincia e i comuni interessati . I
comuni, entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione della
richiesta, danno avviso pubblico dell'avvenuto deposito mediante affissione
all'albo pretorio per trenta giorni . (36)
4. Chiunque può prendere visione degli elaborati
depositati e può presentare osservazioni all'autorità competente nei predetti
trenta giorni . (37)
5. Per pervenire alla propria decisione
l'autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in
merito al progetto.
6. L'autorità competente assicura che le attività
di cui al presente articolo siano attuate in contradditorio con il proponente.
7. L'autorità competente si pronuncia non oltre i
sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del proponente
ovvero della presentazione della documentazione integrativa, esprimendosi
contestualmente sulle osservazioni presentate (38). Il
decorso di tale termine è subordinato al compimento delle forme di pubblicità di
cui al comma 3, ovvero, in caso di inerzia dei comuni nell'affissione all'albo
pretorio, delle forme di pubblicità già indicate al comma 2 dell'articolo 11.
Avverso il silenzio inadempimento dell'autorità competente sono esperibili i
rimedi previsti dalla normativa vigente. La pronuncia di esclusione dalla
procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni; trascorso
detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di cui al
presente articolo devono essere rinnovate . (39)
8. L'autorità competente può
subordinare l'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. a specifiche
prescrizioni finalizzate all'eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti
sfavorevoli sull'ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle
fasi della progettazione successive a quella preliminare; può inoltre sottoporre
la realizzazione del progetto a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi
nel tempo e con le modalità stabilite.
9. Nei casi di cui al comma 8,
l'autorità competente provvede altresì alla individuazione dell'ente o organo
tecnico competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni date, nonché
al monitoraggio previsto. L'ente od organo tecnico individuato è tenuto a
trasmettere all'autorità competente idonea certificazione di conformità
dell'opera realizzata.
10. Qualora l'autorità competente si
pronunci per l'assoggettamento del progetto alla procedura di V.I.A., si
applicano gli articoli della presente legge relativi alla procedura stessa con
esclusione degli adempimenti già eseguiti e compatibili.
11. L'autorità competente provvede a
far pubblicare per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione la propria
decisione.
12. L'autorità competente cura la
tenuta di un registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti di interventi
od opere per i quali è stata richiesta la procedura di verifica, nonché
l'indicazione dei relativi esiti.
(36) Il presente comma, già modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera h), n.
1), L.R.
14 giugno 2007, n. 17, è stato poi così sostituito dall'art. 26,
comma 1, lettera a), L.R.
19 febbraio 2008, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «3.
Trascorso il termine per la richiesta delle integrazioni ovvero
contemporaneamente alla presentazione di tutta la documentazione integrativa, il
proponente provvede al deposito degli elaborati presso l'autorità competente e
presso la provincia e i comuni interessati. I comuni danno avviso pubblico
dell'avvenuto deposito mediante affissione all'albo pretorio per trenta
giorni.». .
(37) Comma così modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera h), n.
2), L.R.
14 giugno 2007, n. 17. Per la
proroga del termine per i procedimenti ivi indicati vedi l'art. 10, comma 5, L.R. 14 giugno 2007, n. 17.
(38) Il presente comma,
già modificato dall'art. 2, comma 1, lettera h), n.
3), L.R.
14 giugno 2007, n. 17 e dall'art. 3, comma 13, L.R.
31 dicembre 2007, n. 40, è stato poi così sostituito dall'art. 26,
comma 1, lettera b), L.R.
19 febbraio 2008, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «7.
L'autorità competente si pronuncia non oltre i sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta del proponente ovvero della presentazione della
documentazione integrativa, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni
presentate. Il decorso di tale termine è subordinato al compimento delle forme
di pubblicità di cui al comma 3 e alla acquisizione del parere di cui al comma
5. Avverso il silenzio inadempimento dell'autorità competente sono esperibili i
rimedi previsti dalla normativa vigente. La pronuncia di esclusione dalla
procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il
quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente
articolo devono essere rinnovate.». Per
l'interpretazione autentica del comma vedi l'art. 1, comma 1) della L.R. 25 giugno 2013, n. 16.
Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre - 15
dicembre 2016, n. 267 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51,
prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del numero
3) del suddetto art.
2, comma 1, lettera h), L.R. n. 17/2007, nella parte in cui prevede che «La
pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo
massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai
lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere
rinnovate».
(39) Periodo così sostituito
dall'art. 2, comma 1, lettera h), n.
3), L.R. 14 giugno 2007, n. 17. Il testo originario era così formulato:
«Decorso tale termine, in caso di silenzio dell'autorità competente il progetto
si intende escluso dalla procedura di V.I.A.».
Art. 17
Criteri per la procedura di
verifica.
1. Fino alla emanazione delle
direttive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a); le relazioni di cui
all'articolo 16 devono avere, in particolare i seguenti contenuti:
1. Caratteristiche del progetto
Le caratteristiche del progetto di
interventi e opere devono essere prese in considerazione in particolare in
rapporto ai seguenti elementi:
a) dimensioni del progetto
(superfici, volumi, potenzialità). Tali elementi sono considerati in
particolare in rapporto alla durata e alla dimensione spaziale e temporale
degli impatti;
b) utilizzazione delle risorse
naturali;
c) produzione di rifiuti;
d) inquinamento e disturbi
ambientali;
e) rischio di incidenti;
f) impatto sul patrimonio naturale
e storico tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere
danneggiate, in particolare zone turistiche urbane o agricole.
2. Ubicazione del progetto
La sensibilità ambientale delle zone
geografiche che possono essere danneggiate dal progetto deve essere presa in
considerazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) la qualità e la capacità di
rigenerazione delle risorse naturali della zona;
b) la capacità di carico
dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
1) zone costiere;
2) zone montuose o forestali;
3) zone nelle quali gli standard di qualità
ambientali della legislazione comunitaria sono già superati;
4) zone a forte densità demografica;
5) paesaggi importanti dal punto di vista
storico culturale e archeologico;
6) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei
laghi e delle acque pubbliche;
7) effetti dell'opera o intervento sulle
limitrofe aree naturali protette.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli effetti potenzialmente significativi dei
progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1
e 2 e tenendo conto in particolare:
a) della portata dell'impatto (area geografica e
densità della popolazione interessata);
b) dell'ordine di grandezza e della complessità
dell'impatto;
c) della probabilità dell'impatto;
d) della durata, frequenza e reversibilità
dell'impatto.
Art. 18
Monitoraggio.
1. Il proponente deve trasmettere
alle amministrazioni interessate i risultati del monitoraggio di cui al comma 3
all'articolo 14, nonché informare l'autorità competente delle eventuali
modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione
dell'intervento od opera. (40)
2. L'autorità competente per
l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale si avvale delle strutture
dell'A.R.P.A. della Puglia. Si avvale, inoltre, delle strutture dell'A.R.P.A.
della Puglia per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1
all'interno del sistema informativo sull'ambiente e il territorio.
3. Fino all'insediamento degli
organi dell'A.R.P.A., di cui alla legge regionale istitutiva L.R. 22 gennaio 1999, n. 6 le autorità competenti
si avvalgono dei Presidi multizonali di prevenzione (P.M.P.) competenti per
territorio.
(40) Comma modificato dalla l.r.
4/2014, art. 8.
Art. 19
Procedure per progetti
localizzati o con impatti ambientali interregionali e
transfrontalieri.
1. Nel caso di progetti che
risultino localizzati sul territorio di più regioni, la Giunta regionale
effettua la procedura di V.I.A. e delibera la valutazione di impatto ambientale
d'intesa con le regioni cointeressate.
2. Nel caso di progetti che possono
avere impatti rilevanti sull'ambiente di altre regioni confinanti, l'autorità
competente è tenuta a informare e ad acquisire anche i pareri delle regioni
interessate.
3. Nel caso di progetti che possono
avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, le autorità competenti
informano il Ministero dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui
alla convenzione sulla V.I.A. in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo
il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
Art. 20
Partecipazione della Regione alla
procedura della L. n. 349/1986.
1. Il parere relativo alla pronuncia
di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della L. n. 349/1986 è espresso dalla Giunta
regionale.
2. La Giunta regionale acquisisce il
parere delle province e dei comuni interessati. A tal fine le comunicazioni di
cui all'articolo 6, comma 3, della L. n. 349/1986 sono trasmesse a cura del
proponente, anche alle province e ai comuni interessati. I pareri sono espressi
entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni
trascorsi i quali la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei
predetti pareri.
3. La Giunta regionale può
promuovere consultazioni e istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le
associazioni e i soggetti interessati.
Art. 21
Vigilanza e sanzioni.
1. Le province, i comuni e gli enti
di gestione delle aree naturali protette hanno compiti di vigilanza e controllo
sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle
prescrizioni contenute nell'atto conclusivo della procedura di valutazione.
2. Nei casi di interventi od opere
realizzati senza l'effettuazione della procedura di verifica ovvero delle
procedure di V.I.A. in violazione della presente legge, l'autorità competente
dispone la sospensione dei lavori in attesa delle risultanze delle procedure di
V.I.A. e se necessario la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della
situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e
le modalità. In caso di inerzia l'autorità competente esercita l'azione
risarcitoria per danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 della L. n. 349/1986.
3. Nel casi in cui il progetto sia
realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nella
V.I.A. di cui all'articolo 13, ovvero nell'atto conclusivo della procedura di
verifica di cui all'articolo 16, l'autorità competente, previa eventuale
sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'intervento o
l'opera. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di
adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella
diffida, l'autorità competente revoca la V.I.A. ovvero l'atto conclusivo della
procedura di verifica e applica quanto disposto dal comma 2.
TITOLO III
Impatto
ambientale in atti normativi, piani e programmi
Art.
22
Atti
normativi.
1.
I disegni di legge e le proposte di legge nonché i progetti di regolamento
aventi a oggetto materie di rilievo ambientale e comunque riguardanti il
territorio, la flora, la fauna e altri beni ambientali o l'utilizzo di risorse
naturali devono essere accompagnati da uno specifico studio in ordine ai
possibili effetti dell'applicazione di tali atti normativi sull'ambiente.
2.
I criteri di individuazione degli atti normativi di rilevanza ambientale sono
stabiliti dal Consiglio regionale su parere del Comitato per la V.I.A.
A. 1.f) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia
elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza
superiore a 10 km;
A. 1.g) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
pericolosi, come definiti nell'allegato D del D.Lgs. n. 22/1997, mediante
operazioni di cui all'allegato B (a esclusione dei punti D13, D14 e D 15) e
all'allegato C (lettera da R1 a R9) del D.Lgs. n. 22/1997(67) ;
2. Salvo che il proponente non reiteri l’istanza di valutazione
ambientale, sono archiviati i procedimenti avviati, non conclusi e in contrasto
con le disposizioni di cui alla presente legge.
3. La presentazione dell’istanza di reiterazione di cui
al comma 2 deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, determinando il prosieguo del procedimento.
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