Art. 1
Modifica all’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2014,
n. 5
1. L’ articolo
11 della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 5 (Disciplina dei turni e
orari del Servizio Pubblico Farmaceutico Territoriale), è sostituito dal
seguente:
“Art. 11
(Sostituzione temporanea dei titolari)
1. La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro
farmacista regolarmente iscritto all’albo, nella conduzione professionale
dell’esercizio, è consentita nei casi previsti dalla legislazione statale”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’ art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 17 ottobre 2014