(Approvata dal Consiglio regionale in prima lettura, ai sensi
dell’articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana, con
deliberazione n. 249 del 5 maggio 2014 e confermata, in seconda lettura, con
deliberazione n. 263 dell’8 luglio 2014)
Art. 1
Modifica all’articolo 15 della legge regionale 12 maggio 2004,
n. 7
1. Al comma
1 dell’articolo 15 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della
Regione Puglia) la parola “quindicimila” è sostituita dalla seguente:
“dodicimila”.
Art. 2
Integrazione all’articolo 22 della l.r. 7/2004
1. Dopo la lettera e) del comma
2 dell’articolo 22 della l.r. 7/2004 è inserita la seguente:
“e bis) esercita la potestà regolamentare nelle materie di
competenza esclusiva statale ove delegata alla Regione. Il Consiglio
regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale
l’approvazione dei regolamenti delegati; la Giunta regionale provvede previo
parere obbligatorio della Commissione consiliare competente ai sensi
dell’articolo 44;”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 44 della l.r. 7/2004
1. All’ articolo
44 della l.r. 7/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare
nella forma dei regolamenti esecutivi e di attuazione delle leggi regionali
e degli atti dell’Unione europea. La legge regionale indica le norme da
delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei
regolamenti di delegificazione. Le materie oggetto di legislazione
concorrente non possono essere delegificate.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo
obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti
competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni,
decorso il quale si intende favorevole. In caso di necessità e urgenza il
termine è ridotto a quindici giorni.”;
c) il comma 3 è abrogato.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 20 ottobre 2014