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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2014
Numero
44
Data
20/10/2014
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Modifiche e integrazione alla legge regionale 12 maggio 2004, n.7 (Statuto della Regione Puglia)
Note
Bollettino n° 149 pubblicato il 24-10-2014
Allegati
Nessun allegato

 



(Approvata dal Consiglio regionale in prima lettura, ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana, con deliberazione n. 249 del 5 maggio 2014 e confermata, in seconda lettura, con deliberazione n. 263 dell’8 luglio 2014)



Art. 1

Modifica all’articolo 15 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7

 


1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) la parola “quindicimila” è sostituita dalla seguente: “dodicimila”.


Art. 2

Integrazione all’articolo 22 della l.r. 7/2004


1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 7/2004 è inserita la seguente:

“e bis) esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale ove delegata alla Regione. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale l’approvazione dei regolamenti delegati; la Giunta regionale provvede previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 44;”.



Art. 3

Modifiche all’articolo 44 della l.r. 7/2004

1. All’ articolo 44 della l.r. 7/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi e di attuazione delle leggi regionali e degli atti dell’Unione europea. La legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole. In caso di necessità e urgenza il termine è ridotto a quindici giorni.”;

c) il comma 3 è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 ottobre 2014