IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta
Regionale n. 736 del 17/04/2014 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento
extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza
1. La struttura residenziale terapeutica dedicata per il
trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in fase sub-acuta
in preadolescenza e adolescenza accoglie minori con disturbi psicopatologici,
disabilità intellettiva con gravi disturbi del comportamento, gravi patologie
della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di
interventi intensivi, complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo continuo
e per periodi definiti limitati nel tempo.
Sono previste strutture
differenziate e specifiche per:
a) Disturbi psicopatologici, di
socializzazione e del comportamento;
b) Gravi patologie della relazione e
della comunicazione e disabilità intellettiva.
La struttura utilizza la
residenzialità temporanea a breve-medio termine a fini
educativo-terapeutico-riabilitativi, in situazioni nelle quali si rilevi la
necessità di una temporanea discontinuità del rapporto con il contesto di vita e
nelle quali la permanenza in famiglia o l’inserimento in altre tipologie di
comunità non è momentaneamente possibile.
La struttura accoglie fino a 10
minori per i quali è necessaria la suddivisione nelle fasce di età 11/13 anni e
14/18 anni, residenti in via prioritaria nel territorio della regione Puglia e
inseriti dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile.
E’ parte integrante dei
servizi di NPIA, con i quali lavora in stretto raccordo e concorda le modalità
di collaborazione:
- con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali
- con il Servizio per le Tossicodipendenze
- con il Sistema Giudiziario
- con il Sistema Scolastico
- con le Organizzazioni del Terzo settore
- con la Medicina di base di riferimento e/o di competenza
- con il 118
ed il Pronto Soccorso per la gestione delle urgenze
L’obiettivo della
residenzialità è quello di avviare, di concerto con i Servizi NPIA territoriali
competenti e con i servizi sociali, percorsi terapeutici volti al recupero ed al
potenziamento dell’autonomia personale e sociale dell’individuo ed alla
riduzione dei comportamenti disfunzionali, garantendo un contesto relazionale e
sociale stabile ed affettivamente significativo, nonché una specifica presa in
carico terapeutica della patologia psichiatrica da cui l’individuo è affetto.
L’intervento terapeutico si basa su un approccio multidisciplinare
(educativo, sociale, riabilitativo, psicoterapeutico, farmacologico), ad opera
di specifiche figure professionali (neuropsichiatri infantili, psicologi,
assistenti sociali, collaboratori professionali sanitari) coinvolte nella
predisposizione e messa in atto di programmi terapeutici individualizzati, oltre
a garantire costantemente agli utenti disponibilità di ascolto e supporto
sociale.
Devono essere previste attività laboratoriali di tipo espressivo,
pratico-manuale, di eventuale pre-avviamento al lavoro o, comunque, finalizzate
all’acquisizione di nuove competenze.
Va, inoltre, garantita, quando
possibile, la frequenza scolastica e/o percorsi di formazione professionale
esterni alla struttura.
La funzione della struttura è quella di
rappresentare un “ luogo di riferimento “ in termini affettivi e relazionali, in
cui il minore possa sperimentare più adeguate modalità di interazione con i pari
e con le figure adulte, al fine di raggiungere un equilibrio emotivo-relazionale
che faciliti il re-inserimento nell’ambiente sociale di provenienza, obiettivo
finale ma primario del progetto terapeutico.
Infatti, la residenzialità è,
per definizione, orientata al proprio superamento.
2. DESTINATARI:
Soggetti di età compresa tra 11 e 18 anni, con suddivisione per fasce d’età:
11-13 e 14-18 anni e per tipologia di disturbo. In casi particolari, è possibile
la prosecuzione del progetto oltre i 18 e fino a massimo 21 anni (è da riferirsi
solo agli inserimenti avviati prima della maggiore età).
a) La struttura che
accoglie minori con difficoltà di natura psicopatologica, di socializzazione e
di comportamento prevede l’inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:
- Disturbi della condotta
- Psicosi
- Gravi disturbi di personalità
- Altre problematiche psicopatologiche gravi, per le quali si rende
necessario un periodo temporaneo di inserimento in comunità.
b) La struttura
che accoglie minori con gravi patologie della relazione e della comunicazione
prevede l’inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:
- Disturbi dello
spettro autistico con gravi disturbi del comportamento;
- Disabilità
intellettiva medio-grave con gravi disturbi del comportamento.
Situazioni
nelle quali è previsto l’inserimento nella struttura:
- Necessità (rilevata
dai servizi territoriali di NPIA) di periodi di residenzialità terapeutica;
- Provvedimenti di allontanamento disposti dal Tribunale per i Minorenni a
causa dell’inadeguatezza dell’ambiente familiare.
Organi invianti: i Servizi
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza territoriali
Casi
particolari
- E’ possibile l’inserimento di n. 1 minore del circuito penale
per struttura.
3. DURATA: L’inserimento deve prevedere una durata
limitata, che non vada oltre l’anno, prorogabile una volta per situazioni
particolarmente complesse e adeguatamente motivate.
4. CAPACITA’
RICETTIVA: 10 posti
5. UBICAZIONE:
- contesto residenziale
-
collocata in modo da favorire i rapporti con le istituzioni formative
-
buoni trasporti
- possibilità di buone connessioni con il tessuto sociale
- non in contesti stigmatizzanti
- in struttura a sé stante e con spazi
esterni (giardino, ecc.)
6. REQUISITI STRUTTURALI:
- stanze a 1-2
letti, con almeno mq. 9 per una persona e mq. 16 per due persone;
- ogni
minore deve avere uno spazio che può considerare come suo: almeno un armadio
personale per conservare oggetti e indumenti personali, una scrivania ed una
sedia;
- le camere devono avere illuminazione naturale, adeguato oscuramento
ed areazione;
- l’arredamento, conforme a quanto in uso nelle civili
abitazioni ed appropriato alle necessità degli utenti, deve offrire condizioni
di vivibilità buone, le stanze siano arricchite di elementi decorativi, la
biancheria, non di tipo ospedaliero, sia in buone condizioni e disponibile in
quantità adeguata;
- i bagni devono essere in numero minimo di n.1 ogni due
stanze, forniti di lavabo, vaso, bidet, doccia, con almeno n.1 servizio dotato
di vasca da bagno e n.1 servizio attrezzato per i disabili;
- bagno e camera
da letto dedicati al personale di servizio;
- la cucina deve avere una
superficie minima di 16 mq, piastrellata sino a metri 2 di altezza a partire da
terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;
- soggiorno/pranzo di
ampiezza adeguata;
- salone attrezzato per studio (scrivanie e sedie),
lettura, musica, TV;
- spazi dedicati per il personale, per i colloqui e le
riunioni;
- spazi per laboratori e attività (che possono in parte essere
condivisi con la Struttura Semiresidenziale);
- temperatura confortevole
(riscaldamento, eventuale climatizzazione);
- automezzi propri o condivisi
con la Struttura Semiresidenziale adeguati al numero dei pazienti;
- rapido
servizio di sostituzione degli arredi difettosi o rovinati.
7.
SICUREZZA: La struttura non deve affacciarsi immediatamente sulla strada;
-
deve essere collocata al pianterreno e/o al primo piano;
- le porte dei
bagni devono poter essere con chiave, ma eventualmente apribili dall’esterno
(solo con intervento dell’operatore);
- l’arredamento deve essere ignifugo,
senza oggetti pericolosi, ma solido per poter resistere a eventuali momenti di
crisi dei pazienti;
- porte e serramenti devono essere robusti (le porte
devono poter essere eventualmente chiuse a chiave dagli operatori nel caso di
gravi situazioni di necessità);
- finestre con meccanismi di sicurezza per
la chiusura;
- i coltelli e gli oggetti acuminati, nonché eventuali attrezzi
di lavoro per il giardino o simili ed i detersivi devono poter essere tenuti in
ambienti chiusi a chiave con il controllo degli operatori quando necessario;
- i farmaci devono essere mantenuti in un armadio chiuso a chiave;
- non
devono esserci appigli per attaccare funi o lenzuola, o quelli esistenti devono
piegarsi sotto il peso del corpo;
- è opportuno che la cottura dei cibi
avvenga tramite piastre elettriche, eliminando il gas nella struttura. Il gas
metano andrebbe utilizzato solo per il riscaldamento;
- i vetri devono
essere antisfondamento;
Deve, inoltre, essere garantito il rispetto delle
normative vigenti per quanto riguarda:
- protezione antisismica
-
protezione antincendio
- protezione acustica
- sicurezza elettrica e
continuità elettrica
- sicurezza antinfortunistica (D.lgs. 626/94 e ss. mm.
ed ii.)
- igiene dei luoghi di lavoro
- eliminazione delle barriere
architettoniche
- smaltimento dei rifiuti (inclusi eventuali rifiuti
speciali)
- sicurezza degli impianti.
8. ORGANIZZAZIONE: La
struttura è funzionalmente connessa con i Servizi territoriali di NPIA e,
possibilmente, con le Strutture Semiresidenziali Terapeutiche per Minori.
Devono esistere procedure e protocolli scritti su:
- rapporti con
servizi invianti
- accoglienza
- rapporti con la famiglia
-
dimissione
- interruzioni della permanenza
- modalità di raccolta e
conservazione della documentazione clinica
- modalità di gestione di
situazioni di emergenza, con reperibilità del medico NPIA della struttura
-
modalità di valutazione dell’andamento e degli esiti, con formulazione di
indicatori per la valutazione della efficacia del trattamento
Devono essere
previsti:
- un incontro semestrale di sintesi, programmazione e verifica
organizzativa della struttura, in cui analizzare il periodo trascorso e definire
gli obiettivi per il successivo;
- un Regolamento interno della Struttura,
elaborato nel rispetto di quanto definito sopra;
- per ciascun utente, un
progetto terapeutico stilato dall’equipe allargata, che indichi le modalità di
inserimento, gli obiettivi, la durata dell’intervento e i dettagli della
collaborazione con famiglia, con i Servizi Sociali del Comune di residenza e con
il Servizio NPIA territoriale;
- la conoscenza e la condivisione da parte
dei genitori o tutori delle modalità di funzionamento della Struttura
(Regolamento Interno) e del Progetto terapeutico, mediante sottoscrizione di un
“ consenso informato “.
9. PERSONALE:
- équipe multidisciplinare di
operatori esperti di età evolutiva;
- neuropsichiatra infantile: 20 ore
settimanali con reperibilità per l’urgenza;
- psicologo clinico formato in
età evolutiva: 20 ore settimanali;
- n. 1 responsabile di struttura
(educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica o
assistente sociale);
- n. 2 educatori professionali e n.2 tecnici della
riabilitazione psichiatrica a tempo pieno organizzati su turni diurni,
funzionali alla realizzazione dei progetti terapeutico-riabilitativi;
- n. 1
infermiere per turno;
- n. 1 operatore socio-sanitario per turno;
- n. 2
ausiliari sociosanitari addetti alle pulizie
- massima stabilità del
personale e basso turn-over;
- esperti per la organizzazione e conduzione
dei laboratori;
- possibile presenza di tirocinanti, che, in ogni caso, non
possono essere conteggiati nel raggiungimento degli standard di personale;
-
possibile presenza di volontari e obiettori di coscienza, purchè adeguatamente e
preventivamente formati.
Art. 2
Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il
trattamento extraospedaliero
dei disturbi psichiatrici gravi in
preadolescenza e adolescenza
1. La struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per
il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in
preadolescenza e adolescenza, con range di apertura tra le ore 8.00 e le ore
20.00, garantisce almeno 8 ore consecutive di attività per 6 giorni settimanali.
La struttura assicura 20 posti, eventualmente articolati su 2 sedi da 10 a
seconda della situazione orografica del territorio.
Accoglie minori con
disturbi psicopatologici, disabilità intellettiva con gravi disturbi del
comportamento, gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione
che necessitano sia di interventi complessi e coordinati che di ospitalità a
ciclo diurno e per periodi definiti nel tempo
Devono essere previste
strutture differenziate e specifiche per :
c) Disturbi psicopatologici, di socializzazione e del
comportamento;
d) Gravi patologie della relazione e della comunicazione e
disabilità intellettiva con la finalità di effettuare interventi
educativo-terapeutico-riabilitativi complessi e coordinati che consentano di:
- acquisire abilità cognitive, comunicative e relazionali
- acquisire le
autonomie possibili adeguate al proprio contesto ambientale
- prevenire la
cronicizzazione dei disturbi
- contenere il rischio dei ricoveri impropri
- garantire continuità e raccordo con le strutture educative di appartenenza
del minore /pre-adolescente e adolescente
Devono essere previste attività
laboratoriali di tipo espressivo, pratico manuale, eventualmente di
pre-avviamento al lavoro o, comunque, finalizzate all’acquisizione di nuove
competenze. Andrà, inoltre, garantita, là dove il progetto
terapeutico-riabilitativo individualizzato lo prevede, la frequenza scolastica
e/o percorsi di formazione personale professionale esterni alla struttura.
La struttura semiresidenziale è parte integrante dei Servizi di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e l’Adolescenza.
Può condividere parte degli
spazi con la struttura residenziale, se attivata in quel territorio.
2.
DESTINATARI: Soggetti di età compresa tra 11 e 18 anni (con suddivisione per
fasce d’età: 11-13 e 14-18 anni) e per tipologia di disturbo. In casi
particolari è possibile l’inserimento di bambini di età inferiore a 11 anni o la
prosecuzione del progetto oltre i 18 e fino a massimo 21 anni (è da riferirsi
solo agli inserimenti avviati prima della maggiore età).
a) La struttura
semiresidenziale che accoglie minori con difficoltà di natura psipatologica di
socializzazione e di comportamento, prevede l’inserimento di soggetti con i
seguenti disturbi:
- Disturbi della condotta
- Psicosi
- Gravi
disturbi di personalità
- Altre problematiche psicopatologiche gravi, per le
quali si rende necessario un periodo temporaneo di inserimento in comunità.-
b) La struttura semiresidenziale che accoglie minori con gravi patologie
della relazione e della comunicazione prevede l’inserimento di soggetti con i
seguenti disturbi:
- Disturbi dello spettro autistico con gravi disturbi del
comportamento;
- Disabilità intellettiva medio-grave con gravi disturbi del
comportamento.
Situazioni nelle quali è previsto l’inserimento in struttura
semiresidenziale:
- Necessità (rilevata dai servizi territoriali di NPIA) di
periodi di semiresidenzialità terapeutica
- Provvedimenti disposti dal
Tribunale per i Minorenni
Organi invianti: Servizi di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza territoriali.
Casi particolari:
-
E’ possibile l’inserimento di n. 1 minore del circuito penale per struttura.
3. DURATA
L’inserimento è correlato al progetto terapeutico, con
verifiche semestrali.
4. CAPACITA’ RICETTIVA
Organizzazione in
moduli con un massimo di 5 utenti ciascuno (capacità ricettiva massima di 20
utenti), differenziati per fasce di età e tipologia del disturbo.
5.
UBICAZIONE:
La struttura deve essere collocata in contesto abitato o ben
collegata al tessuto urbano, allocata in contesti non stigmatizzanti, e deve
permettere di svolgere attività anche presso i luoghi d’incontro del territorio
(oratorio, centri di aggregazione, etc).
6. REQUISITI STRUTTURALI:
Cucina con una superficie minima di 16 mq, piastrellata sino a metri 2 di
altezza a partire da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;
Soggiorno/pranzo di ampiezza adeguata;
Stanza per il medico;
Stanza
per i colloqui psicologici e sociali;
Infermeria;
Stanza per il time
out;
Sala riunioni- salone attrezzato per studio (scrivanie e sedie),
lettura, musica, TV;
Spazi per laboratori e attività (che possono del tutto
o in parte essere condivisi con struttura residenziale;
Servizi igienici:
separati per sesso, adeguati per i disabili e differenziati per operatori e
utenti; i servizi igienici per gli utenti devono essere dotati anche di doccia;
Temperatura confortevole, sia d’inverno sia d’estate (riscaldamento,
climatizzazione);
Automezzi propri o condivisi con la struttura
residenziale;
Manutenzione ordinaria e straordinaria.
7. SICUREZZA:
La struttura non deve dare immediatamente sulla strada, soprattutto se di
grande traffico;
- Non deve essere collocata a piani alti (pianterreno,
primo piano);
- Le porte dei bagni devono poter essere chiuse con chiave, ma
apribili dall’esterno (solo con intervento dell’operatore);
- L’arredamento
deve essere ignifugo, senza oggetti pericolosi, ma solido per poter resistere a
eventuali attacchi distruttivi dei pazienti;
- Porte e serramenti devono
essere robusti, che possano essere eventualmente chiusi a chiave dagli operatori
nel caso di gravi situazioni di necessità;
- Finestre con meccanismi di
chiusura di sicurezza;
- I coltelli e gli oggetti acuminati, nonché
eventuali attrezzi di lavoro per il giardino o simili, o detersivi, devono poter
essere tenuti in ambienti chiusi a chiave con il controllo degli operatori;
- E’ opportuno che la cottura dei cibi avvenga tramite piastre elettriche,
eliminando il gas nella struttura; il gas metano andrebbe utilizzato solo per il
riscaldamento;
- I vetri debbono essere antisfondamento;
Deve inoltre
essere garantito il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda:
-
protezione antisismica
- protezione antincendio
- protezione acustica
- sicurezza elettrica e continuità elettrica
- sicurezza
antinfortunistica (D.lgs. 626/94 e ss.mm. e ii.)
- igiene dei luoghi di
lavoro
- eliminazione delle barriere architettoniche
- smaltimento dei
rifiuti (inclusi eventuali rifiuti speciali se vi è uso di farmaci)
-
sicurezza degli impianti.
8. ORGANIZZAZIONE:
Organi invianti: i
Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza territoriali
-
cooperazione con tutte le risorse pubbliche e private e con le associazioni
- coordinamento con gli altri servizi per adolescenti dell’area
socio-assistenziale e sanitaria
Devono esistere procedure e protocolli
scritti su:
- rapporti con servizi invianti
- accoglienza
- rapporti
con la famiglia
- dimissione
- interruzioni
- emergenze
-
modalità di raccolta e conservazione della documentazione clinica
- modalità
di gestione di situazioni di emergenza
- modalità di valutazione
dell’andamento e degli esiti con formulazione di indicatori per la valutazione
della efficacia del trattamento
- reperibilità del medico NPIA della
struttura nelle ore di apertura della stessa
- deve essere previsto un
momento semestrale di sintesi, programmazione e verifica organizzativa della
struttura, in cui analizzare il periodo trascorso e definire gli obiettivi per
il successivo
- adozione di un Regolamento Interno del Centro, elaborato nel
rispetto di quanto definito sopra
- nel progetto terapeutico, stilato
dall’equipe allargata, andranno definite le modalità di inserimento, gli
obiettivi, i tempi, la durata dell’intervento e i dettagli della collaborazione
con famiglia, comune di residenza, NPIA territoriale
- gli utenti (genitori
o tutori e ospiti se maggiorenni) devono conoscere le modalità di funzionamento
del centro (Regolamento Interno), condividere gli obiettivi del progetto
terapeutico e sottoscrivere un “ consenso informato “
devono esistere i
seguenti protocolli d’intesa:
- con i Servizi di NPIA territoriali (servizi
del territorio all’interno del quale è collocata la struttura semiresidenziale,
servizi territoriali di NPIA invianti)
- con i Servizi socio-assistenziali
degli Enti Locali
- con il SERT
- con il Sistema Giudiziario
- con
il Sistema Scolastico
- con le Organizzazioni del Terzo settore
- con la
Medicina di Base di riferimento e/o di competenza
- con il 118 ed il Pronto
Soccorso per la gestione delle urgenze
- orari di apertura della struttura
estremamente flessibili a secondo delle necessità. Le 40 ore settimanali devono
essere intese come un range orario nel quale la struttura semiresidenziale deve
poter collocare la propria attività, e non come un orario rigido e continuativo,
che sarebbe disfunzionale alle esigenze del servizio e dei ragazzi.
9.
PERSONALE:
Equipe multidisciplinare di operatori esperti di età evolutiva in
rete con le Unità Operative territoriali di NPIA;
massima stabilità del
personale e basso turn over;
Neuropsichiatra Infantile: 6 ore settimanali;
Psicologo: 6 ore settimanali;
n.1 Responsabile della struttura
(educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica o
assistente sociale);
n.6 Tecnici riabilitazione psichiatrica o Educatori
professionali, a copertura di tutte le ore di attività;
Infermieri: n.1
presente per tutte le ore di attività;
Operatori socio-sanitari: n.1
presente per tutte le ore di attività;
n. 1 Ausiliario sociosanitario
addetto alle pulizie;
Personale dedicato al servizio trasporto ed al
servizio mensa, qualora detti servizi non siano affidati all’esterno;
Esperti per le attività di laboratorio;
Nel caso di struttura articolata
su due sedi da 10 posti, il personale di cui sopra deve essere equamente
distribuito al 50% tra le due articolazioni;
Possibile presenza di
tirocinanti, che, in ogni caso, non possono essere conteggiati nel
raggiungimento degli standard di personale;
Possibile presenza di volontari
e obiettori di coscienza, purché adeguatamente e preventivamente formati.
Entrambi non possono essere conteggiati nel raggiungimento degli standard di
personale;
Piano della formazione degli operatori, sia all’avvio della
struttura, sia permanente.
Art. 3
Determinazione del fabbisogno
1. A modifica ed integrazione del Regolamento
Regionale n. 3/2006, l’art. 1, sub A, dopo la lett.e), è così integrato:
e) Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il
trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e
adolescenza
Il fabbisogno viene determinato come segue:
ASL Bari
n. 3 strutture residenziali, di cui una nell’area nord, una nella città di
Bari, una nell’area sud;
n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una
nell’area nord, una nella città di Bari, una nell’area ovest, una nell’area sud;
ASL BT
n. 1 struttura residenziale allocata nella città di Andria
n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una a Barletta ed una a Canosa
ASL Brindisi
n. 1 struttura residenziale allocata nella città di
Brindisi
n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell’area nord
ed una nell’area sud
ASL Foggia
n. 2 strutture residenziali allocate
una nella città di Foggia, una nell’area sud a servizio delle ASL Foggia e BT
n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Foggia, una
nell’area nord ed una nell’area sud
ASL Lecce
n. 3 strutture
residenziali allocate una nella città di Lecce, una nell’area sud, una nell’area
nord ionica a servizio delle ASL Lecce e Taranto
n. 3 strutture
semiresidenziali, di cui una nella città di Lecce, una nell’area sud, una
nell’area nord ionica a servizio delle ASL Lecce e Taranto
ASL Taranto
n. 1 struttura residenziale allocata nella città di Taranto
n. 2
strutture semiresidenziali, di cui una nella città di Taranto e l’altra
nell’area ovest della ASL
Art. 4
Verifiche e sanzioni
1. Le verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge,
sul possesso e sulla permanenza dei requisiti generali e di quelli strutturali,
tecnologici e organizzativi specifici sono effettuate dai Dipartimenti di
Prevenzione, di concerto con i Dipartimenti di Salute Mentale della ASL
competente per territorio, ai sensi della L.R.
28 maggio 2004, n. 8 e ss. mm. e ii.
2. Le cause di decadenza
dell’autorizzazione, oltre quelle di cui al presente Regolamento, sono quelle
previste dall’art.
10 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss. mm. e ii.
3. Per quanto attiene il regime sanzionatorio, si rinvia a
quanto espressamente disciplinato in materia dall’art.15
della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss. mm. e ii.
Art. 5
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente
Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in
particolare allaL.
R. 8/2004 e ss. mm. e ii. e al Regolamento Regionale n.3/2005 e ss. mm. e
ii., e alla normativa nazionale vigente in materia.
Art. 6
Norma abrogativa
Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento
n. 9/2010 .
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai
sensi e per gli effetti dell’art.
44 comma 3 e dell’art.
53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 18 aprile 2014