Art. 1
Tributo speciale per il conferimento in discarica
dei
rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2016 (1)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
7 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014
della Regione Puglia), con l’applicazione delle relative premialità, ex commi 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, per l’anno 2016, i comuni possono avvalersi della
possibilità di applicazione dell’aliquota validata nell’anno 2013 se ricorrono
entrambe le seguenti condizioni: (2)
a) realizzazione nel mese di giugno 2016 di un incremento
della raccolta differenziata pari ad almeno il 5 per cento in più rispetto al
dato comunicato nel mese di novembre 2015; (3)
b)
attivazione delle best practices presenti nel Programma Regionale della
Produzione di Rifiuti, allegato al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Urbani (Parte II - 01 Programma sulla riduzione della produzione dei rifiuti)
quali, a titolo indicativo: incentivazione del compostaggio domestico e del
compostaggio collettivo, riduzione della produzione di bottiglie di plastica
attraverso l’installazione di distributori di acqua pubblica (cd. Acqua del
Sindaco), introduzione della pratica degli Acquisti verdi (GPP- Green Public
Procurement), esecuzione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione
nelle scuole e rivolte anche al resto della cittadinanza.
2. I comuni che dimostrano di aver conseguito l’obiettivo
di raccolta differenziata del 65 per cento nel mese successivo al mese di
entrata in vigore della presente legge possono chiedere la rideterminazione
dell’aliquota di ecotassa 2016 nella misura di euro 5,17 per tonnellata di
rifiuti, secondo i parametri di cui al comma 6 dell’articolo
7 della l.r. 38/2011. (4)
(1) Rubrica così modificata dalla l.r.
n. 1/2016, art. 51, c. 1, lett. b).
(2) Comma modificato dalla l.r.
n. 1/2016, art. 51, c. 1, lett. c).
(3) Lettera modificata dalla l.r.
n. 1/2016, art. 51, c. 1, lett. d).
(4) comma modificato dalla l.r.
n. 1/2016, art. 51, c. 1, lett. e).
Art. 2
Misure straordinarie per la determinazione
del tributo
speciale spettante per il conferimento
in discarica dei rifiuti solidi
urbani per l’anno 2015 (5)
1. Per i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di
incremento della percentuale di raccolta differenziata nel mese di giugno 2015
pari ad almeno il 5 per cento, previsto al comma 1 dell’articolo 1
[della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016
della Regione Puglia) o di un incremento della percentuale di raccolta
differenziata nel mese di novembre 2014 pari ad almeno il 6 per cento, previsto
all’articolo
36 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e
prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014)] o
di incremento della percentuale della raccolta differenziata nel mese di giugno
2015 pari ad almeno il 7 per cento in più rispetto al dato validato riferito al
periodo settembre 2012 - agosto 2013, può essere confermata per l’anno
2015 l’applicazione dell’aliquota validata per l’anno 2013, se ricorrono
entrambe le seguenti condizioni: (6)
a) raggiungimento nel mese di giugno 2016 di un incremento
della raccolta differenziata pari ad almeno il 9 per cento in più
rispetto al dato validato riferito al periodo settembre 2013 - agosto 2014;
(7)
b) attivazione delle best practices presenti nel
Programma Regionale della Produzione di Rifiuti, allegato al Piano Regionale
di Gestione dei Rifiuti Urbani (Parte II - 01 Programma sulla riduzione della
produzione dei rifiuti) ed elencate, a titolo indicativo, alla lettera b),
dell’articolo 1.
(5) Rubrica così modificata dalla l.r.
n. 1/2016, art. 51, c. 1, lett. f).
(6) Comma modificato dalla l.r.
n. 1/2016, art. 51, c. 1, lett. g).
(7) Lettera modificata dalla l.r.
n. 1/2016, art. 51, c. 1, lett. h).
Art. 3
Applicazione e Comunicazione
1. I comuni che intendono avvalersi dei criteri di
applicazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti
solidi urbani definiti dagli articoli 1 e 2, devono presentare
apposita comunicazione al Servizio ciclo rifiuti e bonifica della
Regione Puglia e al gestore dell’impianto entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. (8)
2. La comunicazione dei risultati conseguiti deve pervenire al
Servizio ciclo rifiuti e bonifica della Regione Puglia entro il mese di luglio
2016. (9)
3. I comuni che prevedono di conseguire
gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 sono esentati dal versamento mensile
del differenziale del tributo, fermo restando l’obbligo di provvedere al
conguaglio delle somme dovute entro il 31 dicembre 2016.
(10)
(8) Comma modificato dalla l.r.
n. 1/2016, art. 51, c. 1, lett. i).
(9) Comma modificato dalla l.r.
n. 1/2016, art. 51, c. 1, lett. j).
(10) Comma modificato dalla l.r.
n. 1/2016, art. 51, c. 1, lett. k).
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10 aprile 2015