Vedi la l.r.
n. 1/2016, art. 44.
Art. 1
Oggetto
e finalità
1. La Regione
Puglia riconosce i trabucchi storici ubicati lungo la costa pugliese, come
definiti all’articolo 2, comma 1, quali beni patrimoniali di grande valenza
identitaria e paesaggistica da salvaguardare, valorizzare, recuperare o
ripristinare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli
2 e 12
dello Statuto regionale e dalla legge
regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni
in materia di beni culturali), secondo le modalità di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggi, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. Con ordinanza
comunale, chiunque danneggia, degrada o rimuove anche parzialmente, in assenza
delle dovute autorizzazioni, i trabucchi di cui alla presente legge e sanzionato
con la sanzione amministrativa da un minimo di euro quindicimila a un massimo di
euro centocinquantamila e la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino
dello stato originario dei luoghi o dell’esecuzione degli interventi necessari a
rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati.
Art. 2
Individuazione
dei beni e criteri per il recupero
1. Il trabucco,
manufatto storico rappresentativo di un antico metodo di pesca, ancora oggi
praticato, presenta le seguenti caratteristiche strutturali
essenziali:
a)
un palchetto
centrale in tavole di abete, poggiante su una struttura di pali lignei di pino o
quercia conficcati nella roccia;
b)
due argani per
manovrare la rete della pesca tradizionale;
c)
cinque antenne
di legno d’abete che sorreggono la rete, sostenute da fili di ferro zincato o
altro idoneo materiale, passanti per almeno due montanti;
d)
la “rete grande”
di forma rettangolare con maglie che si restringono verso il
centro;
e)
un freno in
acqua, dal lato della pesca, insabbiato nel fondale al fine di contrastare le
correnti marine;
f)
talvolta un
capanno per il ricovero delle reti e una passerella, entrambi in legno.
2. Per le
finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove il censimento
georeferenziato dei trabucchi, sia quelli ancora esistenti, sia quelli
scomparsi, includendoli nella Carta dei beni culturali di cui all’articolo
3, comma 1, lett. j), della l.r. 17/2013, specificandone le caratteristiche,
l’importanza storico‐
culturale e
paesaggistica, la funzione, lo stato di conservazione, anche sulla base di
documentata indicazione di enti pubblici, associazioni, istituzioni di ricerca,
istituti di cultura e singoli esperti.
3. La Giunta
regionale detta linee guida per il recupero, il ripristino, la conservazione e
valorizzazione dei trabucchi, indicando anche le funzioni compatibili. Le linee
guida sono recepite nel piano paesaggistico regionale.
Art.3
Programmazione
regionale
1. La Regione
include la conservazione, la valorizzazione, il recupero o il ripristino dei
trabucchi fra gli obiettivi e i piani di valorizzazione e gestione compresi
negli strumenti della programmazione regionale di cui al Titolo II della l.r.
17/2013 e a tale scopo promuove, nel rispetto della normativa statale e in
attuazione dell’articolo
9 della l.r. 17/2013, accordi, intese e altre forme di collaborazione con
amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti pubblici o
privati.
2. Nel rispetto
di quanto stabilito in relazione ai beni culturali dal d.lgs. 42/2004 nonché
delle norme europee, statali e regionali in materia e sulla base della
programmazione regionale di cui al comma 1, la Regione può prevedere
l’erogazione di contributi per le attività di cui agli articoli 1 e 2,
privilegiando interventi legati alla funzione originaria dei trabucchi o che ne
garantiscano comunque la fruizione pubblica.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.