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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2015
Numero
22
Data
10/04/2015
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)
Note
Bollettino n° 53 Supplemento pubblicato il 15-04-2015
Allegati
Nessun allegato

 



Art.1

Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità


1. Alla legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), dopo l’articolo 31-bis è inserito il seguente:

“Art. 31-ter
Garante regionale dei diritti
delle persone con disabilità

1. Al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, è istituito presso il Consiglio regionale della Puglia l’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale.
2. L’Ufficio, in collaborazione e stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, nonché con gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità, promuove:

a) l’affermazione del pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale;
c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l’obbligo scolastico anche da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;
d) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti nell’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;
e) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
f) la sensibilizzazione presso gli organi d’informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;
g) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;
h) l’istituzione di un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;
i) la formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, l’Ufficio del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità:

a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività;
b) stabilisce accordi e intese con ordini professionali, associazioni di categoria nonché con organismi che si occupano di disabilità e non autosufficienza;
c) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con disabilità;
d) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell’azione degli enti locali a tutela dei disabili;
e) collabora con l’Assessorato regionale competente per l’avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione per favorire l’integrazione sociale dei disabili e per la promozione del ruolo genitoriale.

4. L’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilita ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di apposita struttura composta da personale messo a disposizione dalla Giunta regionale, nonché opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in materia di politiche e di servizi sociali.

5. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

6. Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, in qualità di Presidente dell’Ufficio del Garante, è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno decennale, maturata nell’ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti le diverse abilità. E’ eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

7. L’incarico di cui al comma 6 ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. L’incarico è incompatibile con i seguenti profili:

a) membri del Parlamento, ministri, consiglieri e assessori regionali, provinciali e comunali e titolari di altre cariche elettive;
b) direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende ASL e delle aziende ospedaliere regionali;
c) amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione;
d) lavoratori dipendenti di enti locali che operano nell’ambito dei servizi alla persona;
e) magistrati dei tribunali per i minorenni e coloro che svolgono funzione di giudice onorario presso gli stessi tribunali.

8. Al Garante regionale delle persone con disabilità è attribuita un’indennità lorda di funzione, per dodici mensilità, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, pari al 30 per cento dell’emolumento omnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso alle spese di viaggio riferite alle funzioni, che sono autocertificate dai Garanti ai fini dell’applicazione della normativa fiscale vigente.

9. All’Ufficio del Garante regionale delle persone con disabilità è assegnato annualmente un budget, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, per la copertura delle spese connesse alle attività da realizzare.

10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione per l’esercizio finanziario 2015, nell’ambito della U.P.B. 00.01.01, del capitolo di spesa n. 1065 denominato “Spese connesse all’attività dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità - art. 31-ter l.r. n. 19/2006”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 20.000, alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo n. 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione” - U.P.B. 06.02.01 - da trasferire al Consiglio regionale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nell’ambito degli stanziamenti previsti, a legislazione vigente, nella U.P.B. 00.01.01.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 aprile 2015