“Art. 31-ter
Garante regionale dei diritti
delle persone
con disabilità
1. Al fine di assicurare sul territorio regionale la
piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle
persone con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009,
n. 18, è istituito presso il Consiglio regionale della Puglia l’Ufficio del
Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, a cui è affidata
la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili
residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale.
2.
L’Ufficio, in collaborazione e stretto raccordo con i competenti Assessorati
regionali, nonché con gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità,
promuove:
a) l’affermazione del pieno rispetto della dignità umana e i
diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità,
promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro
e nella società;
b) la piena accessibilità dei servizi e delle
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con
disabilità e la piena integrazione sociale;
c) la collaborazione con
enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l’obbligo scolastico
anche da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a
rischio di esclusione;
d) le azioni per accogliere le segnalazioni in
merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le
amministrazioni competenti nell’adozione di interventi adeguati per
rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;
e) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini,
anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la
Consigliera regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125
(Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
f) la sensibilizzazione presso gli organi d’informazione, a mezzo di
stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone
con disabilità;
g) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei
servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività
di formazione;
h) l’istituzione di un elenco regionale di tutori o
curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;
i) la
formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di indirizzo
che riguardino le disabilità, di competenza della Regione e degli enti
locali.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, l’Ufficio
del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità:
a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e
privati per lo svolgimento di specifiche attività;
b) stabilisce accordi
e intese con ordini professionali, associazioni di categoria nonché con
organismi che si occupano di disabilità e non autosufficienza;
c)
sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela
dei diritti delle persone con disabilità;
d) attiva interventi
sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell’azione degli enti
locali a tutela dei disabili;
e) collabora con l’Assessorato regionale
competente per l’avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione
per favorire l’integrazione sociale dei disabili e per la promozione del
ruolo genitoriale.
4. L’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con
disabilita ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di apposita
struttura composta da personale messo a disposizione dalla Giunta regionale,
nonché opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in
materia di politiche e di servizi sociali.
5. La Giunta regionale
approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento
dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.
6. Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, in
qualità di Presidente dell’Ufficio del Garante, è nominato dal Consiglio
regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso
di laurea magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno
decennale, maturata nell’ambito delle politiche educative e socio-sanitarie,
con particolare riferimento alle materie concernenti le diverse abilità. E’
eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati
alla Regione.
7. L’incarico di cui al comma 6 ha durata di cinque anni
ed è rinnovabile una sola volta. L’incarico è incompatibile con i seguenti
profili:
a) membri del Parlamento, ministri, consiglieri e assessori
regionali, provinciali e comunali e titolari di altre cariche elettive;
b) direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende ASL e
delle aziende ospedaliere regionali;
c) amministratori di enti pubblici,
aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché amministratori
o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo
contributi dalla Regione;
d) lavoratori dipendenti di enti locali che
operano nell’ambito dei servizi alla persona;
e) magistrati dei
tribunali per i minorenni e coloro che svolgono funzione di giudice onorario
presso gli stessi tribunali.
8. Al Garante regionale delle persone con disabilità è
attribuita un’indennità lorda di funzione, per dodici mensilità, a valere
sulle risorse del bilancio autonomo regionale, pari al 30 per cento
dell’emolumento omnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regionali. Tale
indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso alle spese
di viaggio riferite alle funzioni, che sono autocertificate dai Garanti ai
fini dell’applicazione della normativa fiscale vigente.
9. All’Ufficio
del Garante regionale delle persone con disabilità è assegnato annualmente un
budget, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, per la
copertura delle spese connesse alle attività da realizzare.
10. Agli
oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante
l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione per
l’esercizio finanziario 2015, nell’ambito della U.P.B. 00.01.01, del capitolo
di spesa n. 1065 denominato “Spese connesse all’attività dell’Ufficio del
Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità - art. 31-ter l.r.
n. 19/2006”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa,
di euro 20.000, alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di
corrispondente somma dal capitolo n. 1110070 “Fondo globale per il
finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione” -
U.P.B. 06.02.01 - da trasferire al Consiglio regionale. Per gli esercizi
finanziari successivi si provvede nell’ambito degli stanziamenti previsti, a
legislazione vigente, nella U.P.B. 00.01.01.”.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10 aprile 2015