Art. 1
Finalità
1. I soggetti che hanno usufruito dei contributi previsti
all’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia
residenziale pubblica), possono chiedere alla Regione l’autorizzazione a cedere
in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati a coloro che ne
abbiano già ottenuto l’assegnazione in godimento o in locazione.
2. Per
le cooperative a proprietà indivisa l’autorizzazione è subordinata al rispetto
delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 18
della legge 179/1992.
3. I soggetti che richiedono l’autorizzazione alla
cessione in proprietà degli alloggi restituiscono alla Regione l’anticipazione
ricevuta, rivalutata in base all’incremento percentuale dell’indice ISTAT delle
famiglie di operai e impiegati.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 23 marzo 2015
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