Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia recepisce l’Accordo sancito in data 25 marzo
2015 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con
gli animali (IAA)” di seguito indicati come “Accordo” e “Linee guida”.
2. La Regione Puglia recepisce, altresì, la nota esplicativa
trasmessa dal Ministero della salute a tutte le regioni e province autonome in
data 25 maggio 2016 con protocollo 0012894 e relativa alle indicazioni di
dettaglio rispetto ai contenuti del capitolo 9.4 delle Linee guida nazionali per
gli interventi assistiti con gli animali, di cui al comma 1.
3. Gli interventi assistiti con gli animali (IAA) hanno valenza
terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e comprendono tre
ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione
Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistite con gli Animali (AAA).
4. La Regione Puglia, altresì, con la presente legge, intende
promuovere la diffusione degli “IAA” nel rispetto dell’Accordo di cui al comma 1
e, nell’ambito delle TAA, disciplinare l’applicazione dell’ippoterapia e della
pet therapy con i cani, quale elemento di sostegno per un pieno e sano sviluppo
delle capacità del singolo individuo e della comunità, con particolare riguardo
alle persone portatrici di handicap o comunque disagiate dal punto di vista
delle relazioni e della riabilitazione fisica e psichica.
Art. 2
Definizioni e campo di applicazione
1. Per Terapia Assistita con gli Animali (TAA) si intende:
intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera
fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolto a
soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque
origine. L’intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita
prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l’impiego
del cavallo.
2. Per Educazione Assistita con gli Animali (EAA) si intende:
intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere
le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di
relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. L’intervento può
essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti
di vita, particolarmente all’interno delle istituzioni in cui l’individuo deve
mettere in campo capacità di adattamento. Tra gli obiettivi dell’EAA vi è quello
di contribuire a migliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare
l’autostima del soggetto coinvolto.
3. Per Attività Assistita con gli Animali (AAA) si intende:
intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione
attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la
corretta interazione uomo-animale.
4. Per Linee guida nazionali si intendono quelle recepite con
l’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1.
5. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le
attività sportivo-agonistiche con animali.
Art. 3
Animali impiegati negli IAA
1. In conformità con quanto stabilito dalle Linee guida nel
territorio della Regione Puglia possono essere impiegati negli IAA gli animali
appartenenti a specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con
l’uomo e, in particolare: cane e cavallo, asino, gatto e coniglio.
2. L’impiego di animali diversi da quelli indicati al comma 1 deve
essere sottoposto a preventiva autorizzazione da parte della Commissione di cui
all’articolo 8, sentiti il Centro di referenza nazionale per gli IAA e il
Ministero della salute, dietro presentazione, per il tramite della stessa
Commissione, di un progetto che ne individui e descriva la motivazione e la
metodologia d’impiego.
3. Prima di essere ammessi all’impiego negli IAA gli animali di
cui ai commi 1 e 2 devono essere appositamente preparati e sottoposti a
valutazione sia sanitaria che comportamentale in conformità con quanto previsto
dalle Linee guida. L’idoneità sanitaria e comportamentale del singolo animale
impiegato deve essere costantemente monitorata, in conformità a quanto indicato
dalle Linee guida. Il responsabile dell’animale e il medico veterinario
dell’équipe forniscono, su richiesta delle autorità competenti, la
documentazione attestante la preparazione e le valutazioni di idoneità
effettuate.
4. Il mantenimento e la gestione degli animali impegnati negli IAA
devono rispondere alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, salute e
benessere degli animali e agli obblighi di identificazione e registrazione nelle
corrispondenti anagrafiche nazionali.
5. Il mantenimento, la gestione e il governo degli animali devono
altresì rispondere ai criteri riportati nelle Linee guida.
Art. 4
Valenza terapeutica
1. La terapia per mezzo degli animali è riconosciuta dalla Regione
Puglia come attività, con finalità preventiva, educativa, riabilitativa e di
integrazione sociale volta al benessere e alla qualità di vita e delle persone
ed è disciplinata dalla presente legge.
2. Scopo della terapia assistita con gli animali è quello di
integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario
con il coinvolgimento degli animali indicati all’articolo 3, a favore di utenti
appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con
disabilità, in disagio o marginalità sociale. La Regione, con la presente legge,
disciplina gli interventi, improntati su rigorosi criteri scientifici, necessari
a tutelare sia il paziente/utente che il cavallo.
3. La terapia con il cavallo è distinta dalle semplici attività
ludico-ricreative, dedicate a persone disabili e non.
4. La terapia assistita con gli animali espleta una:
a) funzione preventiva: prevenire i disturbi della iperattività e
di aggressività; prevenire difficoltà relazionali e di socializzazione; ridurre
i comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale; favorire
la gestione di stati disadattivi degli adolescenti delle zone a rischio;
favorire l’integrazione sociale; migliorare la socializzazione; rinforzare e
favorire l’autostima di un maggiore autocontrollo al fine di ridurre
comportamenti a rischio, ansie e paure; migliorare l’abilità fisica; migliorare
il benessere e la qualità della vita;
b) funzione riabilitativa: disturbi dello spettro autistico;
ritardo mentale lieve e medio-lieve; deficit sensoriali e motori; disturbi
relazionali dell’infanzia; disturbi del comportamento e dell’equilibrio;
patologie neuromotorie dell’infanzia; patologie neurologiche dell’adulto;
paralisi cerebrali; schizofrenia; lesioni midollari conseguenti a traumi alla
spina bifida; patologie psichiatriche dell’adulto; terapia equestre individuale
e di gruppo nei dipartimenti di salute mentale e nei Centri di Riabilitazione,
al fine di stimolare una serie di attività intellettive come concentrazione,
memoria, stabilità emotiva, tranquillità e fermezza di carattere e funzioni
motorie come il controllo posturale;
c) funzione socio-sanitaria: migliorare il rapporto con se stesso
e con gli altri; favorire l’integrazione sociale nelle persone con disabilità,
nelle persone appartenenti a fasce deboli della popolazione o che vivono in una
condizione di marginalità sociale;
d) funzione educativa: migliorare la capacità di stare in gruppo,
di rispettare regole, ruoli e relazioni; promuovere, attivare e sostenere le
risorse e le potenzialità di crescita e di progettualità individuale; migliorare
le capacità di adattamento dei singoli all’interno dei gruppi.
5. Nella equipe multidisciplinare per gli IAA di cui all’articolo
5 per l’espletamento dell’ippoterapia deve essere presente un ippoterapista
individuato nell’ambito degli operatori socio-sanitari nell’area della
riabilitazione fisica, socio-sanitaria e psicopedagogica. Trattandosi di
interventi prevalentemente diretti a persone con disabilità fisica e psichica,
si propongono interventi coordinati, come previsto dalle Linee guida, da un
ipnoterapista che sia una figura professionale esperta in trattamento di
patologie e disabilità psichiche e/o psicomotorie e nel trattamento di
disabilità fisiche.
Art. 5
Equipe multidisciplinare per gli IAA
1. Nei progetti di IAA è garantita la presenza di una equipe
multidisciplinare per gli IAA, composta da diverse figure professionali e
operatori, in conformità alle Linee guida nazionali. Nei progetti di ippoterapia
è garantita la presenza di un ippoterapista ai sensi dell’articolo 4, comma
5.
Art. 6
Formazione
1. La Regione Puglia, avvalendosi del competente Assessorato
formazione e lavoro, prevede disposizioni specifiche atte a garantire che tutte
le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività in
ambito di IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai
criteri stabiliti dalle Linee guida nazionali.
2. La formazione di cui al comma 1 è erogata dal Centro di
referenza nazionale per gli IAA, dall’Istituto superiore di sanità, dalle
regioni e dagli enti, pubblici o privati, accreditati dalle regioni e dalle
Province autonome di Trento e Bolzano.
3. I costi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione sono
a carico degli organizzatori privati o dei partecipanti.
Art. 7
Strutture
1. Gli IAA possono essere erogati presso centri specializzati e
strutture, pubbliche o private che, oltre a essere in regola con tutte le norme
amministrative, edilizie, sanitarie, vigenti, rispondano a requisiti strutturali
e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie
animale impegnata, individuati, sulla base delle Linee guida nazionali, dal
regolamento di Giunta regionale di cui all’articolo 10.
2. Il regolamento, in particolare, reca disposizioni specifiche
atte a garantire che:
a) i centri specializzati e le strutture che erogano TAA con
animali residenziali, siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle autorità
sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente e
sulla base dei requisiti stabiliti dalle Linee guida nazionali;
b) le figure professionali e gli operatori che erogano IAA presso
strutture non riconosciute siano registrati presso l’azienda sanitaria
territorialmente competente;
c) l’elenco dei centri specializzati, delle strutture
riconosciute, delle figure professionali e degli operatori sia reso pubblico e
trasmesso al centro di referenza nazionale per gli IAA per la pubblicazione sul
relativo sito;
d) chiunque intenda avviare iniziative o progetti di IAA
all’interno della struttura di cui è responsabile verifichi che le figure
professionali e gli operatori coinvolti siano nell’elenco di cui alla lettera
c);
e) i centri specializzati, le strutture riconosciute e i
responsabili di progetti che erogano TAA e/o EAA trasmettano l’elenco dei
progetti attivati nell’anno, entro il 31 dicembre alla Regione e al Centro di
referenza nazionale per gli IAA.
Art. 8
Commissione regionale
1. La Giunta regionale istituisce con deliberazione, presso
l’Assessorato regionale competente per la tutela della salute, una Commissione
per gli IAA con funzioni consultive.
2. La Commissione è composta da:
a) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in
materia di tutela della salute e sanità pubblica, con funzione di
coordinamento;
b) un rappresentante dell’assessorato competente in materia di
formazione e lavoro;
c) un medico specialista con percorso formativo o, in mancanza,
con esperienza almeno annuale in IAA;
d) uno psicologo — psicoterapeuta, con percorso formativo o, in
mancanza, con esperienza almeno annuale in IAA;
e) un medico veterinario zooiatra, con percorso formativo o, in
mancanza, con esperienza almeno annuale in IAA;
f) un medico veterinario con formazione e/o esperienza nelle
scienze comportamentali applicate;
g) un professionista della riabilitazione con percorso formativo
in IAA, ovvero, con esperienza almeno annuale, nell’ambito delle TAA, AAA e
EAA;
h) un educatore professionale, con esperienza nell’ambito delle
TAA, AAA e EAA;
i) un tecnico di riabilitazione equestre con percorso formativo in
IAA, ovvero con esperienza almeno annuale nell’ambito delle TAA, AAA e EAA;
j) un tecnico addestratore cinofilo con esperienza in IAA.
3. I professionisti di cui alle lettere c), d), e), f) sono
designati dai rispettivi ordini professionali su richiesta dell’Assessorato
regionale per la tutela della salute. In difetto di designazione i
professionisti saranno indicati dallo stesso assessorato regionale
richiedente.
4. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di
nomina e di funzionamento, nonché la durata in carica dei componenti della
Commissione.
Art. 9
Progetti
1. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie
previste in bilancio, può emanare un bando per il finanziamento di progetti di
TAA, AAA e EAA, a cui possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti
previsti dalla Giunta regionale in conformità alle Linee guida nazionali.
2. In conformità con quanto previsto dall’Accordo e dalle Linee
guida nel territorio della Regione Puglia i progetti di IAA devono essere
curati, elaborati e condotti da una équipe multidisciplinare composta dalle
figure professionali e dagli operatori che rispondono ai requisiti stabiliti
dalle Linee guida.
3. Entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale i progetti di
cui al comma 1 saranno finanziati sulla base della graduatoria stilata tenuto
conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 10.
Art. 10
Norme di attuazione
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente,
adotta apposito regolamento che in conformità alle Linee guida nazionali
individua in particolare:
a) i requisiti dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che
possono esercitare le attività di TAA, AAA ed EAA;
b) i requisiti strutturali e organizzativi delle strutture e le
modalità operative per lo svolgimento di TAA, AAA ed EAA;
c) le procedure per la formazione e l’aggiornamento professionale
degli operatori di TAA, AAA ed EAA;
d) le specie animali ammesse ai programmi di TAA, AAA ed EAA e i
criteri e le modalità di formazione ed educazione degli stessi;
e) individuazione delle disposizioni attuative concernenti:
1). l’elenco regionale degli enti accreditati e riconosciuti per
la formazione;
2). l’elenco dei centri specializzati e delle strutture non
specializzate;
3). l’elenco delle figure professionali e degli operatori;
4). le indicazioni più dettagliate in merito all’addestramento e
al coinvolgimento dei cani nei progetti di IAA e dei cavalli nella
riabilitazione equestre, qualora necessario.
Art. 11
Oneri finanziari
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale; gli adempimenti e le attività
previste sono realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già
disponibili dalla normativa vigente.
2. La Regione si riserva di impegnare proprie risorse per
promuovere e mettere in atto le attività previste dalla presente legge.
Art. 12
Norme transitorie e finali
1. Le strutture che già operano nell’ambito degli IAA alla data di
entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai requisiti previsti,
in conformità alle Linee guida nazionali, dal regolamento di cui all’articolo
10, entro ventiquattro mesi dalla sua emanazione.
2. Le figure professionali e gli operatori che, prima della data
di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, abbiano completato
il percorso formativo nell’ambito degli IAA, nel rispetto dei criteri fissati
dalle linee guida nazionali, presso gli organismi formativi e superato
positivamente l’esame finale al termine del corso avanzato, acquisiscono
l’idoneità per quella figura professionale o operatore per il quale si è
completato il percorso formativo specifico previsto dai corsi propedeutico, base
e avanzato con positivo superamento dell’esame finale.(1)
3. La legge
regionale 21 maggio 2008, n. 11 “Norme in materia di terapia e attività
assistite dagli animali” è abrogata.
(1) Comma sostituito dalla l.r.
26/2020, art. 15,
comma 1.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 18 Ottobre 2016