IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO l’art.
44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 389 del 06/04/2016
di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
(Finalità)
Il presente regolamento, in applicazione delle disposizioni
contenute nel D.Igs. n. 152/2006 art. 100 comma 3, modifica ed integra il Regolamento
Regionale n. 26 del 12.12.2011 recante “Disciplina degli scarichi di
acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di
consistenza inferiore ai 2.000.A.E., ad esclusione degli scarichi già
regolamentati dal S.I.I. “.
Art. 2
(Modifiche all’Art.1)
Al comma
1 dell’articolo 1 “Campo di applicazione e finalità”, le parole
“gli scarichi” sono sostituite con le parole “la gestione”.
Art.3
(Integrazioni all’Art.
2)
Al comma
2 dell’articolo 2 “Definizioni”, dopo la lettera s) sono aggiunte le
seguenti:
“t) gestione di acque reflue domestiche e assimilate:
trattamento e scarico delle acque reflue domestiche e assimilate
ovvero deposito temporaneo delle stesse;
u) deposito temporaneo: stoccaggio di acque
reflue in vasche a tenuta stagna nel luogo in cui sono state prodotte, in attesa
di smaltimento attraverso conferimento a ditta autorizzata ai sensi della
normativa vigente in materia di rifiuti;
v) Autorità competente: soggetto preposto al
rilascio dell’autorizzazione allo scarico.”
Art. 4
(Modifiche all’Art.
3)
Al comma
1 dell’articolo 3 “Acque reflue assimilate alle domestiche” le parole
“disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni” sono sostituite con le
parole “gestione delle acque reflue”.
Art. 5
(Modifiche e integrazioni all’Art.
5)
All’articolo
5 “Calcolo degli abitanti equivalenti”, al comma 2 il valore “200”
è sostituito dal valore “120”.
Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis) Qualora non sia possibile identificare il
carico in A.E. in modo diretto riconducendosi ai criteri di cui al comma 2, è
possibile determinare il carico in A.E. sulla base della dotazione idrica
valutata secondo i criteri tecnici utilizzati per la progettazione e dettati
dalla letteratura di riferimento, scomputando i volumi che non saranno scaricati
in ragione della tipologia delle attività svolte.”
Art. 6
(Modifiche all’Art.
6)
Al comma
7 dell’articolo 6 “Tipologie di trattamenti e limiti allo scarico”
dopo le parole “I titolari degli scarichi possono proporre” sono
inserite le seguenti: “all’Autorità competente”.
Art. 7
(Modifiche all’Art.
7)
All’articolo
7 “Disposizioni generali”, al comma 2 prima delle parole
“la domanda di autorizzazione agli scarichi” sono inserite le parole:
“Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n.
59”.
Il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. E’ altresì consentita - in deroga - la gestione delle acque
reflue domestiche e assimilate mediante deposito temporaneo dei liquami prodotti
e successivo smaltimento degli stessi, laddove ricorrano le condizioni stabilite
nel successivo articolo 10 bis.”
Art. 8
(Modifiche all’Art.
8)
All’articolo
8 “Autorizzazione allo scarico”, al comma 8 prima delle parole
“l’autorizzazione è valida” sono inserite le parole: “Al di fuori
dell’ambito di applicazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui
al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59”.
Art. 9
(Inserimento dell’Art. 10 bis)
Dopo l’ articolo
10 “Revoca dell’autorizzazione” è inserito il seguente art. 10 bis
con la relativa nota 3 al comma 1:
“Art. 10 bis
(Deroga ai trattamenti appropriati. Deposito temporaneo acque
reflue.)
1. il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito
per nuove costruzioni.
Per insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento e di consistenza fino a 20 A.E., qualora risulti manifesta
l’impossibilità tecnica di provvedere all’adeguamento o di realizzare l’impianto
di trattamento appropriato conformemente al presente regolamento, è possibile
prevedere - quale deroga al trattamento appropriato - il deposito temporaneo
delle acque reflue.
Il deposito temporaneo dei liquami mediante utilizzo di vasche
a tenuta, con estrazione periodica ed idoneo smaltimento degli stessi-3, deve
rispettare i sistemi di gestione e le caratteristiche costruttive di cui
all’allegato 4 - punto 4.1.
2. Ai fini della deroga al trattamento appropriato, il
produttore del refluo deve inoltrare apposita comunicazione all’Autorità
competente. La comunicazione deve essere corredata da relazione asseverata,
redatta da tecnico abilitato, comprovante le circostanze tecniche che rendono
impossibile l’adeguamento % la realizzazione del trattamento secondo le
disposizioni del presente regolamento, nonché dalla ulteriore documentazione
indicata nell’Allegato 6.
L’Autorità competente, a seguito di verifica, rilascia idoneo
nulla osta entro 60 giorni dalla ricezione della medesima. In assenza di
pronuncia, il nulla osta si intende acquisito.
3. Per gli insediamenti esistenti di cui al punto 1. ricadenti
in aree che, essendo incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano
regionale di Tutela delle Acque, saranno servite da pubblica fognatura, la
deroga assume carattere provvisorio, nelle more della realizzazione della rete
fognaria. L’efficacia del nulla osta cessa al momento della realizzazione della
pubblica fognatura e l’utenza dovrà essere obbligatoriamente allacciata alla
stessa, non potendo più essere consentito il deposito temporaneo di acque
reflue. L’allacciamento dovrà avvenire nei tempi che saranno individuati
dall’ufficio competente e secondo le modalità previste dal
soggettogestore.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, qualora specifiche
criticità territoriali rendano impossibile il rispetto delle caratteristiche
tecnico-costruttive di cui all’allegato 4 — punto 4.1, è rimessa alle
valutazioni dell’Autorità competente l’eventuale rilascio di nulla osta al
deposito temporaneo mediante opere con caratteristiche tecnico-costruttive
diverse, previo parere di compatibilità igienico-sanitaria dell’ASL
territorialmente competente, fermo restando il rispetto delle finalità del
presente regolamento e di ogni ulteriore disposizione vigente in
materia.
5. Il nulla osta al deposito temporaneo delle acque reflue
contiene le seguenti prescrizioni minime per il produttore del refluo:
a) adempimenti finalizzati a garantire nel tempo il corretto
stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di stoccaggio,
previo parere dell’ASL territorialmente competente;
b) obbligo di notificare all’Autorità competente ogni
variazione della destinazione d’uso dell’insediamento o l’incremento
dell’attività che comporta un aumento del carico organico espresso in abitanti
equivalenti, tale da richiedere modifiche al sistema di stoccaggio o da
determinare il superamento della soglia di applicabilità di 20 A.E., nonché il
trasferimento della proprietà;
c) obbligo di allaccio alla pubblica fognatura nel momento in
cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono
sprovviste.
6. Il nulla osta al deposito temporaneo deve essere revocato in
caso di mancato rispetto alle prescrizioni di cui al presente articolo. Prima
della revoca, l’autorità competente al controllo, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni di cui al successivo art. 12, procede alla diffida ed assegna un
termine perentorio per la regolarizzazione del sistema di stoccaggio delle acque
reflue. Decorso tale termine senza che l’interessato vi abbia provveduto,
l’autorità competente ingiunge l’immediata cessazione del deposito
temporaneo.
7. Qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute
pubblica e per l’ambiente, l’autorità competente dispone, contestualmente alla
diffida di cui al comma precedente, la sospensione dell’efficacia del nulla-osta
per un tempo determinato.”
Nota 3: Si precisa che le immissioni dei reflui domestici in
c.d. vasche a tenuta con successivo conferimento dei liquami ad un impianto di
depurazione, pubblico o privato, non costituiscono uno scarico bensì un
conferimento di rifiuti liquidi, previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 152/2006.
Conseguentemente, i reflui devono essere gestiti e smaltiti come rifiuti, ai
sensi della Parte IV dello stesso Decreto.
Art. 10
(Modifiche e integrazioni all’Art.
11)
All’articolo
11 “Vigilanza e Controllo” al comma 1 dopo le parole “per insediamenti che
produrranno scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili alle domestiche”
sono inserite le seguenti: “di consistenza superiore a 50 A.E.”.
Al comma 2 dopo la parola “autorizzazioni” sono inserite le
seguenti: “e/o nulla osta”.
Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
“6. Il controllo sul successivo smaltimento dei fanghi da
trattamenti appropriati e/o dei liquami da stoccaggio, attraverso conferimento a
ditta autorizzata, è soggetto alle disposizioni della Parte IV del D. Lgs.
152/2006 recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati”.”
Art. 11
(Modifiche all’art.
12)
Il comma
1 dell’articolo 12 “Sanzioni” è sostituito dal seguente:
“1. In caso di violazione alle disposizioni del presente
regolamento si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
rispettivamente nel Titolo V della Parte Terza per gli scarichi, e nel Titolo VI
della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti.”
Art. 12
(Modifiche e integrazioni agli Allegati)
Agli allegati, sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
Nell’Allegato 1, il titolo della Tabella A è sostituto
come segue: “Reflui assimilabili alle acque reflue domestiche”.
Nell’Allegato 2 “Tabella B — Limiti allo scarico per gli
insediamenti isolati fino a 2.000 A.E.”, nella colonna “Tipologia insediamento
isolato” la parola “scarichi” è sostituita con la parola “reflui”.
L’intestazione della quinta colonna è sostituita dalla
seguente: “Trattamenti consigliati di cui alla Tab. C”.
Nell’Allegato 4 “TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE ADOTTABILI
COME TRATTAMENTI APPROPRIATI: SPECIFICHE
TECNICHE”:
II paragrafo 1 “TRATTAMENTI PRIMARI” è sostituito dal
seguente:
“Le
principali tecnologie che realizzano il trattamento primario dei reflui,
adottabili nell’ambito dei trattamenti appropriati, così come previsti
dalla precedente Tabella C, sono:
·
Fosse settiche di tipo tradizionale a due o tre camere
·
Fosse settiche di tipo IMHOFF
Con
l’adozione delle soluzione tecniche sopra elencate si ottiene la
sedimentazione del materiale grossolano trasportato dal refluo oppure la
separazione di materiale che tende ad affiorare: grasso, olio, sapone ecc.
In pratica il trattamento primario produce una chiarificazione del liquame
riducendone il carico inquinante. Il sedimento delle fosse settiche può
andare incontro a digestione anaerobica e deve essere periodicamente
asportato mediante autospurgo.
Per
il corretto funzionamento dell’impianto, la capacità delle fosse e
pozzetti viene calcolata in base al numero di AE.
1.1.
Fosse settiche di tipo tradizionale
Il
trattamento dei liquami con fosse settiche dovrà essere seguito da un
adeguato processo di depurazione secondaria poiché i rendimenti depurativi
in ordine all’abbattimento del BOD5 e della carica batterica sono
piuttosto modesti attestandosi sul 30-40 %. I liquami effluenti dalla
vasca, inoltre, seppur caratterizzati da una minore concentrazione di
sostanze organiche, si trovano in condizioni di elevata setticità. Tale
condizione rende indispensabile sottoporre l’effluente ad un processo di
ossidazione tramite, ad esempio, trattamenti di fitodepurazione. Le fosse
settiche possono essere realizzate con elementi prefabbricati e devono
essere opportunamente impermeabilizzate e completamente interrate. Si deve
inoltre prevedere un tubo di ventilazione con caratteristiche tali da
evitare la diffusione di cattivi odori; dovranno inoltre essere dotate di
pozzetto con accesso dall’alto per l’ispezione della vasca e l’estrazione
dei fanghi. L’ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante
almeno 1 metro dai muri di fondazione e a non meno di 10 metri da
qualunque pozzo, condotta o altra fonte di estrazione/approvvigionamento
di acqua potabile interrate. Il dimensionamento deve tenere conto del
volume di liquame sversato giornalmente prevedendo un tempo di detenzione
pari ad almeno 12 ore e considerando un ulteriore volume per l’accumulo
dei fanghi prodotti (5-10 litri per utente). L’estrazione del fango e
della crosta deve essere effettuata periodicamente, in genere da una a
quattro volte all’anno in funzione delle dimensioni della fossa.
1.2.
Fosse settiche di tipo IMHOFF
Le
vasche di tipo Imhoff possono essere utilizzate in tutti i casi di
insediamenti civili di consistenza inferiore a 5.000 mc; sono
caratterizzate dalla presenza di due comporti distinti (il primo detto di
sedimentazione ed il secondo di digestione) per liquame e fango,
consentendo un trattamento di chiarificazione e parziale stabilizzazione
dei reflui civili. L’ubicazione deve essere esterna agli edifici e
distante almeno 5 m dai muri perimetrali di fondazione e non meno di 20 m
da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile interrati. Le vasche
devono essere interrate ed avere accesso dall’alto a mezzo di apposito
vano ed essere munite di tubo di ventilazione.
II
dimensionamento sarà stabilito in funzione del numero di utenti sulla base
dei seguenti criteri:
Principali
elementi per il dimensionamento |
N.
utenti
(AE) |
Volume
Sedimentazione
(mc) |
Volume
Digestione
(mc) |
fino
a 30 |
1 |
4 |
da
31 a 50 |
2 |
6 |
In
particolare, le dimensioni saranno determinate in maniera proporzionale al
numero degli utenti.
Il
fango verrà asportato con periodicità almeno trimestrale ad opera di ditte
autorizzate allo smaltimento.
Il
liquame chiarificato verrà smaltito mediante sub irrigazione.”
|
Nel paragrafo 2 “TRATTAMENTI SECONDARI”, ai punti 2.1
“Subirrigazione” e 2.2 “Sub — Irrigazione Drenata” il periodo “La falda a
valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non
potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l’irrigazione di
prodotti da mangiare crudi”, è sostituito dal seguente:
“La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza
di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi domestici o per
l’irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti chimici e
microbiologici valutati caso per caso dall’autorità sanitaria.
L’utilizzo ai fini potabili è, invece, soggetto alla normativa
vigente in materia di acque potabili ed, in particolare, alle prescrizioni del
D. Lgs. 152/2006 e del regolamento regionale 12/2011.”
II paragrafo 4 “TRATTAMENTI IN DEROGA” è sostituito dal
seguente:
“4.
DEROGA Al TRATTAMENTI APPROPRIATI.
DEPOSITO
TEMPORANEO ACQUE REFLUE E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DI RIFIUTI
LIQUIDI
Nei
casi in cui è applicabile la deroga ai trattamenti appropriati, ai sensi
di quanto stabilito nell’articolo 10 bis, è consentito l’utilizzo di
vasche a tenuta stagna che rispettino le caratteristiche costruttive e i
sistemi di gestione di seguito riportati.
4.1
Vasche a tenuta stagna
Le
vasche a tenuta stagna dovranno avere caratteristiche costruttive di
impermeabilità della parete e del fondo, saranno interrati e posti
all’esterno degli edifici a distanza di almeno 5 mt. dai muri perimetrali
di fondazione e di almeno 20 mt. da condotte, pozzi o serbatoi di acqua
potabile interrati. Il proporzionamento delle vasche a tenuta sarà
stabilito in funzione del numero degli utenti.
Indicativamente
si farà riferimento ai seguenti dati:
Principali
elementi per il dimensionamento |
N.
utenti
(AE) |
Volume
(mc) |
<10 |
30 |
da
11a 20 |
60 |
>20 |
Non
ammesso l’uso di vasche a tenuta |
Per
capacità superiori ai 30 mc. dovranno realizzarsi almeno due vasche con
funzionamento alternato.
Lo
svuotamento dovrà avvenire, ad opera di ditte autorizzate, trimestralmente
o con cadenza commisurata all’utilizzo della vasca, secondo quanto
stabilito dall’Autorità competente sulla base del parere dell’ASL
competente e, comunque, almeno una volta all’anno.
In
caso di utilizzo connesso ad attività stagionale, il conferimento del
rifiuto liquido deve comunque avvenire alla chiusura della stessa
attività.
E’
fatto•obbligo al produttore di rifiuti di tenere a disposizione degli
organi di controllo il Formulario di Identificazione dei Rifiuti, secondo
quanto disposto dall’art. 193 del D. Lgs. 152/2006.”
|
Nell’Allegato 5 “DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
DI AUTORIZZAZIONE”, al punto 1) lettera b.:
- al secondo punto elenco la scala di rappresentazione “1:2000”
è sostituiti da ”1: 500”.
- al settimo punto elenco le parole “scala 1:25.000 (IGMI serie
25)” sono sostituite dalle seguenti: “in scala adeguata”.
Al punto 1) lettera c. dopo le parole “pozzi esistenti”
sono aggiunte le seguenti: “ad uso irriguo, domestico e
potabile”.
Art. 13
(Inserimento dell’Allegato 6)
Dopo l’Allegato 5 è inserito il seguente Allegato 6:
“DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE
In
caso di deposito temporaneo delle acque reflue, il produttore del refluo
deve inoltrare all’autorità competente una comunicazione corredata
da:
1)
“Progetto del sistema di deposito temporaneo” contenente i documenti
sottoelencati (in formato cartaceo e digitale).
a. Relazione tecnica asseverata, nella quale siano
indicati:
- le motivazioni di ordine tecnico che rendono impossibile
l’adeguamento % la realizzazione di un sistema di
trattamento appropriato nonché l’allacciamento alla rete fognaria;
- calcolo del carico idraulico e inquinante da stoccare;
- dimensionamento della vasca a tenuta stagna;
- modalità di smaltimento delle acque reflue stoccate;
b. Elaborati grafici di progetto, che comprendano:
- stralcio foglio catasto terreni con l’indicazione delle
particelle catastali interessate dall’insediamento e dalla vasca di
stoccaggio e la localizzazione di opere di captazione delle acque
sotterranee esistenti;
- stralcio aerofotogrammetria in scala 1:500 indicante
collocazione della vasca di stoccaggio e relative coordinate geografiche
(secondo il sistema di riferimento/datum WGS84 fuso 33N), nonché i
vincoli gravanti sull’area di intervento;
- planimetria generale, pianta e sezioni del sistema, in
opportuna scala;
c.
Relazione di compatibilità del sistema di deposito temporaneo con i
vincoli gravanti sull’area di intervento.
2)
Documentazione attestante il titolo che consente l’uso dell’area su cui
insiste il deposito temporaneo (nel caso di area di proprietà del
richiedente l’autorizzazione, può essere presentata
un’autocertificazione).
3)
Accertamento condizioni di assimilabilità (limitatamente agli scarichi di
acque reflue assimilabili alle domestiche) contenente i documenti
sottoelencati:
- iscrizione camera di commercio e codice istat
dell’attività;
- documentazione attestante il verificarsi delle condizioni
previste dai commi 2 e 3 dell’art. 3 del presente
regolamento;
- relazione contenente le informazioni necessarie a valutare
il processo di formazione dello scarico;
- referti analitici in numero sufficiente ad attestare la
qualità delle acque reflue prodotte nell’arco dell’intero ciclo
produttivo ( in caso di impianto esistente o successivamente
all’attivazione di nuovo impianto).”
|
Art. 14
(Norme finali)
A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti derivanti dal presente regolamento.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 26 MAG. 2016