Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia, al fine di tutelare le fasce più deboli
della popolazione e incentivare la riduzione degli sprechi, riconosce, valorizza
e promuove l’attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e
alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici in
favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.
2. La Regione Puglia valorizza e promuove altresì le azioni
finalizzate al recupero e alla redistribuzione degli sprechi alimentari da
destinare al consumo umano e animale.
3. Gli interventi e gli obiettivi della legge, concretamente
declinati sul territorio regionale, in coerenza con le iniziative nazionali e
comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare, mirano a
sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno
recepimento delle finalità di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166
(Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari
e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli
sprechi), al fine di:
a) ridurre l’impatto ambientale causato dai rifiuti alimentari e
dai farmaci scaduti, attraverso il recupero e la redistribuzione delle
eccedenze e la riduzione della quantità dei rifiuti, in chiave di
realizzazione di un’economia circolare che recuperi i beni non consumati e li
redistribuisca un una ottica solidale;
b) contribuire alle attività di informazione e sensibilizzazione
degli operatori del settore alimentare e farmaceutico e dei consumatori;
c) coordinare l’attività di tutti i portatori di interessi
coinvolti nella distribuzione alimentare e farmaceutica;
d) promuovere la creazione e la diffusione di modelli di
partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra gli
operatori del settore alimentare e farmaceutico e i soggetti donatori;
e) coordinare le attività di controllo delle diverse fasi di
contrasto allo spreco, anche in collaborazione con le aziende sanitarie, per
assicurare il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del
prodotto;
f) promuovere l’utilizzo trasparente delle eccedenze alimentari
e dei prodotti farmaceutici, anche tramite la loro tracciabilità, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 16 della l.
166/2016.
Art. 2
Eccedenze e sprechi alimentari
1. Sono considerate eccedenze alimentari:
a) le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione non
idonee alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di
etichettatura, nonché per prossimità alla data di scadenza, nonché le
eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione, ma perfettamente
commestibili;
b) i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati
all’eliminazione del circuito alimentare;
c) i prodotti agricoli non commercializzati da imprenditori
agricoli singoli o associati, da organizzazioni di produttori, da associazioni
di organizzazioni di produttori agricoli, per crisi o ritiri dal mercato;
d) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e della
somministrazione collettiva, perfettamente commestibili;
e) gli alimenti confiscati idonei al consumo umano e
animale.
2. Sono considerati sprechi alimentari i prodotti riconducibili
alle tipologie elencate nel comma 1, ancora commestibili e potenzialmente
destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso
alternativo, sono destinati a essere smaltiti.
Art. 3
Soggetti attuatori
1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità della presente
legge si avvale dei seguenti soggetti:
a) i comuni associati in ambiti territoriali sociali, ai sensi
dell’articolo
5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema
integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e
degli uomini in Puglia), che abbiano promosso nei rispettivi sistemi integrati
di interventi e servizi sociali specifiche azioni per il contrasto delle
povertà estreme e per il pronto intervento sociale, anche in partenariato con
le organizzazioni senza scopo di lucro presenti nei rispettivi territori;
b) enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di
lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio
di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi,
promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante lo
scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di
mutualità, quali a titolo esemplificativo le fondazioni, le cooperative
sociali, le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, che
operano nell’area del contrasto alle povertà e al grave disagio sociale;
c) le imprese produttrici che perseguono interventi di
responsabilità sociale di impresa in favore della lotta allo spreco
alimentare;
d) le imprese distributrici e del commercio al dettaglio che
perseguono interventi di responsabilità sociale di impresa in favore della
lotta allo spreco alimentare;
e) imprenditori agricoli singoli o associati, organizzazioni di
produttori agricoli, associazioni di organizzazioni di produttori
agricoli;
f) gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali,
ospedaliere, sociali e di comunità.
2. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell’attività di
recupero e redistribuzione di eccedenze e sprechi alimentari, garantiscono le
procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni nazionali e
regionali vigenti.
3. Gli imprenditori agricoli singoli o associati, le
organizzazioni di produttori agricoli, le associazioni di organizzazioni di
produttori agricoli garantiscono che il prodotto offerto risulti conforme alle
norme sulla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi per i prodotti di
cui a norma specifica, come anche per quelli a norma generale.
Art. 4
Tavolo regionale di coordinamento per la lotta allo spreco
alimentare
1. La Regione Puglia, al fine di promuovere modelli di consumo e
di acquisto di generi alimentari improntati a criteri di solidarietà e di
sostenibilità, nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini
di beneficienza, promuove campagne regionali di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica e delle imprese coinvolte.
2. La Regione Puglia provvede, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, alla costituzione di un Tavolo di lavoro con i
rappresentanti degli Assessorati regionali alle risorse agroalimentari e al
welfare, di ANCI Puglia, del Forum terzo settore e con i rappresentanti di tutti
gli enti e gli organismi caritativi, di cui all’articolo 3, lettera b), iscritti
nell’Albo istituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai
fini dell’assegnazione dei prodotti alimentari, coordinato congiuntamente
dall’Assessorato al welfare e dall’Assessorato alle risorse agroalimentari, al
fine di assicurare il pieno raccordo operativo tra le iniziative riconducibili
alle finalità della legge e gli interventi per il pronto intervento sociale e il
contrasto alle povertà attivati dai comuni in ciascun Ambito territoriale
sociale di cui all’articolo
5 della I.r. 19/2006.
3. Al fine di sostenere e accelerare l’attuazione delle iniziative
proposte dal Tavolo di cui al comma 2, la Regione, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoscrive accordi o
protocolli d’intesa con le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative degli operatori del settore alimentare e con gli enti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), per favorire la cessione gratuita di
prodotti alimentari invenduti.
4. Il Tavolo di cui al comma 2, rimane in carica per la durata
della legislatura regionale e si riunisce almeno due volte l’anno, ogni volta
che gli Assessorati competenti lo ritengono necessario, entro quindici giorni
dalla richiesta motivata di almeno tre componenti. La partecipazione al Tavolo
non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o
rimborsi di spese comunque denominati.
5. Le attività del Tavolo sono rese pubbliche sulla piattaforma
solidale di cui all’articolo 5, comma 2, e costituiscono oggetto di una
relazione annuale alle competenti Commissioni consiliari permanenti.
Art. 5
Interventi
1. Per conseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione
Puglia favorisce lo sviluppo delle sinergie con le risorse e gli interventi
finanziati a valere sui fondi strutturali, con programmi nazionali e regionali,
e promuove l’integrazione di detti interventi nelle reti locali per il pronto
intervento sociale e il contrasto alle povertà estreme attivati nei singoli
ambiti territoriali sociali. La Regione può, inoltre, prevedere procedure non
competitive per l’assegnazione, agli ambiti territoriali sociali di cui all’articolo
5 della I.r. 19/2006, dei fondi necessari per lo svolgimento, mediante i
soggetti attuatoci di cui all’articolo 3 della presente legge, comunque
individuati nel rispetto della normativa vigente, delle seguenti attività:
a) recupero, stoccaggio e redistribuzione di eccedenze
alimentari e farmaceutiche e sprechi alimentari in favore delle persone in
stato di povertà e di grave disagio sociale;
b) recupero e redistribuzione degli sprechi alimentari non
idonei al consumo umano per il sostegno vitale di animali e per la
destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo
aerobico;
c) sviluppo di progetti, proposti e realizzati dai soggetti
attuatori di cui all’articolo 3, oltre che dalle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, aventi come finalità l’educazione e la sensibilizzazione
per la diffusione di una corretta cultura della nutrizione, del consumo
responsabile, della lotta allo spreco, della condivisione del cibo (c.d. food
sharing) e di altre forme innovative di recupero e diffusione delle eccedenze
alimentari, nonché aventi a oggetto la formazione degli operatori anche al
fine di garantire le corrette prassi gestionali nella filiera di recupero,
raccolta e distribuzione di cibo ai fini di solidarietà sociale;
d) acquisto di beni e servizi utili a una efficiente attività di
recupero, conservazione e distribuzione dei beni che costituiscono eccedenze
alimentare e farmaceutiche o spreco alimentare;
e) allestimento di sedi per lo stoccaggio e la distribuzione di
eccedenze alimentari e farmaceutiche e sprechi alimentari in favore dei
soggetti indicati all’articolo 3, comma 1, lettera a), ivi comprese le
strutture per la conservazione del prodotto fresco comprensive anche della
dotazione di celle frigo. Lo stoccaggio e la distribuzione dei medicinali
avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di raccolta di medicinali
non utilizzati di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), come modificato e integrato
dall’articolo 15 della I. 166/2016;
f) costituzione di reti locali tra soggetti attivi riconosciuti
nei settori dell’agroalimentare e del terzo settore.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge
la Regione Puglia promuove e sostiene iniziative per lo sviluppo e
l’implementazione di sistemi informatici, applicazioni e/o piattaforme web
finalizzati ad agevolare le attività di recupero e redistribuzione di eccedenze
e sprechi alimentari.
3. Negli appalti per l’affidamento di servizi di ristorazione
collettiva gestiti dalla Regione Puglia o da enti dalla stessa controllati sono
previsti criteri preferenziali a favore delle imprese che garantiscono il minore
volume di sprechi alimentari e/o il loro recupero per il consumo umano o animale
o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con
metodo aerobico.
4. Nei propri bandi per l’affidamento dei servizi di ristorazione
collettiva i comuni e gli atri enti locali prevedono criteri preferenziali per
le imprese che garantiscono il minore volume di sprechi alimentari e/o il loro
recupero per il consumo umano o animale o per la destinazione ad
autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.
5. Nell’ambito delle proprie competenze, e senza oneri a carico
del bilancio regionale, la Regione Puglia promuove accordi di collaborazione per
la cessione di generi alimentari tra le aziende del settore alimentare, della
grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e gli enti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
6. La Regione Puglia promuove iniziative di condivisione di
alimenti tra cittadini singoli o organizzati in gruppi (c.d. food sharing) e le
attività e iniziative volte alla salvaguardia dell’ambiente, contro le
esternalità negative generate dalle eccedenze e dagli sprechi alimentari.
Art. 6
Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti
1. Ai sensi dell’ articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge di stabilita 2014), come modificato dall’articolo 2, comma
1, lettera e-bis), del dl. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente dall’articolo 1, comma 27,
lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall’articolo 17, comma 1,
della legge 19 agosto 2016 n. 166, per i soggetti attuatori di cui all’articolo
3, comma 1, lettere c) e d) della presente legge, i comuni possono prevedere,
con proprio regolamento, un coefficiente di riduzione della tariffa relativa
alla tassa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei
beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
2. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo possono essere
cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad
autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. Ai sensi
dell’articolo 1, comma 659, della I. 147/2013, come integrato dall’articolo 36,
comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, i comuni possono prevedere, con
proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti a
favore delle aziende operanti nel settore della produzione e della distribuzione
degli alimenti che provvedono all’istallazione di compostiere per il
compostaggio locale degli scarti organici prodotti dalle stesse.
3. I comuni possono prevedere, ai sensi dell’articolo 1, comma
659, della I. 147/2013, come integrato dall’articolo 36, comma 1, della I.
221/2015, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa
sui rifiuti per le attività di produzione e distribuzione di beni alimentari che
comprovino l’implementazione di interventi per la riduzione a monte degli
sprechi alimentari, anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di
produzione, nelle infrastrutture e nei processi di trasformazione e
imballaggio.
Art. 7
Accordi con il settore della ristorazione
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della I. 166/2016, al fine
di ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, nonché di
concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti, la Regione Puglia stipula, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi o protocolli
d’intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volte a
ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di
contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile o
biodegradabile, idonei a consentire ai clienti l’asporto dei propri avanzi di
cibo.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono rese note sulla
piattaforma solidale di cui all’articolo 5, comma 2, e nel sito internet dei
comuni interessati.
Art. 8
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, trascorsi tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta
ogni due anni, entro il mese di marzo dell’anno successivo al biennio di
riferimento, una relazione dettagliata che descrive, in particolare:
a) le attività di recupero e distribuzione delle eccedenze
alimentari e farmaceutiche che sono state realizzate, quali esiti hanno
prodotto e in quale misura i finanziamenti erogati hanno contribuito al
raggiungimento dei risultati;
b) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il
fabbisogno;
c) quali degli interventi di cui all’articolo 5 e quali
iniziative sono state realizzate, quale è stato il loro grado di diffusione
sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
d) il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione
degli interventi, con indicazione della quantità delle eccedenze alimentari
raccolte e redistribuite;
e) l’entità degli oneri finanziari connessi all’attuazione della
presente legge;
f) le eventuali criticità emerse nell’applicazione della
presente legge.
3. La relazione prevista dal comma 2 e gli eventuali atti
consiliari che ne concludono l’esame sono pubblicati sul sito istituzionale del
Consiglio regionale e sulla piattaforma solidale di cui all’articolo 5, comma
2.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Per le finalità di cui all’articolo 5, nell’ambito della
missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 600 mila
con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per
il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del
bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà nei limiti
degli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.