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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2017
Numero
13
Data
18/05/2017
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici
Note
Bollettino n° 58 pubblicato il 19-05-2017
Allegati

 



Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione degli sprechi, riconosce, valorizza e promuove l’attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.

2. La Regione Puglia valorizza e promuove altresì le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione degli sprechi alimentari da destinare al consumo umano e animale.

3. Gli interventi e gli obiettivi della legge, concretamente declinati sul territorio regionale, in coerenza con le iniziative nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare, mirano a sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle finalità di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), al fine di:

a) ridurre l’impatto ambientale causato dai rifiuti alimentari e dai farmaci scaduti, attraverso il recupero e la redistribuzione delle eccedenze e la riduzione della quantità dei rifiuti, in chiave di realizzazione di un’economia circolare che recuperi i beni non consumati e li redistribuisca un una ottica solidale;

b) contribuire alle attività di informazione e sensibilizzazione degli operatori del settore alimentare e farmaceutico e dei consumatori;

c) coordinare l’attività di tutti i portatori di interessi coinvolti nella distribuzione alimentare e farmaceutica;

d) promuovere la creazione e la diffusione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra gli operatori del settore alimentare e farmaceutico e i soggetti donatori;

e) coordinare le attività di controllo delle diverse fasi di contrasto allo spreco, anche in collaborazione con le aziende sanitarie, per assicurare il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto;

f) promuovere l’utilizzo trasparente delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici, anche tramite la loro tracciabilità, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 16 della  l. 166/2016.

 

Art. 2

Eccedenze e sprechi alimentari

1. Sono considerate eccedenze alimentari:

a) le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione non idonee alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, nonché per prossimità alla data di scadenza, nonché le eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione, ma perfettamente commestibili;

b) i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all’eliminazione del circuito alimentare;

c) i prodotti agricoli non commercializzati da imprenditori agricoli singoli o associati, da organizzazioni di produttori, da associazioni di organizzazioni di produttori agricoli, per crisi o ritiri dal mercato;

d) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e della somministrazione collettiva, perfettamente commestibili;

e) gli alimenti confiscati idonei al consumo umano e animale.

2. Sono considerati sprechi alimentari i prodotti riconducibili alle tipologie elencate nel comma 1, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti.

 

Art. 3

Soggetti attuatori

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità della presente legge si avvale dei seguenti soggetti:

a) i comuni associati in ambiti territoriali sociali, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), che abbiano promosso nei rispettivi sistemi integrati di interventi e servizi sociali specifiche azioni per il contrasto delle povertà estreme e per il pronto intervento sociale, anche in partenariato con le organizzazioni senza scopo di lucro presenti nei rispettivi territori;

b) enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, quali a titolo esemplificativo le fondazioni, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, che operano nell’area del contrasto alle povertà e al grave disagio sociale;

c) le imprese produttrici che perseguono interventi di responsabilità sociale di impresa in favore della lotta allo spreco alimentare;

d) le imprese distributrici e del commercio al dettaglio che perseguono interventi di responsabilità sociale di impresa in favore della lotta allo spreco alimentare;

e) imprenditori agricoli singoli o associati, organizzazioni di produttori agricoli, associazioni di organizzazioni di produttori agricoli;

f) gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità.

2. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell’attività di recupero e redistribuzione di eccedenze e sprechi alimentari, garantiscono le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

3. Gli imprenditori agricoli singoli o associati, le organizzazioni di produttori agricoli, le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli garantiscono che il prodotto offerto risulti conforme alle norme sulla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi per i prodotti di cui a norma specifica, come anche per quelli a norma generale.

 

Art. 4

Tavolo regionale di coordinamento per la lotta allo spreco alimentare

1. La Regione Puglia, al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto di generi alimentari improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficienza, promuove campagne regionali di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle imprese coinvolte.

2. La Regione Puglia provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla costituzione di un Tavolo di lavoro con i rappresentanti degli Assessorati regionali alle risorse agroalimentari e al welfare, di ANCI Puglia, del Forum terzo settore e con i rappresentanti di tutti gli enti e gli organismi caritativi, di cui all’articolo 3, lettera b), iscritti nell’Albo istituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell’assegnazione dei prodotti alimentari, coordinato congiuntamente dall’Assessorato al welfare e dall’Assessorato alle risorse agroalimentari, al fine di assicurare il pieno raccordo operativo tra le iniziative riconducibili alle finalità della legge e gli interventi per il pronto intervento sociale e il contrasto alle povertà attivati dai comuni in ciascun Ambito territoriale sociale di cui all’articolo 5 della I.r. 19/2006.

3. Al fine di sostenere e accelerare l’attuazione delle iniziative proposte dal Tavolo di cui al comma 2, la Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoscrive accordi o protocolli d’intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori del settore alimentare e con gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari invenduti.

4. Il Tavolo di cui al comma 2, rimane in carica per la durata della legislatura regionale e si riunisce almeno due volte l’anno, ogni volta che gli Assessorati competenti lo ritengono necessario, entro quindici giorni dalla richiesta motivata di almeno tre componenti. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

5. Le attività del Tavolo sono rese pubbliche sulla piattaforma solidale di cui all’articolo 5, comma 2, e costituiscono oggetto di una relazione annuale alle competenti Commissioni consiliari permanenti.

 

Art. 5

Interventi

1. Per conseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Puglia favorisce lo sviluppo delle sinergie con le risorse e gli interventi finanziati a valere sui fondi strutturali, con programmi nazionali e regionali, e promuove l’integrazione di detti interventi nelle reti locali per il pronto intervento sociale e il contrasto alle povertà estreme attivati nei singoli ambiti territoriali sociali. La Regione può, inoltre, prevedere procedure non competitive per l’assegnazione, agli ambiti territoriali sociali di cui all’articolo 5 della I.r. 19/2006, dei fondi necessari per lo svolgimento, mediante i soggetti attuatoci di cui all’articolo 3 della presente legge, comunque individuati nel rispetto della normativa vigente, delle seguenti attività:

a) recupero, stoccaggio e redistribuzione di eccedenze alimentari e farmaceutiche e sprechi alimentari in favore delle persone in stato di povertà e di grave disagio sociale;

b) recupero e redistribuzione degli sprechi alimentari non idonei al consumo umano per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico;

c) sviluppo di progetti, proposti e realizzati dai soggetti attuatori di cui all’articolo 3, oltre che dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, aventi come finalità l’educazione e la sensibilizzazione per la diffusione di una corretta cultura della nutrizione, del consumo responsabile, della lotta allo spreco, della condivisione del cibo (c.d. food sharing) e di altre forme innovative di recupero e diffusione delle eccedenze alimentari, nonché aventi a oggetto la formazione degli operatori anche al fine di garantire le corrette prassi gestionali nella filiera di recupero, raccolta e distribuzione di cibo ai fini di solidarietà sociale;

d) acquisto di beni e servizi utili a una efficiente attività di recupero, conservazione e distribuzione dei beni che costituiscono eccedenze alimentare e farmaceutiche o spreco alimentare;

e) allestimento di sedi per lo stoccaggio e la distribuzione di eccedenze alimentari e farmaceutiche e sprechi alimentari in favore dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 1, lettera a), ivi comprese le strutture per la conservazione del prodotto fresco comprensive anche della dotazione di celle frigo. Lo stoccaggio e la distribuzione dei medicinali avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di raccolta di medicinali non utilizzati di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), come modificato e integrato dall’articolo 15 della I. 166/2016;

f) costituzione di reti locali tra soggetti attivi riconosciuti nei settori dell’agroalimentare e del terzo settore.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione Puglia promuove e sostiene iniziative per lo sviluppo e l’implementazione di sistemi informatici, applicazioni e/o piattaforme web finalizzati ad agevolare le attività di recupero e redistribuzione di eccedenze e sprechi alimentari.

3. Negli appalti per l’affidamento di servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione Puglia o da enti dalla stessa controllati sono previsti criteri preferenziali a favore delle imprese che garantiscono il minore volume di sprechi alimentari e/o il loro recupero per il consumo umano o animale o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.

4. Nei propri bandi per l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva i comuni e gli atri enti locali prevedono criteri preferenziali per le imprese che garantiscono il minore volume di sprechi alimentari e/o il loro recupero per il consumo umano o animale o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.

5. Nell’ambito delle proprie competenze, e senza oneri a carico del bilancio regionale, la Regione Puglia promuove accordi di collaborazione per la cessione di generi alimentari tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).

6. La Regione Puglia promuove iniziative di condivisione di alimenti tra cittadini singoli o organizzati in gruppi (c.d. food sharing) e le attività e iniziative volte alla salvaguardia dell’ambiente, contro le esternalità negative generate dalle eccedenze e dagli sprechi alimentari.

 

Art. 6

Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti

1. Ai sensi dell’ articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita 2014), come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera e-bis), del dl. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente dall’articolo 1, comma 27, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall’articolo 17, comma 1, della legge 19 agosto 2016 n. 166, per i soggetti attuatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) della presente legge, i comuni possono prevedere, con proprio regolamento, un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

2. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. Ai sensi dell’articolo 1, comma 659, della I. 147/2013, come integrato dall’articolo 36, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, i comuni possono prevedere, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti a favore delle aziende operanti nel settore della produzione e della distribuzione degli alimenti che provvedono all’istallazione di compostiere per il compostaggio locale degli scarti organici prodotti dalle stesse.

3. I comuni possono prevedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 659, della I. 147/2013, come integrato dall’articolo 36, comma 1, della I. 221/2015, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti per le attività di produzione e distribuzione di beni alimentari che comprovino l’implementazione di interventi per la riduzione a monte degli sprechi alimentari, anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture e nei processi di trasformazione e imballaggio.

 

Art. 7

Accordi con il settore della ristorazione

1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della I. 166/2016, al fine di ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, nonché di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, la Regione Puglia stipula, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi o protocolli d’intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volte a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile o biodegradabile, idonei a consentire ai clienti l’asporto dei propri avanzi di cibo.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono rese note sulla piattaforma solidale di cui all’articolo 5, comma 2, e nel sito internet dei comuni interessati.

 

Art. 8

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta ogni due anni, entro il mese di marzo dell’anno successivo al biennio di riferimento, una relazione dettagliata che descrive, in particolare:

a) le attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche che sono state realizzate, quali esiti hanno prodotto e in quale misura i finanziamenti erogati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati;

b) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;

c) quali degli interventi di cui all’articolo 5 e quali iniziative sono state realizzate, quale è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;

d) il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi, con indicazione della quantità delle eccedenze alimentari raccolte e redistribuite;

e) l’entità degli oneri finanziari connessi all’attuazione della presente legge;

f) le eventuali criticità emerse nell’applicazione della presente legge.

3. La relazione prevista dal comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l’esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sulla piattaforma solidale di cui all’articolo 5, comma 2.

 

Art. 9

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all’articolo 5, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 600 mila con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà nei limiti degli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.