Art. 1
Finalità e oggetto
1. La
Regione Puglia, nell’ambito delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità
delle produzioni agricole e nel rispetto della normativa europea e statale,
promuove la coltivazione e la trasformazione della canapa (Cannabis sativa L.)
nel territorio pugliese e la sua successiva commercializzazione, quale coltura
in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura,
del consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità;
nonché come alternativa colturale a colture eccedentarie.
2. Ai fini
di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove l’attuazione di interventi
finalizzati alla strutturazione di filiere produttive della canapa di carattere
innovativo, per consentire l’avvio del settore, per sostenere la competitività e
la diversificazione produttiva delle imprese agricole e per favorire
l’integrazione fra i processi agricoli e i processi industriali, nonché
favorisce gli interventi che prevedono l’impiego della canapa e dei suoi
derivati nei settori alimentare, industriale ed ambientale.
3. Le
presenti disposizioni si applicano alle coltivazioni di canapa delle varietà
ammesse, con riferimento alle tipologie di seminativi iscritti nel “Catalogo
comune delle varietà delle specie di piante agricole”, ai sensi dell’articolo 17
della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al
catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non
rientrano nell’ambito di applicazione del “Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.,309.
4. Ogni
intervento previsto si intende destinato esclusivamente alla canapa (Cannabis
sativa L.) con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,2 per
cento e, comunque, non superiore allo 0,6 per cento, coltivata secondo le
pratiche dell’agricoltura biologica o dell’agricoltura integrata. E’ esclusa la
coltivazione della canapa (cannabis sativa) per qualsiasi attività finalizzata
alla produzione ed estrazione di sostanze stupefacenti a uso farmaceutico.
Art. 2
Interventi
1. La
Regione Puglia, per le finalità di cui all’articolo 1 concede, in conformità
alla normativa europea in materia di aiuti di Stato e in coerenza con la
programmazione regionale di sviluppo rurale, contributi per:
a)
attività di ricerca, principalmente orientate a:
1)
individuazione delle varietà di canapa più idonee alla coltivazione nel
territorio regionale in funzione dei diversi impieghi, in base all’esito
delle sperimentazioni già realizzate e delle ricerche effettuate, favorendo,
in modo particolare, le varietà autoctone nazionali e, laddove reperibili,
regionali, a2) definizione degli areali più vocati, delle tecniche
agronomiche e dei processi produttivi più idonei, tenendo conto delle
caratteristiche varietali, dell’ambiente pedoclimatico e del consumo idrico
della coltura;
3)
realizzazione di una banca dei semi, delle varietà di canapa selezionate,
finalizzata alla produzione delle sementi da canapa a livello regionale da
destinare alle aziende agricole interessate alla coltivazione della specie,
mediante collaborazioni con ditte sementiere autorizzate;
4)
riutilizzo delle biomasse provenienti dal processo di fitodepurazione;
5)
valutazione dell’impatto ambientale ed economico delle singole fasi della
filiera canapicola (agricola e industriale) e analisi di mercato dei
prodotti ottenuti, con l’indicazione delle criticità e dei punti di
forza;
6)
utilizzazione della canapa nel settore della bioedilizia, nel settore
tessile e nei processi fitodepurativi;
7)
utilizzazione della canapa nel settore alimentare e
farmacologico;
b)
interventi a carattere pilota, principalmente orientati a:
1)
meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e
stoccaggio e realizzazione sperimentale delle filiere produttive della
canapa;
2)
realizzazione di impianti sperimentali di lavorazione, trasformazione,
stigliatura e pettinatura della canapa, in favore della produzione a
chilometro zero;
3)
impiego e test dei semi di canapa per:
a. la
produzione di semi decorticati ad uso alimentare;
b. la
produzione di mangimi ad uso animale;
4)
coltivazione della canapa a fini fitodepurativi per la bonifica dei terreni
inquinati;
5)
utilizzo della canapa nel settore della bioedilizia, per la ricerca e la
produzione, in particolare, di pannelli isolanti fonoassorbenti, manufatti
prefabbricati, mattoni, malte per intonaci; nell’industria automobilistica;
nel settore tessile e della carta di pregio;
6)
elaborazione di progetti specifici per la formazione di operatori
specializzati nella coltivazione;
7)
attività di informazione, didattiche e dimostrative per la diffusione della
conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo
agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della
biocomponentistica e del confezionamento.
2. I
risultati della ricerca e dei progetti pilota sono resi noti mediante attività
di divulgazione e di diffusione delle innovazioni.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. I
contributi di cui all’articolo 2 sono destinati alle seguenti categorie di
soggetti:
a)
aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
b)
associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;
c)
imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori dei settori
agricolo, industriale, alimentare e ambientale;
d)
dipartimenti universitari, istituti scolastici o altri enti pubblici e privati
di istruzione e ricerca operanti nel settore;
e)
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui alla legge
regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della legge 7
dicembre 2007, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”)
che abbiano come obiettivo statutario quello di svolgere attività di tutela e
valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale, anche mediante attività
di ricerca e promozione culturale. autorizzate e certificate dalle autorità
competenti;
2. Al fine
di garantire lo sviluppo di una filiera di qualità, la Regione Puglia attiva le
procedure per la stipula di un protocollo con i soggetti di cui al comma 1 che
attuano gli interventi previsti dalla presente legge, contenente regole comuni
di certificazione volontaria di qualità.
Art. 4
Criteri per la concessione dei contributi
1. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di
agricoltura, con apposita deliberazione stabilisce i criteri e le priorità per
l’erogazione dei contributi relativamente all’attuazione di ciascun intervento,
ne affida la realizzazione attraverso procedure a evidenza pubblica, svolte nel
rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti pubblici, a
soggetti attuatori, pubblici o privati, tenendo conto delle loro comprovate
esperienze e professionalità, acquisite nel settore anche attraverso attività di
ricerca e di sperimentazione scientifica, in particolare:
a) le
modalità di presentazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, delle
domande di contributo e la predisposizione dei relativi progetti;
b) i
criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di
una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
c) gli
importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei
contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi
stessi;
d) le
condizioni per una eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con
altre agevolazioni pubbliche;
e) le
modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei
finanziamenti, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del
recupero delle somme erogate.
2. Con la
deliberazione di cui al comma 1 è riconosciuta priorità per la concessione dei
contributi: a) agli interventi di fitodepurazione finalizzati alla bonifica di
siti inquinati da metalli pesanti;
b) agli
interventi attuati da soggetti aggregati in filiera.
Art. 5
Clausola valutativa
1. Dal
secondo anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente
legge, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’Assessorato regionale alle politiche
agricole e forestali relaziona alla Commissione consiliare permanente,
competente per materia sugli interventi finanziati e sulla loro ricaduta nella
creazione di una filiera regionale per la coltivazione della canapa.
Art. 6
Controlli e sanzioni
1. Per
quanto riguarda i controlli sulle coltivazioni di canapa e le eventuali
sanzioni, si applica quanto previsto dall’articolo 4 della legge 2 dicembre
2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa).
2. La
Regione, previa intesa con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale
e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri, acquisisce annualmente i dati
relativi ai controlli effettuati dal medesimo Comando ai sensi del comma 1.
3. Qualora
dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 risultassero sanzionati i soggetti
attuatori di cui all’articolo 2 e i soggetti destinatari dei contributi di cui
all’articolo 4, la Regione Puglia attiva le procedure per la sospensione dei
contributi e la restituzione delle somme agli stessi erogate ai sensi delle
presenti disposizioni.
Art. 7
Rispetto della normativa dell’Unione europea
1. I
contributi previsti sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione
europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di
quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I
contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione
europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del
regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015,
sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24
settembre 2015.
3. I
contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo
9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13
luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure sia giustificato
ritenere che siano stati autorzzati dalla Commissione stessa ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento l contributi sono
concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della
Commissione europea.
4. La
Regione promuove all’interno della programmazione europea il riconoscimento
della coltivazione della canapa come greening per i programmi di Politica
agricola comune (PAC).
Art. 8
Norma finanziaria
1. Per il
perseguimento degli obiettivi di cui alle presenti disposizioni è autorizzata la
spesa di euro 100 mila per il corrente esercizio 2017, da stanziare nell’ambito
della missione 16, programma 1, titolo 1, sul capitolo di nuova istituzione
denominato “Sostegno alla promozione e valorizzazione della filiera della
Canapa”, con contestuale variazione in diminuzione di pari importo dello
stanziamento della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 “Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di
adozione nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1.
2. Per gli
esercizi finanziari successivi si provvede entro i limiti previsti dagli
stanziamenti approvati con il bilancio di previsione.
3. Alla
copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni possono concorrere
altresì le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della
programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, e le
eventuali risorse allo scopo destinate alla Regione dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 6 della I.
242/2016, o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.
La presente
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per
gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.