Art. 1
Modifiche
e integrazioni articolo 3
della legge
regionale 28 febbraio 2000, n.3
1.
L’articolo 3
della legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni “Co.Re.Com.”, come
modificato dall’articolo 1
delle legge
regionale 1 giugno 2012, n. 14, è sostituito dal
seguente:
Art.
3
(Composizione
e durata in carica)
1.
Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da cinque membri, scelti
tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico
istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e
che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della
comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e
tecnologici.
2.
I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione
segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità, risulta eletto il più
anziano di età.
3.
Immediatamente dopo l’elezione dei componenti del Comitato, il Consiglio procede
con voto segreto all’elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta
eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità resta
eletto il più anziano di età.
4.
In caso di impedimento per qualunque causa del Consiglio regionale, alla nomina
del Presidente e dei componenti il Comitato vi provvede il Presidente del
Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi
consiliari.
5.
I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data
di insediamento
dell’intero
Comitato, per un solo mandato, unico e non rinnovabile, ed esercitano le proprie
funzioni fino all’insediamento del Comitato subentrante.
6.
In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il
Consiglio regionale procede alla elezione del sostituto, che resta in carica
fino alla scadenza del Comitato.
7.
In caso che il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo
integrale del Comitato stesso.
8.
Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si
provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi
dell’ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a
cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro
sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d’atto
delle dimissioni o dalla deliberazione consiliare di decadenza del
componente.
9.
In caso di dimissioni del Presidente del Comitato:
a)
se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del Comitato, il
Consiglio provvede alla sostituzione a norma dei commi 6 e 8 e, nella stessa
seduta, alla nomina del nuovo Presidente;
b)
se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio provvede
alla nomina del
Presidente
nella prima seduta utile.”.
Art.
2
Norma
transitoria
1.
La composizione del Comitato eletto nella Xa legislatura è integrata con
l’elezione di due componenti espressione delle minoranze.
2.
Alla integrazione si provvede con votazione segreta con voto limitato a due in
prosecuzione del
procedimento
di elezione del Comitato eletto nella Xa legislatura.
3.
L’integrazione prevista dal comma 1 non comporta maggiori oneri a carico del
bilancio del Consiglio regionale rispetto a quelli previsti per la composizione
del Co.re.com. disciplinata dalla legge
regionale 1 giugno 2012, n. 14 (Modifiche e integrazioni all’articolo 3
della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 “Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni -
CO.RE.COM”).
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.