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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2017
Numero
40
Data
26/10/2017
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per Comunicazioni (Co.Re.Com.))”
Note
Bollettino n° 123 pubblicato il 27-10-2017
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifiche e integrazioni articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.3

 

1. L’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni “Co.Re.Com.”, come modificato dall’articolo 1 delle legge regionale 1 giugno 2012, n. 14, è sostituito dal seguente:

Art. 3

(Composizione e durata in carica)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l’elezione dei componenti del Comitato, il Consiglio procede con voto segreto all’elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità resta eletto il più anziano di età.

4. In caso di impedimento per qualunque causa del Consiglio regionale, alla nomina del Presidente e dei componenti il Comitato vi provvede il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

5. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento

dell’intero Comitato, per un solo mandato, unico e non rinnovabile, ed esercitano le proprie funzioni fino all’insediamento del Comitato subentrante.

6. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede alla elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

7. In caso che il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell’ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d’atto delle dimissioni o dalla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

9. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato:

a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del Comitato, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dei commi 6 e 8 e, nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;

b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio provvede alla nomina del

Presidente nella prima seduta utile.”.

Art. 2

Norma transitoria

1. La composizione del Comitato eletto nella Xa legislatura è integrata con l’elezione di due componenti espressione delle minoranze.

2. Alla integrazione si provvede con votazione segreta con voto limitato a due in prosecuzione del

procedimento di elezione del Comitato eletto nella Xa legislatura.

3. L’integrazione prevista dal comma 1 non comporta maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale rispetto a quelli previsti per la composizione del Co.re.com. disciplinata dalla legge regionale 1 giugno 2012, n. 14 (Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM”).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.