Art.
1
Modifiche
all’articolo 2
della legge
regionale 18 maggio 2017, n. 11
1.
All’articolo 2
della legge
regionale 18 maggio 2017, n. 11 (Regolamento edilizio tipo) sono apportate
le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1,
sono soppresse le parole: “di centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge” e sono aggiunte le seguenti: “31 dicembre
2017.”;
b) il comma 2 è
abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
“3.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il regolamento edilizio
non adeguato cessa di
avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento
tipo.”.
Art.
2
Modifiche
all’articolo 3
della I.r.
11/2017
1.
All’articolo 3
della l.r.
11/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la
parola: “previste”, sono aggiunte le seguenti: “, ivi compresi gli strumenti
urbanistici esecutivi
adottati entro la data del 31 dicembre 2017 e gli atti di pianificazione
consensuale (1) comunque denominati
in ogni loro elemento, presentati entro la data del 31 dicembre 2017.
“;
b) al comma 1, dopo l’ultimo
periodo, come novellato dalla lettera a) del presente comma, è aggiunto il
seguente: “Tali disposizioni si applicano anche per le successive varianti in
corso d’opera della stessa pratica
edilizia.”.
(1) Lettera sostituita a seguito di rettifica ,
pubblicato nel B.U.R. n. 144 del
21/12/2017.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, dellalegge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.