Con il Reg. reg. 19/2019 è stato determinato il
fabbisogno definitivo delle strutture residenziali o semiresidenziali per la
prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a
persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o
comunque affette da una dipendenza patologica di cui al presente
regolamento.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO
l’art.
44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale n. 356 del 21 marzo 2017_di adozione del
Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Sistema dei servizi per le dipendenze patologiche.
1.
Nell’ambito delle finalità complessive del Servizio Sanitario Regionale, la
Regione Puglia riconosce la necessità di regolamentare e sostenere lo specifico
sistema di interventi e servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e
l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o
comunque affette da una dipendenza patologica. Tale sistema è fondato sui
Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche istituiti in ciascuna Azienda
Sanitaria Locale a cui afferiscono tutti i Servizi per le Dipendenze della
medesima A.S.L., nonché le strutture ed i servizi autorizzati e accreditati
secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2.
La Regione Puglia coordina e promuove lo sviluppo del sistema di cui al
comma 1, in particolare per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
➢ offerta
di tutte le prestazioni terapeutiche e assistenziali riconosciute valide ai
fini del trattamento della persona affetta da qualsiasi forma di dipendenza
patologica;
➢
prevenzione di qualsiasi forma di dipendenza patologica e della mortalità e
della morbosità ad esse legate;
➢
raccolta degli elementi informativi (di base e specifici) necessari per la
definizione epidemiologica della entità e caratteristiche del problema;
➢
adeguata formazione del personale in servizio e aggiornamento permanente dello
stesso;
➢
valutazione periodica dei risultati terapeutici e del conseguimento degli
obiettivi assistenziali;
➢
collaborazione con le altre istituzioni coinvolte nella strategia complessiva
di contrasto delle problematiche connesse alle dipendenze
patologiche.
3.
Il sistema di interventi e servizi di cui al comma 1 opera secondo la
metodologia bio-psico-sociale, in riferimento alle evidenze scientifiche più
avanzate e con l’obiettivo di fornire le risposte più adeguate ai bisogni
dell’utente.
4. Il
Comitato Tecnico Regionale sulle dipendenze patologiche di cui alla DGR n.
2419/2011 è integrato dalle Rappresentanze delle Società Scientifiche che si
occupano di dipendenze presenti sul territorio regionale.
Art. 2
Obiettivi e finalità.
1.
Gli enti e le associazioni che effettuano attività di prevenzione, cura e
riabilitazione finalizzate alla protezione e ripristino della salute delle
persone relativamente alle dipendenze patologiche, cooperano al raggiungimento
degli obiettivi dello Stato e della Regione, in particolare del Servizio
Sanitario Nazionale e Regionale, nell’ottica della integrazione sociosanitaria e
interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della valorizzazione delle
specifiche capacità d’intervento, delle potenzialità aggiuntive e delle
specificità del privato sociale e dell’auto-aiuto.
2.
La Regione Puglia promuove lo sviluppo e salvaguarda l’autonomia e favorisce
l’apporto originale dei medesimi attraverso la partecipazione, nelle forme
stabilite dalla normativa nazionale e regionale, alla programmazione, alla
progettazione, alla verifica ed alla valutazione dei risultati.
Art. 3
Aree e tipologie delle strutture e dei servizi.
1. I
servizi offerti dai soggetti gestori devono essere organizzati tenendo conto
delle seguenti aree di prestazione nelle quali sono ricomprese le strutture e i
servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone
con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una
dipendenza patologica:
Area
pedagogica-riabilitativa:
➢
Struttura pedagogico riabilitativa residenziale o semiresidenziale, con min. 8
e max 30 p.I.
Area
terapeutica-riabilitativa
➢
Struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale con min. 8
e max 30 p.l.
Area
specialistica residenziale e semiresidenziale:
➢
Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità
psichiatrica con min. 8 e max 12 p.l.
➢
Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso
con figli minori o in gestazione con min. 10 e max 16 p.l. ➢ Struttura
specialistica residenziale per particolari tipologie di persone dipendenti
(anche senza sostanze) con min. 8 e max 16 p.l.
➢
Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione,
diagnosi ed orientamento (Centri Crisi) con min. 10 e max 20 p.l.
➢
Struttura intermedia residenziale o semiresidenziale a bassa soglia d’accesso
con min. 8 e max 20 p.l.
Area
Multidisciplinare Integrata
➢ Servizi
di Unità di Strada;
➢ Servizi
relativi a programmi di rete sociosanitari.
PARTE PRIMA
Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni alla
realizzazione ed all’esercizio
Art. 4
Requisiti soggettivi.
1.
Ai fini della richiesta dell’autorizzazione alla realizzazione e
dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture residenziali (operanti in
regime di ricovero per l’intero arco delle 24 ore giornaliere) e
semiresidenziali (operanti per almeno 5 giorni alla settimana per almeno 8 ore
al giorno), il soggetto richiedente deve essere in possesso di una delle
seguenti caratteristiche:
a.
della personalità giuridica di diritto pubblico o privato, ente o società
con finalità commerciali, in regola con le norme vigenti;
b.
della qualifica di ONLUS ai sensi del D.Lgs. n° 460 del 04/12/1997, o
delle qualifiche equiparate, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del medesimo
decreto, in regola con le norme vigenti;
c.
di una delle qualifiche previste dalla normativa vigente in materia di
enti senza fini di lucro di diritto privato.
2.
L’autorizzazione all’esercizio è necessaria anche ai fini dell’accesso ai
finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti o programmi che
prevedano l’esecuzione di attività o prestazioni contemplate dal presente
regolamento.
Art. 5
Requisiti strutturali.
1.
Gli immobili devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e
dai regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, infortunistica e di prevenzione
incendi. Le strutture devono garantire i seguenti requisiti minimi necessari per
l’esercizio delle specifiche attività e che costituiscono elementi di
valutazione. In particolare:
A) le
strutture residenziali con capacità ricettiva minimo di otto posti e fino
ad un massimo di trenta, salvo se diversamente disciplinato dal presente
regolamento, devono garantire i seguenti requisiti minimi:
➢ camere
da letto 1 posto-letto con superficie minima da 9 mq.; da 2 posti-letto con
una superficie minima da 14 mq; da 3, (1) 4, 5 o 6
posti-letto con una superficie minima di 6 mq. per persona con illuminazione
ed areazione naturale e adeguato oscuramento;
➢ un
servizio igienico ogni quattro ospiti o frazione di quattro;
➢ locali
per pranzo e soggiorno adeguato al numero dei posti-letto;
➢ locali
per cucina e dispensa adeguati al numero dei posti-letto, salvo il ricorso a
servizi esterni di catering per la preparazione e somministrazione dei
pasti;
➢ locali
e spazi interni ed esterni per attività riabilitative e di
socializzazione;
➢ locali
per operatori;
➢ deve
essere garantita una superficie minima complessiva di 30 mq. per ciascun posto
autorizzato.
B) le
strutture semiresidenziali devono garantire gli spazi di cui al comma
precedente, con un fattore di correzione in riduzione del venti per cento e
possono essere prive delle camere da letto; devono altresì garantire un
servizio igienico completo ogni 8 utenti.
2. Le strutture riabilitative residenziali e semiresidenziali
possono essere articolate in moduli secondo quanto prescritto dal successivo
art. 17, e, comunque, con una capacità ricettiva non superiore ai 45 posti.
3. Tutti i locali dovranno essere adeguatamente arredati,
favorendo anche la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con il
progetto riabilitativo. In particolare la qualità e la quantità degli arredi
devono essere conformi a quanto in uso nelle civili abitazioni; gli arredi
devono permettere una buona funzionalità d’uso e buone condizioni di
vivibilità.
4. Tutte le strutture residenziali e semiresidenziali dovranno
inoltre garantire le seguenti ulteriori caratteristiche:
➢ nel
caso si abbia la presenza di 1 o più persone con disabilità motorie, nella
stanza tali misure andranno maggiorate in ragione di 2 metri quadri per ogni
posto letto occupato da persona con disabilità motorie.
➢ nel
caso sia prevista la presenza di soggetti minori in trattamento devono essere
disponibili stanze da letto e locali ad essi riservati;
➢ i
servizi igienici per gli utenti devono avere dotazioni complete e funzionanti
(tutti i servizi devono essere dotati di wc, lavabo, bidet e vasca da bagno o
piatto doccia con erogazione garantita di acqua calda);
➢
inoltre, un servizio igienico deve essere riservato agli operatori;
➢
lavanderia e guardaroba devono essere adeguati al numero degli ospiti, salvo
l’affidamento del servizio di lavanderia all’esterno.
(1) Numero aggiunto dal R.R.
n. 5/2018, art. 1.
Art. 6
Requisiti funzionali.
1.
Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio l’Ente richiedente deve anche
presentare una chiara descrizione del programma comprensivo delle prestazioni
svolte ed un regolamento interno, agli atti della struttura, e dei quali deve
essere fornita copia ed adeguata informazione agli utenti.
2.
L’organizzazione interna deve essere svolta in conformità al programma e al
regolamento e, oltre al rispetto delle leggi, deve prevedere l’esclusione di
ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale, garantendo il rispetto dei
diritti fondamentali della persona, della privacy e la volontarietà dell’accesso
e della permanenza.
3.
Il programma, fatta salva la specificità clinica del percorso riabilitativo
e l’autonomia decisionale dell’Ente Gestore, deve tener conto delle possibili
integrazioni definite in collaborazione con il Dipartimento delle Dipendenze
Patologiche per le indicazioni relative alla individualizzazione del progetto
terapeutico.
Esso deve
esplicitare:
➢ i
principi ispiratori e la metodologia degli interventi, la definizione delle
fasi, degli obiettivi e dei tempi complessivi di svolgimento, le modalità di
relazione con i familiari, la descrizione degli interventi (di tipo medico,
psicologico, educativo, lavorativo, sociale) intesi a promuovere uno stato di
maturità e di autonomia, le modalità di utilizzo del personale e delle
attrezzature, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli
utenti e della sicurezza degli operatori;
➢ la
tipologia delle persone alle quali si indirizza l’intervento, con particolare
riguardo a quelle con caratteristiche specifiche (es.: minori, soggetti
sottoposti a misure alternative alla carcerazione o agli arresti domiciliari o
altre tipologie di soggetti che necessitano di una diversificazione e
specificità all’interno del progetto, ecc.);
➢ le
modalità di valutazione e verifica degli interventi.
4.
Il regolamento interno deve:
➢
prevedere, per ogni attività proposta, il consenso libero ed informato;
➢
descrivere i diritti e gli obblighi che l’utente assume con l’accettazione del
programma di assistenza che deve essere espressamente assentito, le regole di
vita comunitaria, con particolare riguardo alle norme comportamentali degli
operatori e degli utenti, al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane
ed alla tutela degli aspetti igienico-sanitari;
➢ nel
caso in cui il soggetto sia minorenne, il suo assenso deve essere convalidato
da chi esercita la potestà parentale;
➢
descrivere le regole di vita comunitaria, con particolare riguardo alle norme
comportamentali degli operatori e degli utenti ed al loro eventuale utilizzo
nelle attività quotidiane (cucina, pulizia, lavanderia, ecc.).
5.
In ogni unità operativa deve essere istituito e tenuto aggiornato, per gli
eventuali controlli richiesti, un registro giornaliero degli utenti, nel quale
vanno annotate le assenze temporanee con la relativa motivazione.
6.
Gli Enti Gestori devono inoltre prevedere per l’esercizio delle proprie
attività:
➢ la
copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipologia delle
prestazioni e delle attività svolte, dei rischi da infortuni o danni subiti o
provocati dagli ospiti, dal personale e dai volontari;
➢
l’utilizzo di una cartella personale degli utenti, i cui dati devono essere
tenuti e trattati nel rispetto delle norme vigenti, che, deve essere
accessibile agli operatori del DDP competente.
Art. 7
Personale.
1. Le
strutture residenziali e semiresidenziali che svolgono le attività di cui
all’art. 3 devono essere dotati di personale idoneo, in numero adeguato al
programma svolto e comunque non inferiore a due unità oltre al responsabile
sanitario.
2. Per ogni
struttura deve essere identificato, a cura dell’ente gestore, un responsabile
sanitario, responsabile anche del programma riabilitativo della struttura, a
tempo pieno, dotato di titolo di studio accademico in medicina o psicologia.
3.
Il responsabile del programma riabilitativo della struttura deve essere
affiancato da ulteriori operatori che devono possedere, in base alle
caratteristiche del programma terapeutico-riabilitativo, una delle seguenti
qualifiche professionali: medico, psicologo, assistente sociale, sociologo,
educatore professionale, infermiere professionale, operatore
socio-sanitario.
4.
Per ogni struttura operativa che intende accedere esclusivamente
all’autorizzazione all’esercizio, il numero complessivo di personale impegnato
non deve essere inferiore a una unità a tempo pieno per ogni dieci utenti, posto
che per unità a tempo pieno possa intendersi anche l’impiego di più soggetti in
regime di part-time. [Qualora il responsabile di programma sia condiviso da
più sedi di servizio, deve essere identificato, tra gli operatori della sede, un
responsabile, dotato di una delle seguenti qualifiche: medico, psicologo,
assistente sociale, sociologo, educatore professionale, infermiere
professionale. ] (2)
5.
In ogni caso deve essere garantita la presenza continuativa di personale di
supporto [ (anche volontari e/o privi di specifici titoli di studio) ],
(3) in misura di almeno 2 unità a tempo pieno, posto
che per tempo pieno possa intendersi anche l’impiego di più soggetti in regime
di part-time, in grado di allertare il personale qualificato reperibile, per
garantire la continuità della presenza anche negli orari notturni o nei momenti
in cui non sono previste attività terapeutiche e/o riabilitative.
6.
Il personale minimo previsto per ciascun struttura deve avere con l’Ente
Gestore un rapporto di lavoro retribuito, [secondo le diverse modalità
previste dalle normative vigenti e, nel caso di lavoro subordinato,]
(4) nel rispetto dei contratti di lavoro delle rispettive
qualifiche.
7.
E’ consentito l’impiego, nella dotazione minima prevista, di soggetti dotati
di una delle qualifiche previste dal comma 3°, che abbiano completato con esito
positivo un programma di riabilitazione, purché esso sia stato concluso da
almeno un anno.
8.
Limitatamente alle strutture gestite dagli Enti di cui all’art. 4, comma 1,
lettere b) e c), può essere assicurato, oltre alla dotazione minima di personale
di cui ai commi precedenti, un impegno di tipo
volontario,
ivi compreso l’espletamento del Servizio Civile, purché sia previsto un impegno
settimanale di almeno 18 ore e sia garantito, con dichiarazione sottoscritta
dall’interessato, un impegno continuativo di servizio di almeno un anno.
9.
Nelle medesime strutture è altresì ammesso, oltre alla dotazione minima di
personale, l’impiego di personale in formazione, a condizione che abbia
completato almeno il 50% del programma curricolare e che abbia maturato
un’esperienza almeno triennale comprovata da regolare contratto di lavoro in
servizi o strutture per le dipendenze patologiche.
10.
In ogni caso la presenza del personale, indipendentemente dal rapporto di
lavoro, deve essere comprovata con apposita documentazione.
11.
Per tutto il personale devono essere previsti, a cura dell’Ente Gestore, ed
effettivamente realizzati momenti di lavoro di équipe e programmi periodici di
aggiornamento, di norma effettuati congiuntamente alle analoghe iniziative
regionali o aziendali per il settore pubblico, di cui sia conservata agli atti
della struttura specifica documentazione.
(2) Periodo soppresso dal R.R.
n. 5/2018, art. 1.
(3) Parole soppresse dal R.R.
n. 5/2018, art. 1.
(4) Parole soppresse dal R.R.
n. 5/2018, art. 1.
PARTE SECONDA
Requisiti per l’accreditamento istituzionale
Art. 8
Requisiti generali
1.
Per accedere all’accreditamento, i soggetti gestori, oltre ad essere in
possesso di tutti i requisiti organizzativi e strutturali indicati dalla prima
parte del Regolamento devono disporre di una struttura organizzativa in cui:
a.
è previsto il lavoro in rete con le strutture afferenti al Dipartimento
Dipendenze Patologiche (DDP) territorialmente competente;
b.
si prevede, in accordo con il Ser.T. territorialmente competente, un
follow-up sugli esiti del trattamento, a tempi ed intervalli congrui con la
storia ed il percorso soggettivo della persona.
c.
si realizza una documentata attività di miglioramento continuo della
qualità del servizio;
d.
si rende disponibile, a chi ne fosse interessato, il programma che deve
essere consegnato all’utente ed al DDP.
2.
Inoltre, rispetto al programma di trattamento individualizzato, deve essere
assicurata:
➢ la
verifica periodica;
➢ il
coinvolgimento dell’utente e di tutti i componenti dell’équipe nelle fasi di
definizione e di verifica;
➢ la
modifica in base all’emergere in itinere di nuovi elementi;
➢ le
sintesi scritte degli esiti delle verifiche da rendere disponibili ai diversi
soggetti coinvolti.
3.
Di quanto previsto ai commi 1. e 2. deve essere data specifica evidenza nel
programma previsto dall’art. 6, comma 1.
4.
Per accedere all’accreditamento, i soggetti gestori devono anche predisporre
un documento di sintesi che, compatibilmente con le caratteristiche
dell’attività svolta, descriva gli elementi di cui alla sezione A del
Regolamento Regionale n° 3 del 13 gennaio 2005 e successive modifiche,
relativamente:
➢ alla
politica (obiettivi ed attività);
➢ alla
gestione delle risorse umane, strutturali e tecnologiche;
➢ alla
gestione, valutazione e miglioramento della qualità degli
interventi.
[5. Fatto
salvo quanto normato dai commi 4 e 7 dell’art. 7, deve essere prevista, per
quanto riguarda le domeniche e i giorni festivi, la presenza di un operatore
inserito in pianta organica per almeno 8 ore il sabato e per almeno 4 ore la
domenica ed i giorni festivi. Per le restanti ore può essere utilizzato
ulteriore personale adeguatamente formato, anche volontario, non inserito nella
pianta organica salvo la reperibilità di un operatore inserito in pianta
organica. Per personale adeguatamente formato si intende personale che abbia
seguito un percorso curato eventualmente anche dallo stesso ente gestore di non
meno di 50 ore teoriche e di non meno di 100 ore di tirocinio pratico in
affiancamento ad operatori dotati dei previsti titoli di studio.] (5)
(5) Comma soppresso dal
R.R.
n. 5/2018, art. 1.
Art. 9
Struttura pedagogica riabilitativa residenziale o
semiresidenziale.
1.
La struttura pedagogica-riabilitativa ha l’obiettivo centrale di raggiungere
la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica ed offre ad
utenti che hanno caratteristiche di limitata compulsività metodologie di tipo
pedagogico con finalità esplicitamente descritte nel programma, con la
possibilità di coinvolgimento del nucleo familiare.
2.
La struttura pedagogica-riabilitativa, previo accordo con il Ser.T, può
prevedere anche l’offerta di moduli di accoglienza per utenti in trattamento
farmacologico sostitutivo in via di risoluzione.
3.
La struttura pedagogica-riabilitativa si pone come obiettivo centrale di
apprendere strategie di comportamento per aumentare le “social skills” e il
controllo sul craving anche attraverso la condivisione della vita comunitaria
e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.
4.
Il programma pedagogico/riabilitativo personalizzato ha una durata non
superiore a 30 mesi, fermo restando che è la personalizzazione del programma a
determinare la durata del percorso personale del singolo utente.
5.
La struttura pedagogica-riabilitativa deve garantire i seguenti servizi e
prestazioni:
➢
valutazione psico-sociale, diagnostica multidisciplinare e programmazione
individualizzata effettuata in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei
principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T e
dagli operatori della struttura;
➢
attuazione di un programma personalizzato di durata definita dal soggetto
gestore in accordo con il Ser.T di riferimento e accettata dall’utente;
➢
interventi pedagogici anche basati sull’auto-aiuto, su attività
espressivo-ricreative, sul coinvolgimento della sfera familiare,
sull’esplorazione del sé, sull’acquisizione di abilità relazionali, ecc.;
➢
monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell’utente ed eventuali modifiche
ed interventi di miglioramento del programma, ove necessario, sempre in
accordo con il Ser.T di riferimento;
➢
supporto psicologico, individuale e/o di gruppo, solo se indicato;
➢
assistenza medica di base per le problematiche sanitarie che si possono
manifestare nel periodo di permanenza nella struttura e per le eventuali
terapie farmacologiche;
➢
somministrazione pasti;
➢
assistenza notturna non specialistica da garantire anche con volontari
adeguatamente formati come previsto dal comma 5 dell’art. 7 (solo nelle
strutture residenziali).
6.
La struttura pedagogica-riabilitativa deve garantire, oltre ai requisiti
strutturali di cui all’art. 5 e quelli generali per l’accreditamento di cui
all’art. 8, la presenza di un responsabile di programma e l’impiego delle
ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7,
in misura tale da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 3,8 h.
sett. per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e 2,4 h. sett. per
ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali, nonché la presenza di
almeno due operatori di supporto, a tempo pieno, nelle strutture residenziali.
In base al programma realizzato dal servizio, l’équipe può essere integrata da
ulteriori operatori dotati di specifiche competenze (maestri d’arte e
animatori).
Art. 10
Struttura terapeutico riabilitativo residenziale o
semiresidenziale.
1. La
struttura terapeutica-riabilitativa si colloca nella rete dei servizi sanitari
per l’attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con
problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o
da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e
gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico. Gli utenti
di tali strutture possono essere sottoposti a trattamenti farmacologici
specifici per la loro dipendenza ed i problemi ad essa correlati.
Il
programma terapeutico e di riabilitazione, se necessario, può essere esteso al
nucleo familiare.
2.
La struttura terapeutica-riabilitativa si pone come obiettivo centrale di
raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica,
recuperare l’autonomia, ripristinare la capacità di integrazione sociale,
favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazione dell’utente
attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di
gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una
attività lavorativa.
3.
Il programma terapeutico personalizzato ha una soglia di accesso medio-alta
ed ha una durata, di norma, non superiore a 18 mesi ma che potrebbe essere
prolungato in funzione del progetto terapeutico riabilitativo concordato con il
Sert.
4.
La struttura terapeutica-riabilitativa deve garantire i seguenti servizi e
prestazioni:
➢
valutazione psico-sociale diagnostica multidisciplinare e programmazione
individualizzata effettuata, in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei
principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T e
dagli operatori della struttura;
➢
attuazione di un programma personalizzato di durata definita dal soggetto
gestore in accordo con il Ser.T di riferimento e accettato dall’utente;
➢
monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell’utente ed eventuali modifiche
ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;
➢
supporto psicologico, individuale e/o di gruppo, effettuato in maniera
continuativa;
➢
attività di psicoterapia strutturata, individuale e di gruppo con cadenza
adeguata alle necessità;
➢
gestione delle problematiche mediche generali adeguata alla tipologia e
gravità dei singoli pazienti;
➢
somministrazione pasti;
➢
assistenza notturna non specialistica da garantire anche con volontari
adeguatamente formati come previsto dal comma 5 dell’art. 7 (solo, nelle
strutture residenziali).
5.
La struttura terapeutica-riabilitativa deve garantire, oltre ai requisiti
strutturali di cui all’art. 5 e quelli generali per l’accreditamento di cui
all’art. 8, la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e
l’impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 7, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 5 h.
settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e 3,5 ore
settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali.
Il servizio
deve inoltre garantire la presenza stabile di uno psicoterapeuta per un minimo
di 24 ore a settimana, nonché la presenza di almeno due operatori di supporto, a
tempo pieno, nelle strutture residenziali. In base al programma realizzato dal
servizio, l’équipe può essere integrata da ulteriori operatori dotati di
specifiche competenze (maestri d’arte e animatori).
Art. 11
Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la
comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi).
1. La
struttura specialistica per comorbilità psichiatrica ha l’obiettivo centrale di
raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica,
curando contemporaneamente il concomitante disturbo mentale, di recuperare
l’autonomia, di ripristinare la capacità di integrazione sociale, di favorire la
socializzazione e di migliorare la vita di relazione dell’utente attraverso la
partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la
condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività
lavorativa, le prescrizioni farmacologiche, secondo un programma concordato tra
l’Ente Gestore ed i competenti DDP e Dipartimento Salute Mentale (DSM).
2.
La durata del programma di norma di 18 mesi è definita, in base alle
condizioni cliniche del soggetto, congiuntamente da operatori del DDP, del DSM e
dell’Ente Gestore. In caso di recidiva tossicomanica il programma può essere
ripetuto. In caso di recidiva psicotica, senza recidiva tossicomanica, il
soggetto è preso in carico dal DSM per gli interventi del caso, previa
programmazione congiunta fra DDP e DSM.
3.
La struttura specialistica per comorbilità psichiatrica ha una soglia di
accesso alta.
4.
In caso di pazienti con dipendenze da sostanza, diagnosticati secondo i
criteri del DSM V°, e con disturbo mentale e con psicopatologia grave, per i
quali si renda necessario l’inserimento in comunità terapeutica specialistica
“doppia diagnosi”, entrambi i servizi invianti, Ser.T. e CSM, dovranno
dichiarare la fondamentale necessità clinica del ricovero proposto.
5.
Il pagamento delle rette d’inserimento nella struttura grava al 50% su
entrambi i Dipartimenti.
6.
La struttura specialistica per comorbilità psichiatrica ospita di norma da
un minimo di 8 ad un massimo di 12 utenti. Oltre ai requisiti strutturali di cui
all’art. 5, là struttura specialistica per comorbilità psichiatrica deve inoltre
garantire:
➢ camere
da letto con non più di tre posti limitatamente ai servizi residenziali;
➢ un
locale ambulatorio/infermeria con attrezzature idonee alla conservazione dei
farmaci;
➢ una
stanza per colloqui individuali e/o terapie di gruppo.
7.
La struttura specialistica per comorbilità psichiatrica deve garantire i
seguenti servizi e prestazioni:
➢
valutazione psico-sociale diagnostica multidisciplinare e programmazione
terapeutica effettuata in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei
principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T.
e del CSM territorialmente competenti e dell’Ente Gestore;
➢
attuazione del programma terapeutico, dettagliatamente descritto e
personalizzato rispetto alle modalità di realizzazione del trattamento, di
durata definita congiuntamente dall’Ente gestore, dal Ser.T. e dal CSM ed
accettato dall’utente;
➢
monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell’utente ed eventuali modifiche
ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;
➢
supporto psicologico, individuale e/o di gruppo;
➢
attività di psicoterapia strutturata, individuale e di gruppo con cadenza
adeguata alle necessità, se indicata;
➢
gestione delle problematiche mediche generali e specialistiche;
➢
somministrazione pasti;
➢
assistenza notturna (solo nel residenziale).
8.
La struttura specialistica per comorbilità psichiatrica deve garantire la
presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l’impiego di ulteriori
figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall’art.
7, tali da
assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 22 h. settimanali per ogni
posto accreditato nelle strutture residenziali e 12 h. settimanali per
ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali. Il servizio deve
inoltre garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure
professionali:
➢
operatore di supporto o animatore: minimo 3 operatori a tempo pieno nelle
strutture residenziali e minimo 3 h. settimanali per ogni posto accreditato
nelle strutture semiresidenziali;
➢ Medico
psichiatra: minimo 60 minuti settimanali per ogni posto accreditato nelle
strutture residenziali e 40 minuti per ogni posto accreditato nelle strutture
semiresidenziali;
➢
Psicoterapeuta: minimo 90 minuti settimanali per ogni posto accreditato e 45
minuti per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali;
➢ In base
al programma realizzato dalla struttura, l’èquipe può essere integrata da
ulteriori operatori dotati di specifiche competenze.
9. I
DDP e i DSM di ogni ASL provvedono annualmente a definire un budget da
gestire interdipartimentalmente, adottando procedure che assicurino una presa in
carico congiunta dell’utente e degli oneri relativi ai costi dei servizi e delle
prestazioni presso le strutture accreditate di cui al presente articolo, fermo
restando che i rapporti con le strutture accreditate sono gestiti esclusivamente
dal Ser.T. di riferimento.
10.
La struttura specialistica per comorbilità psichiatrica su disposizione del
Magistrato accoglie pazienti in doppia diagnosi assoggettati a misura di
sicurezza non detentiva.
11.
Le funzioni attribuite nel presente articolo al DSM saranno esercitate dalla
U.O. “doppia diagnosi”, allorché istituite ai sensi dell’art. 6 della LR
26/2006.
Art. 12
Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da
sostanze d’abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione
(Madre-Bambino).
1.
La struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze
d’abuso con figli minori, o in gestazione, offre programmi di trattamento delle
problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o
da comportamenti unitamente ad interventi volti al sostegno e consolidamento del
ruolo genitoriale.
2.
La struttura ha l’obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione
totale protratta della dipendenza patologica, di recuperare l’autonomia,
ripristinare la capacità di relazione sociale, favorire la socializzazione e la
vita di relazione dell’utente attraverso la partecipazione alle proposte
terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria
ed eventualmente lo svolgimento di una attività lavorativa. Inoltre ha
l’obiettivo di effettuare interventi sulla genitorialità e di offrire un
ambiente educativo adeguato per il minore che favorisca la socializzazione nei
contesti educativi del territorio.
Collabora
con i servizi sociali territoriali preposti alle funzioni di tutela e vigilanza
dell’infanzia e dell’età evolutiva e con le autorità giudiziarie competenti.
3.
Il programma ha una soglia di accesso medio-alta e deve avere, in base alle
esigenze cliniche della madre e formative del minore, una durata determinata
dagli operatori del SerT, della comunità e dei Servizi Sociali del Comune.
4.
La struttura specialistica residenziale madre-bambino ospita da 10 a 16
utenti compresi i minori. Oltre ai requisiti strutturali di cui all’art. 5, il
servizio deve garantire:
➢ camere
da letto per un massimo di 2 posti letto, esclusi i figli;
➢ arredi
ed attrezzature idonee alla cura del minore;
➢ locali
dedicati alle attività ludiche ed educative dei minori.
5.
La struttura specialistica residenziale madre-bambino deve garantire i
seguenti servizi e prestazioni:
➢
valutazione psico-sociale diagnostica multidisciplinare e programmazione
terapeutica effettuata in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei
principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T e
dagli operatori della struttura con gli operatori dei Servizi Sociali del
Comune;
➢
attuazione di un programma terapeutico e/o pedagogico dettagliatamente
descritto e personalizzato rispetto agli obiettivi e alle modalità di
realizzazione del trattamento; in tale programma dovrà trovare un particolare
spazio l’intervento rispetto alla funzione genitoriale, ai rapporti di coppia
e con la famiglia di origine; inoltre deve essere ben definita anche l’azione
pedagogica e di tutela nei confronti del minore;
➢
monitoraggio delle condizioni psicofisiche della madre e del bambino;
➢
supporto psicologico, individuale e/o di gruppo della madre e del bambino;
➢
attività di psicoterapia strutturata individuale e/o di gruppo per la
madre;
➢
gestione delle problematiche mediche generali e specialistiche della madre e
del bambino;
➢
somministrazione pasti;
➢
eventuale supporto farmacologico con relativo monitoraggio della madre e del
bambino;
➢
interventi volti all’apprendimento e al consolidamento del ruolo
genitoriale;
➢
interventi socio-educativi che garantiscano la presa in carico del minore
favorendo la socializzazione nei contesti educativi del territorio;
➢
attuazione degli interventi previsti in materia di tutela dei minori;
➢
assistenza notturna.
6.
La struttura specialistica residenziale madre-bambino deve garantire la
presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l’impiego di ulteriori
figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7, tali da
assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 9,5 h. settimanali per
ogni posto accreditato dedicato all’ospitalità delle madri. Il servizio deve
inoltre garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure
professionali:
➢
Operatore di supporto o animatore: minimo 2 operatori a tempo pieno;
➢
Psicologo: minimo 6 ore a settimana;
➢
Psicoterapeuta: minimo 6 ore a settimana;
➢
Pediatra: minimo 30 minuti a settimana per ogni ospite minore
presente.
7.
Ai minori accolti nelle strutture di cui al presente articolo, si applicano
le norme inerenti i servizi sociali a loro dedicati se ed in quanto compatibili
con le previsioni di cui al presente regolamento.
Art. 13
Struttura specialistica residenziale e semiresidenziale
perparticolari tipologie di persone dipendenti.
1.
La struttura specialistica residenziale e semiresidenziale (6) per particolari tipologie di persone dipendenti ha
l’obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della
dipendenza patologica ed offre interventi terapeutici e riabilitativi
individuali e di gruppo, personalizzati, con monitoraggio delle condizioni
psicofisiche dell’utente che, avendo sviluppato dipendenza da comportamenti o da
specifiche sostanze (ad esempio GAP, alcool, cocaina, ecc.), presentino
caratteristiche soggettive tali da rendere necessario un trattamento
particolarmente mirato ed esclusivo.
2.
La struttura residenziale o semiresidenziale per particolari tipologie di
persone dipendenti è organizzata per svolgere progetti caratterizzati da
attività riabilitative personalizzate in base alle particolari tipologie di
dipendenza ed alle particolari caratteristiche di personalità degli utenti anche
attraverso il coinvolgimento del nucleo familiare dell’utente. Gli utenti
partecipano inoltre in modo attivo alla vita del Centro svolgendo attività
quotidiane di cura del Centro (come cucina, pulizia ed attività varie,
assumendosi piccole responsabilità per la gestione di tali mansioni).
3.
La struttura specialistica per particolari tipologie di persone dipendenti
si pone come obiettivo centrale il trattamento della dipendenza, come in tutti
gli altri casi, ma con l’utilizzo di interventi complessi di natura sociale,
sanitaria, psicologica ed educativa e dunque una gamma di servizi diversificati
che si ottengono con l’alta integrazione fra pubblico e privato sociale.
4. La
struttura specialistica per particolari tipologie di persone dipendenti ha una
soglia di accesso medio- alta ed ha una durata massima di 18 mesi, fermo
restando che la personalizzazione del programma può determinare un percorso
personale del singolo utente anche più lungo. In tal caso, il prolungamento del
percorso individuale deve essere adeguatamente motivato e sottoposto
all’approvazione del Ser.T. inviante.
5.
La struttura specialistica per particolari tipologie di persone dipendenti
ospita da un minimo di 8 ad un massimo di 16 utenti e deve garantire i seguenti
servizi e prestazioni:
➢
valutazione psico-sociale diagnostica multidisciplinare e programmazione
terapeutica effettuata in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei
principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T e
dagli operatori della struttura;
➢
attuazione di un programma terapeutico predefinito e personalizzato concordato
dall’équipe terapeutica della sede con i servizi invianti e accettato
dall’utente;
➢
monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell’utente ed eventuali modifiche
ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;
➢
supporto psicologico individuale e/o di gruppo effettuati in maniera
continuativa;
➢
attività di psicoterapia strutturata individuale e o di gruppo;
➢
gestione delle problematiche mediche generali adeguate alla tipologia e
gravità delle problematiche dei singoli pazienti;
➢
gestione delle problematiche specialistiche (di tipo medico e non) anche con
ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio;
➢
somministrazione pasti;
➢
assistenza notturna (solo nel residenziale)
➢
collaborazione con le associazioni di volontariato, tipo Alcolisti anonimi,
G.A., GAMANON e CAT, associazioni di familiari ecc.
6.
La struttura specialistica per particolari tipologie di persone dipendenti
deve garantire, oltre ai requisiti strutturali di cui all’art. 5, la presenza di
un responsabile di programma a tempo pieno e l’impiego di ulteriori figure
professionali in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7, tali da assicurare
complessivamente (incluso il responsabile) 7 h. sett. per ogni posto accreditato
nelle strutture residenziali e 4,5 nelle strutture semiresidenziali. Il servizio
deve inoltre garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure
professionali:
➢
Operatore di supporto o animatore: minimo 2 a tempo pieno per i servizi
residenziali e minimo 90 minuti settimanali per ogni posto accreditato in
regime semiresidenziale;
➢
Psicologo: minimo 45 minuti a settimana per ogni posto accreditato;
➢
Psicoterapeuta: minimo 45 minuti a settimana per ogni posto accreditato;
➢ Medico
Psichiatra: minimo 30 minuti a settimana per ogni posto accreditato.
(6) Parole aggiunte dal
R.R.
n. 5/2018, art. 1.
Art. 14
Struttura residenziale di osservazione,
disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centro
Crisi).
1.
La struttura specialistica residenziale e semiresidenziale di osservazione,
disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento, opera secondo
specifici protocolli di collaborazione condivisi con il Ser.T. di riferimento
territoriale, ed offre trattamenti farmacologici in sede protetta o
semiprotetta, specifici per la dipendenza da sostanze d’abuso e/o
comportamentali, e finalizzati ad attività di disintossicazione e
disassuefazione, di diagnosi ed orientamento propedeutiche alla definizione di
un programma terapeutico-riabilitativo con la possibilità di coinvolgimento del
nucleo familiare.
2.
Il Centro Crisi si pone come obiettivo centrale la cura della
cronicizzazione della dipendenza anche su base iatrogena, ove ne fosse il caso,
al fine della proposizione ed avvio del programma terapeutico-riabilitativo
psico-sociale, eventualmente integrato con terapie farmacologiche anche
attraverso la condivisione della vita comunitaria, se ritenuta necessaria, e/o
lo svolgimento di una attività lavorativa.
3.
Il programma di disintossicazione ha una durata, di norma, non superiore a
30 giorni ed ha una soglia di accesso media. Il programma prosegue con una fase
di diagnosi e orientamento in regime residenziale per una durata non superiore
ad ulteriori 60 giorni.
4.
Il Centro Crisi ospita da un minimo di 10 utenti fino ad un massimo di 20
utenti ed oltre ai requisiti strutturali comuni a tutti i servizi, deve
garantire:
➢ locale
adibito ad ambulatorio medico-infermieristico;
➢
dotazione di attrezzature per la gestione di emergenze mediche (ecografo,
defibrillatore, farmaci salvavita, pallone Ambu ecc.).
5.
Il Ser.T. si avvale del Centro Crisi per garantire congiuntamente, secondo
le proprie specifiche competenze così come esplicitate nel Programma Terapeutico
Riabilitativo Individualizzato (PTRI), i seguenti servizi e prestazioni:
➢
disintossicazione da sostanze d’abuso e/o disassuefazione da comportamenti
patologicamente dipendenti e assessment medico e psicosociale generale;
➢ dopo la
diagnosi multidisciplinare e la disintossicazione-disassuefazione,
impostazione del programma terapeutico complessivo ed orientamento al
programma riabilitativo successivo;
➢
supporto psicologico individuale e/o di gruppo;
➢
assistenza infermieristica e somministrazione terapia farmacologica e prelievi
di campioni biologici per esami tossicologici;
➢
sostegno ed orientamento alle famiglie in collaborazione e in continuità con
il Ser.T.;
➢
monitoraggio delle condizioni psico-fisiche dell’utente ed eventuali modifiche
ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;
➢
somministrazione pasti;
➢
assistenza notturna.
6.
Il Centro Crisi deve garantire la presenza di un responsabile di programma a
tempo pieno e l’impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 7, di cui almeno uno psicologo, tali da assicurare
complessivamente (incluso il responsabile) 15 h. sett. per ogni posto
accreditato. Nel ciclo notturno è prevista la presenza di un operatore inserito
in pianta organica e di un operatore di supporto. Il servizio deve inoltre
garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure
professionali:
➢
Infermiere: minimo 30 minuti a settimana per ogni posto accreditato;
➢ Medico:
minimo 5 ore settimanali;
➢
Psichiatra: minimo 5 ore settimanali.
Art. 15
Struttura intermedia residenziale o semiresidenziale abassa
soglia d’accesso
1.
La struttura intermedia residenziale e semiresidenziale a bassa soglia
d’accesso offre un’accoglienza parzialmente selezionata a consumatori attivi di
sostanze d’abuso in condizioni di forte disagio psico-fisico- sociale,
indipendentemente dalla loro decisione di accettare nell’immediato un programma
di superamento della tossicodipendenza.
2.
La struttura intermedia a bassa soglia d’accesso per consumatori attivi di
sostanze ha come obiettivo centrale quello di garantire una sosta protetta dai
rischi della strada per evitare il progressivo deterioramento delle condizioni
di vita e delle situazioni di emarginazione, per ridurre i danni e i rischi
individua li e collettivi, per favorire processi di socializzazione ed il
contatto con altri servizi sociali e sanitari del territorio, per migliorare le
condizioni psicofisiche-sociali. Il servizio intermedio a bassa soglia d’accesso
per consumatori attivi di sostanze si propone anche di aprire possibilità di
sviluppo terapeutico riabilitativo nel senso della
disintossicazione-disassuefazione e dell’avvio di programmi riabilitativi.
3.
La durata della permanenza nella struttura è quantificabile in massimo 12
mesi, in quanto sosta protetta e quindi tempo intermedio necessario per la
ricerca di soluzioni più adeguate e congrue con la storia e le problematiche
della persona accolta. Il servizio intermedio è a bassa soglia d’accesso nel
senso che la modalità di accesso è facile e necessita di formalità minime.
4.
La struttura intermedia a bassa soglia residenziale ospita da un minimo di 8
Ad un massimo di 20 utenti.
5.
Oltre ai requisiti strutturali di cui all’art. 5, la struttura intermedia a
bassa soglia d’accesso riabilitativo deve garantire camere da letto per un
massimo di quattro posti letto.
6.
La struttura intermedia a bassa soglia deve garantire i seguenti servizi e
prestazioni:
➢
valutazione psico-sociale e diagnostica multidisciplinare effettuata anche in
collaborazione con altri servizi sociali e sanitari del territorio;
➢
counselling individuale finalizzato al rilevamento della storia delle persona,
dei suoi bisogni ed alla individuazione di possibili percorsi di
cambiamento;
➢ offerta
di presidi sanitari di prevenzione e di materiali informativi;
➢
segretariato sociale, informazione ed orientamento sull’accesso alle risorse
sanitarie e sociali del territorio;
➢
assistenza sociale e consulenza legale;
➢ corsi
di sopravvivenza per l’acquisizione di abilità preventive rispetto ai rischi
connessi all’uso di sostanze;
➢ spazi e
momenti finalizzati alla socializzazione, all’attività ricreativa e
all’organizzazione interna;
➢
supporto medico generale per le problematiche sanitarie che si potrebbero
manifestare nel periodo di permanenza nella struttura e per le eventuali
terapie farmacologiche;
➢
eventuale consulenza e supporto psicologico individuale e/o familiare;
➢
somministrazione pasti;
➢
assistenza notturna nel residenziale (con almeno un operatore in grado di
intervenire al bisogno).
7.
Oltre ai requisiti funzionali già indicati nella parte generale la struttura
intermedia a bassa soglia d’accesso deve garantire:
➢ lavoro
in rete con le strutture del territorio: il rapporto continuo e costante con
la rete naturale del territorio (risorse formali ed informali del
territorio) deve essere considerato come una delle attività fondamentali della
struttura;
➢ nello
specifico delle regole che possono garantire una convivenza funzionale e
relazionale a vantaggio degli utenti si indica: divieto di consumare in loco e
di portare sostanze d’abuso anche per uso personale o per altri consumatori,
mentre si accetta che la persona possa frequentare la struttura anche sotto
l’effetto delle sostanze.
8.
La struttura intermedia a bassa soglia residenziale e semiresidenziale deve
garantire la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l’impiego
di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall’art.
7, tali da assicurare complessivamente ( incluso il responsabile) 7,5 h. sett.
per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e tali da assicurare
complessivamente 5,5 h. sett. per ogni posto accreditato nelle strutture
semiresidenziali. La struttura deve inoltre garantire la presenza in organico
delle seguenti ulteriori figure professionali:
➢
Operatore di supporto o animatore: minimo 2 a tempo pieno per i servizi
residenziali e minimo 162 minuti settimanali per ogni posto accreditato in
regime semiresidenziale;
➢ Medico
(minimo 5 ore a settimana);
➢
Assistente Sociale (minimo 10 ore a settimana);
➢
Infermiere (minimo 15 ore a settimana).
9. I
costi previsti terranno conto altresì della eventuale integrazione, in termini
di personale e/o altre risorse tecnologiche e di attrezzature, da parte delle
strutture della ASL competente territorialmente (DDP, DSM, 118, Guardia Medica,
MMG), da determinarsi in sede di negoziazione a livello aziendale.
Art. 16
Trattamenti ambulatoriali e territoriali per le dipendenze
patologiche.
1.
Il trattamento ambulatoriale e territoriale per le dipendenze patologiche ha
come obiettivo centrale raggiungere la fase di remissione della dipendenza
patologica, recuperare l’autonomia, ripristinare la capacità di integrazione
sociale, favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazione
dell’utente attraverso terapie integrate farmacologiche e psico-sociali
ambulatoriali.
2.
Il trattamento ambulatoriale e territoriale di cui al presente articolo può
essere assicurato dalle strutture residenziali e semiresidenziali dell’Area
Terapeutico-Riabilitativa e dell’Area Specialistica.
3.
La durata del trattamento è determinata dalle condizioni cliniche
dell’utente e dall’efficacia del progetto terapeutico. Tali programmi
personalizzati dovranno essere redatti congiuntamente dal Ser.T.
territorialmente competente e dal Soggetto Gestore, dovranno indicare la durata
ed il costo del trattamento, dovranno esplicitare il sistema di valutazione di
esito e prevedere verifiche trimestrali, fino a 1 anno a percorso concluso.
Art. 17
Servizi articolati in più moduli.
1.
Le prestazioni offerte dagli Enti Gestori possono essere articolate
organizzando la struttura in moduli assistenziali differenti secondo le
tipologie previste dal precedente art. 3. In tal caso deve essere previsto un
modulo principale ed un massimo di due moduli aggiuntivi. Tali moduli
aggiuntivi, fermo restando il rispetto dei requisiti specifici per area e
tipologia, non possono superare nella loro globalità un terzo dei posti
disponibili e possono avere un numero di utenti anche inferiore ai moduli minimi
previsti nei precedenti articoli. Lo standard di personale già in possesso per
il modulo principale concorre alla determinazione del personale complessivo
stabilito per i moduli aggiuntivi.
Art. 18
Vigilanza.
1. E’ compito dei Dipartimenti delle Dipendenze
Patologiche esercitare, per il tramite dei Ser.T. competenti territorialmente,
un’attività di vigilanza sulle strutture e servizi per la prevenzione, la cura,
la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o
dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica.
2.
Detta attività deve prevedere visite periodiche, almeno annuali, presso
tutte le sedi operative per le quali è stata disposta l’autorizzazione
all’esercizio o l’accreditamento ed è finalizzata a verificare il rispetto delle
norme di cui al presente Regolamento.
3. Le
risultanze dell’attività di vigilanza dovranno essere, successivamente, inviate
al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti.
Art. 19
Definizione delle tariffe e Programmazione degli
interventi
1.
Con provvedimento della Giunta Regionale sono definite per ciascuna
tipologia di servizio accreditato le tariffe pro-die pro-capite determinate
sulla base dei requisiti strutturali e organizzativi. La tariffa viene
corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa. Per
periodi di assenza temporanea del soggetto dalla sede operativa, considerate nel
PTRP. o di ricovero ospedaliero, comunicate tempestivamente al Ser.T. di
competenza, viene riconosciuta una quota della tariffa pari al 30%.
2.
Compete, altresì, alla Giunta Regionale rivalutare, con cadenza triennale e
in base al Tasso d’inflazione Programmato (TIP) ed ai costi rivenienti dai
rinnovi contrattuali, (7) le tariffe nel rispetto del
vincolo del pareggio di bilancio.
(7) Parole aggiunte dal R.R.
n. 5/2018, art. 1.
Art. 20
Determinazione del fabbisogno per tipologia di servizio, ai fini
del rilascio del parere di compatibilità e dell’accreditamento.
1.
Il fabbisogno delle Strutture per la prevenzione, la cura, la riabilitazione
e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o
comunque affette da una dipendenza patologica è definito, in via sperimentale
per il triennio 2016/2018, per l’intero territorio regionale, come segue:
TIPOLOGIA
DI STRUTTURA |
FABBISOGNO |
Struttura
pedagogico riabilitativa residenziale o
semiresidenziale |
0,4
p.I/10.000 ab.
|
Struttura
terapeutico riabilitativa residenziale o
semiresidenziale |
1,0
p.l./10.000 .ab |
Struttura
specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità
psichiatrica |
2
p.l./100.000 ab. o frazione di 100.000
|
Struttura
residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi
ed orientamento (Centri Crisi) |
1
p.l. ogni 100.000 ab. o frazione di 100.000 |
Struttura
specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso con
figli minori o in gestazione |
16
p.I
|
Struttura
specialistica residenziale per particolari tipologie di persone dipendenti
(anche senza sostanze - alcool, gambling, cocaina,
Web) |
60
p.l.
|
Struttura
intermedia residenziale o semiresidenziale a bassa bassa sogIia
d’accesso |
48
p.l.
|
2. Gli inserimenti sono effettuati
dai DDP, prioritariamente, presso strutture regionali e solo eccezionalmente e
motivatamente in sede extraregionale al ricorrere delle seguenti cause:
a) Per
mancanza di posti per la specifica problematica di dipendenza nelle strutture
regionali;
b) Per
casi eccezionalmente motivati dal Sert che ne giustifichi l’invio fuori
regione.
Art. 21
Procedure per il rilascio dell’autorizzazione allarealizzazione,
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento.
1.
Le strutture di cui all’art. 20, comma 1, sono soggette all’autorizzazione
alla realizzazione ai sensi dell’art. 8-ter, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 502/92 e
s.m.i., in relazione al fabbisogno definito dal medesimo articolo 20.
2.
L’autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 20, comma 1,
è rilasciata dalla Regione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R.
28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i., artt. 8 e 9.
3.
Gli enti gestori di strutture già in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento ed iscritte nell’albo degli enti ausiliari di
cui all’articolo
10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22, possono presentare a decorrere dal
primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento,
richiesta di conferma dell’autorizzazione all’esercizio per la stessa tipologia
di struttura, ovvero richiesta di trasformazione, con istanza di autorizzazione
alla realizzazione, in una delle diverse tipologie disciplinate dal presente
Regolamento.
4.
Gli enti gestori di strutture che presentano istanza di conferma
dell’autorizzazione all’esercizio per la stessa tipologia di struttura possono,
come previsto dall’art.
6 della L.R. n. 4 del 25.2.2010, presentare contestualmente richiesta di
accreditamento istituzionale a decorrere dal primo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando il limite di
fabbisogno complessivo per ciascuna tipologia.
5.
Gli enti gestori che intendono trasformare strutture già in esercizio ed
iscritte nell’albo degli enti ausiliari di cui all’articolo
10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22 in una delle diverse tipologie
disciplinate dal presente Regolamento ed i soggetti che intendono realizzare una
nuova struttura tra quelle di cui al precedente art. 20, comma 1, sono tenuti a
richiedere al Comune rispettivamente, ai sensi dell’art.
5 della L.R. n. 8/2004, il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione
per trasformazione ed il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione
corredata anche da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di
preferenza di cui al successivo comma 9.
6. I
Comuni, acquisita l’istanza di autorizzazione alla realizzazione per
trasformazione o nuova realizzazione, richiedono il parere di compatibilità alla
competente Sezione del Dipartimento regionale Promozione della Salute,
trasmettendo, altresì, l’autocertificazione di cui sopra.
7.
La competente Sezione rilascia la verifica di compatibilità secondo le
modalità di cui alla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto “Principi e
criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno
sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e
articolo
7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio
sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1
e 2, L.R. n. 8/2004”, considerando quale data utile per il computo del
primo bimestre previsto dal punto 5) della predetta DGR, il primo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Nel caso in
cui il giorno di inizio del bimestre non abbia il suo corrispondente nel secondo
mese del bimestre, la scadenza del bimestre coinciderà con l’ultimo giorno del
secondo mese.
8.
Nell’arco del bimestre di cui al precedente comma, e di ogni bimestre
successivo, le istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e le
richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla
realizzazione per trasformazione avranno carattere prioritario rispetto alle
richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.
9.
In caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia
di assistenza, fermo restando la priorità di cui al comma precedente, qualora il
relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante
dalla totalità delle medesime richieste, in considerazione della previsione, in
via sperimentale per il triennio 2016/2018, di un fabbisogno per l’intero
territorio regionale delle strutture di cui al precedente art. 20, il criterio
della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 e gli altri
criteri di preferenza previsti nella medesima DGR, sono preceduti dalla
valutazione, da parte della competente Sezione regionale, circa la sussistenza
dei seguenti requisiti di preferenza, da intendersi applicabili esclusivamente
nell’ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati, che devono
essere autocertificati dalle strutture richiedenti contestualmente alla
presentazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione per
trasformazione o nuova realizzazione, nonché istanze di conferma di
autorizzazione all’esercizio:
A. PER LE
TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO
•
iscrizione della struttura all’Albo per la medesima tipologia assistenziale
per la quale si fa richiesta;
• in via
residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito
precedente, si terrà conto della data d’iscrizione della struttura all’Albo
per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
• in via
residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell’ultimo triennio
ed inviati dai DDP per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa
richiesta, a fronte dei posti autorizzati all’esercizio;
• in via
residuale, maggiore superficie interna complessiva della struttura
comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla
permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di
socializzazione ed agli operatori.
B. PER LE
ALTRE TIPOLOGIE DI - ASSISTENZA PREVISTE DAL REGOLAMENTO
•
onvenzioni/accordi contrattuali vigenti per la struttura con le ASL per la
medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
• n via
residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito
precedente, si terrà conto del numero dei soggetti presi in carico nell’ultimo
triennio ed inviati dai DDP per la medesima tipologia assistenziale per cui si
fa richiesta;
•
via residuale, maggiore superficie interna complessiva della struttura,
comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla
permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di
socializzazione ed agli operatori.
10.
L’accreditamento istituzionale è subordinato al rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio, ovvero al rilascio della conferma dell’autorizzazione
all’esercizio per le strutture iscritte nell’albo degli enti ausiliari di cui
all’articolo
10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22.
11.
Qualora uno stesso ente gestore possieda più strutture ubicate nella Regione
Puglia, fermo restando l’applicazione delle procedure autorizzative di cui ai
precedenti commi per ogni struttura operativa afferente il medesimo ente
gestore, la documentazione concernente i requisiti soggettivi e funzionali
comuni a tutte le strutture operative può essere prodotta solo per la struttura
individuata come capofila regionale. In tal caso le istanze di ogni struttura
operativa dello stesso ente gestore dovranno essere corredate di un elenco di
tutte le strutture operative afferenti la struttura capofila presenti nel
territorio regionale con l’individuazione della struttura capofila ove viene
verificato il possesso dei predetti requisiti comuni a tutte le strutture
operative.
12.
lI personale laureato, in possesso di titolo di studio diverso da quelli
previsti dal comma 3 dell’art. 7, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento presso le strutture di prevenzione, cura, riabilitazione e
assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o
comunque affette da una dipendenza patologica, può essere confermato in
servizio.
13.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla
normativa nazionale e regionale vigente in materia, ed in particolare alla L.R.
n. 8/2004 e s.m.i. e, per quanto compatibili, alle Disposizioni Generali di
cui alla Sezione A del Reg.
Reg. n. 3/2005 e s.m.i.
14.
Il punto D.04 del Reg.
Reg. n. 3/2005 — “Strutture di riabilitazione e strutture
educative-assistenziali per i tossicodipendenti del predetto regolamento” è
abrogato.
L’ art. 1
lett. A. punto c) del Regolamento
Regionale 2 marzo 2006, n. 3 “Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della
L.r.
28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica
di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e
socio-sanitarie” è abrogato.
PARTE TERZA
Area multidisciplinare integrata
Art. 22
Unità di strada
1.
L’Unità di strada si caratterizza come unità mobile che offre ad utenti in
fase attiva di assunzione di sostanze d’abuso e non, prestazioni e servizi atti
a ridurre i danni ed i rischi individuali e collettivi che l’uso di droghe e le
situazioni di marginalità e di disagio ad esse correlate procurano in campo
sociale e sanitario.
2.
L’Unità di strada ha come obiettivo centrale di raggiungere, contattare ed
instaurare relazioni significative con tossicodipendenti attivi non afferenti ai
servizi sociosanitari, per offrire loro informazioni e strumenti a tutela della
salute, per indurre la modifica dei comportamenti a rischio e per facilitare
l’accesso ai servizi. Pertanto l’Unità di strada ha una soglia d’accesso
bassa.
3.
Se necessario (rispetto alle caratteristiche del territorio di intervento),
l’ Unità di strada si dota di un camper attrezzato con spazi per colloqui
informativi ed attività di counselling, per distribuire beni di prima necessità
e per fornire materiale sanitario.
4.
L’Unità di strada deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:
➢
identificare e stabilire relazioni significative con gruppi di popolazione che
non accedono ai servizi sociosanitari;
➢
informare sui danni correlati all’uso di sostanze stupefacenti e sui rischi di
abuso correlati all’uso di droghe legali ed illegali e/o conseguenti alle
condizioni di marginalità e di disagio psico-sociale correlate all’uso di
sostanze stupefacenti;
➢
counselling individuale finalizzato al rilevamento della storia delle persone,
dei suoi bisogni ed alla individuazione, se necessario, di possibili percorsi
di cambiamento; sostegno all’avvio di un percorso terapeutico se richiesto
dall’utente;
➢ offrire
presidi sanitari, ivi compresi le siringhe sterili, l’acqua distillata, i
profilattici, il narcan, i materiali informativi;
➢
interventi tempestivi in caso di overdose se previsto nel progetto;
➢
informare ed orientare sull’accesso alle risorse sanitarie e sociali del
territorio;
➢
promuovere esperienze di aggregazione e di autogestione nei o tra i gruppi
contattati;
➢
assolvere al ruolo di osservatorio permanente sulla strada per la mappatura
del territorio, per la raccolta ed analisi delle domande e dei bisogni della
popolazione target, per monitorare i cambiamenti degli stili di consumo
e delle dinamiche del mercato.
5.
L’Unità di strada, quale intervento a bassa soglia, presuppone la rinuncia a
porre soglie di ingresso e di accesso ai servizi offerti, tanto dal punto di
vista burocratico (residenza, nazionalità ecc.) quanto dal punto di vista della
strategia della presa in carico (sigla di patti terapeutici, motivazione al
contatto, ecc.).
6.
L’Unità di strada:
➢ per
ogni attività prevista e proposta, richiede il consenso libero ed
informato;
➢
costruisce un chiaro e definito interfaccia con il sistema di servizi e con le
risorse sanitarie e sociali del territorio attraverso la definizione comune di
protocolli d’intesa o accordi atti ad ottimizzare i rapporti con gli stessi
(Ser.T, Prefetture, Servizi Sociali comunali, 118, reparti ospedalieri, forze
dell’ordine, ecc.). La molteplicità delle partnership risponde ad uno dei
caratteri specifici delle Unità di strada quali interventi di comunità;
➢ prevede
riunioni periodiche con gli altri servizi socio sanitari del territorio;
➢
stabilisce specifici protocolli d’intesa con i D.D.P. al fine di assicurare: -
un sistema rapido di presa in carico per i nuovi contatti:
- un
sistema rapido di prescrizioni di terapie farmacologiche;
- un
sistema di risposta a situazioni di particolare emergenza sanitaria e
sociale (anche attraverso l’invio all’Area Accoglienza, servizi intermedi a
bassa soglia residenziali e semiresidenziali);
- un
sistema di ri-aggancio rapido e offerte differenziate per chi è in fase di
ricaduta;
➢ prevede
il monitoraggio quotidiano sia quantitativo sia qualitativo dei contatti e
delle prestazioni offerte;
➢ prevede
la supervisione dell’équipe quale attività periodica e
programmata.
7.
L’unità di strada si caratterizza come unità mobile composta da un’équipe
multidisciplinare di operatori di strada con specifica formazione nel campo
della riduzione del danno (educatori, psicologi, assistenti sociali, infermieri,
ma anche operatori generici provenienti dal circuito degli “ex-utenti”).
8.
Le Unità di Strada sono autorizzate ai sensi del Titolo IV° del Reg. Reg. n.
4/2007 e la remunerazione delle medesime avviene sulla base di un progetto di
intervento corredato di relativo budget, finanziato nell’ambito della
programmazione dei Piani di Zona.
Art. 23
Programmi di rete.
1. I
soggetti gestori che abbiano sedi operative ubicate nel territorio di una
medesima ASL, ovvero i raggruppamenti temporanei o permanenti ( consorzi,
coordinamenti, associazioni temporanee, ecc.) di più soggetti gestori che
abbiano sedi operative ubicate nel territorio di una medesima ASL, possono
sottoscrivere specifici accordi con l’ASL stessa, ovvero coi DDP per la
realizzazione di programmi di rete al fine di razionalizzare l’utilizzo delle
sedi operative in un’ottica di sistema territoriale complessivo di contrasto
delle dipendenze ‘patologiche.
2.
Nell’ambito dei Piani sociali di Zona possono essere definiti dei Programmi di
rete al fine di contemplare le seguenti fattispecie d’intervento, oltre a quelle
disciplinate dagli articoli precedenti:
➢
prevenzione primaria e secondaria;
➢
consulenza programmata e continuativa presso scuole;
➢
screening, monitoraggio ed epidemiologia relativamente alle dipendenze
patologiche;
➢
promozione di progetti ed azioni incentrati sulla “peer education”.
➢
gestione dei gruppi - appartamento a convivenza guidata e supportati da
personale anche professionale per le situazioni di emergenza o di
stabilizzazione dei trattamenti regolamentati dall’art. 72 del R.R.
4/2007;
➢
attività di auto aiuto o di gruppo, per utenti o familiari inseriti nei
programmi di trattamento residenziali e non;
➢
formulazione e gestione di programmi di formazione e di avviamento al lavoro,
ovvero di reinserimento socio-lavorativo anche durante la permanenza nelle
sedi operative e nei servizi contemplati negli articoli precedenti;
➢
programmi di accompagnamento, educativi e riabilitativi, finalizzati al
reinserimento sociale e/o alla stabilizzazione dell’utente in trattamento, in
particolare, rivolti a persone:
- in
uscita dal carcere;
- che
necessitano di sostegno in situazioni connotate da malattie invalidanti
correlate (AIDS,...).
3.
La remunerazione dei Programmi di rete avviene sulla base di un progetto di
intervento corredato di relativo budget, finanziato nell’ambito della
programmazione sociosanitaria.
4.
Annualmente l’Assessorato al Welfare trasmette alla competente Sezione
dell’Assessorato alla Sanità ed al Comitato Tecnico Regionale sulle Dipendenze
Patologiche i dati relativi ai progetti realizzati in materia di dipendenze
patologiche in ciascun Ambito Sociale Territoriale e gli esiti e/o lo stato di
attuazione degli interventi progettati e realizzati.
Art. 24
Entrata in vigore del regolamento.
1.
Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul
BURP del provvedimento regionale di determinazione delle tariffe pro-die
pro-capite di ciascuna tipologia di Servizio accreditato.
Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art.
53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato a
Bari, addì 11 APRILE 2017
EMILIANO