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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2018
Numero
17
Data
03/04/2018
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale).
Note
Bollettino n. 61 Suppl. , pubblicato il 03-05-2018
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2016, n. 4

1. All’articolo  3 della legge regionale 29 marzo 2016, n. 4 (Consiglio sanitario regionale), la lettera b) del comma 1, è abrogata.

Art. 2

Modifiche all’articolo 4 della l.r. 4/2016

1. All’articolo 4 della l.r. 4/2016 è aggiunto il seguente comma: “1 bis. In caso di assenza, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente vicario di cui all’articolo 6, nella persona del Presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (OMCeO), designato dal coordinamento regionale dei Presidenti provinciali di OMCeO, appositamente convocato dal Presidente dell’Ordine del capoluogo di regione.”.

Art. 3

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 4/2016

1. L’articolo 5 della l.r. 4/2016 è abrogato.

Art. 4

Modifiche all’articolo 6 della l.r. 4/2016

1. All’articolo 6 della l.r. 4/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

                  a) all’alinea del comma 1, dopo la parola: “Presidenza”, sono aggiunte le seguenti: “nominato dal Presidente della Giunta regionale”;

                  b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: “di cui uno vicario”, sono aggiunte le seguenti: “, designato dal coordinamento regionale dei Presidenti provinciali dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (OMCeO), appositamente convocato dal Presidente dell’Ordine del capoluogo di regione, e l’altro vice Presidente eletto dai componenti dell’Ufficio di Presidenza con voto segreto. In caso di parità di voti viene designato il candidato più anziano di età;”.

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 4/2016

1. All’articolo 7 della l.r. 4/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

                  a) alla rubrica la parola: “- Composizione”, è soppressa;

                  b) all’alinea del comma 1, dopo la parola: “regionale”, sono aggiunte le seguenti: “, nominata dal Presidente della Giunta,”;

                  c) alla lettera b) del comma 1, prima delle parole: “di Puglia”, aggiungere le seguenti: “e dai Presidenti degli Ordini infermieristici e degli assistenti sociali di Puglia;”.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.