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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2018
Numero
54
Data
03/12/2018
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109).
Note
Bollettino n. 155 Suppl., pubblicato il 06/12/2018
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8

1. All’articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Gli ambiti di raccolta sono definiti come segue:

a) per tartufaia naturale si definisce la tartufaia in cui avviene la fruttificazione spontanea del tartufo;

            b) per tartufaia controllata si definisce la tartufaia naturale collocata in bosco, in cui si verifica la manutenzione effettuata dal conduttore seguendo un piano di conduzione basato sull’adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo in situ. Le tartufaie controllate richiedono l’intervento dell’uomo, che è finalizzato ad assecondare le specifiche esigenze ecologiche delle diverse specie di tartufo;

            c) per tartufaia coltivata si definisce la tartufaia collocata in terreno agricolo, in cui le piante micorrizate con tartufo, messe a dimora in congruo numero, vengono precedentemente prodotte in vivaio, sottoposte a controlli specifici, seguendo appositi disciplinari, che ne valutano la qualità in termini di sviluppo equilibrato, assenza di patologie e rispetto dei parametri di micorrizazione;

d) per tartufaia riservata si definisce la tartufaia ove il proprietario del fondo o il conduttore, ovvero persona che gode di diritti reali ai sensi del libro terzo del codice civile, può riservarsi il diritto di raccolta, ma comunque deve obbligatoriamente manifestare il proprio interesse apponendo delle tabelle lungo il bordo dell’area in cui la raccolta è riservata.”;

            b) al comma 4, la parola: “regionale” è soppressa;

            c) al comma 6, le parole: “Area politiche per lo sviluppo rurale -Servizio alimentazione”, sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente”;

            d) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6 bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, approva il regolamento per il riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate o riservate.”.

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 4 della  l.r. 8/2015

1. All’articolo 4 della  l.r. 8/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, dopo le parole: “organismi di gestione dei parchi nazionali e regionali”, sono aggiunte le seguenti: “e di Rete Natura 2000”;

            b) al comma 2, dopo le parole: “nei rispettivi ambiti amministrativi”, sono aggiunte le seguenti: “assicurando priorità ai residenti in tali ambiti”.

 

Art. 3

Modifiche e integrazioni all’articolo 6 della l.r. 8/2015

1. All’articolo 6 della l.r. 8/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 3, le parole: “Area politiche per lo sviluppo rurale -Servizio alimentazione”, sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente”;

            b) al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Ai fini del miglioramento delle tartufaie coltivate, si dispone l’applicazione dei disciplinari di produzione delle piante micorrizate, da approvare con delibera di Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.”.

 

Art. 4

Abrogazione

1. L’articolo 8 della l.r. 8/2015, è abrogato.

 

Art. 5

Modifica all’articolo 11 della l.r. 8/2015

1. All’articolo 11 della l.r. 8/2015, è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2, le parole: “Area politiche per lo sviluppo rurale -Servizio alimentazione”, sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente”

 

Art. 6

Modifiche e integrazioni all’articolo 12 della l.r. 8/2015

1. All’articolo 12 della l.r. 8/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, le parole: “con decreto dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari”, sono sostituite dalle seguenti: “con provvedimento del dirigente della Sezione competente”;

            b) al comma 3, le parole: “dalla provincia o dall’area metropolitana competente per territorio di residenza del richiedente”, sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione Puglia”;

            c) al comma 7, le parole: “al presidente della provincia o al sindaco dell’area metropolitana competente per territorio di residenza del richiedente”, sono sostituite dalle seguenti: “al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente”;

            d) al comma 7, l’ultimo periodo è soppresso;

            e) all’alinea del comma 8, le parole: “Presso gli enti competenti”, sono sostituite dalle seguenti: “Presso il Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente, con delibera di Giunta regionale” e le parole: “tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”;

            f) la lettera a) del comma 8, è sostituita dalla seguente: “a) un dirigente e un funzionario della Sezione competente, con funzioni rispettivamente di presidente e di segretario della commissione”;

            g) la lettera b) del comma 8, è soppressa;

            h) alla lettera c) del comma 8, le parole: “del Corpo Forestale dello Stato”, sono sostituite dalle seguenti: “designato dal Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia”;

            i) alla lettera d) del comma 8, le parole: “dalla ex facoltà di agraria dell’università degli studi”, sono sostituite dalle seguenti: “dal Dipartimento scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.) dell’Università degli Studi di Bari”;

            j) alla lettera g) del comma 8, la parola: “provinciale”, è sostituita dalla seguente: “regionale”;

            k) alla lettera h) del comma 8, le parole: “del centro di controllo micologico della azienda sanitaria locale competente per territorio”, sono sostituite dalle seguenti: “della Sezione promozione della salute e del benessere della Regione Puglia”;

            l) al comma 9, sono apportate le seguenti modifiche:

 

1) dopo le parole: “dei componenti”, sono aggiunte le seguenti: “, in prima convocazione o di due quinti in seconda convocazione. Le convocazioni sono notificate ai singoli componenti almeno due giorni prima della data stabilita per le riunioni, salvo decisioni di auto convocazione al termine di ogni seduta, che sarà opportunamente messa a verbale. In tale caso la convocazione viene sempre notificata ai componenti assenti. In caso di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti questi devono darne tempestiva e preventiva comunicazione. Tale informazione sarà riportata a verbale. Dopo la mancata e non giustificata partecipazione a tre sedute consecutive, il presidente può disporre la decadenza del componente, chiedendone la sostituzione, da formalizzarsi con prowedimento della Giunta regionale”;

2) le parole: “al compenso e”, sono soppresse;

3) le parole: “a valere sul bilancio degli enti competenti”, sono soppresse;

            m) al comma 10, sono apportate le seguenti modifiche:

            1) le parole: “in bollo”, sono soppresse;

            2) le parole: “al presidente della provincia o al sindaco dell’area metropolitana competente per territorio di residenza”, sono sostituite dalle seguenti: “al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente”;

            3) dopo le parole: “dell’attestato comprovante il superamento dell’esame di idoneità”, sono inserite le seguenti: “sostenuto ai sensi dell’articolo 12, comma 7”;

            n) al comma 11, le parole: “Assessorato alle risorse agroalimentari -Servizio alimentazione”, sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente”.

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 13 della l.r. 8/2015

1. All’articolo 13 della l.r. 8/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, le parole: “Area politiche per lo sviluppo rurale -Servizio alimentazione,” sono soppresse;

            b) al comma 2, le parole: “del Servizio regionale alimentazione”, sono sostituite dalle seguenti: “della Sezione competente della Regione Puglia”.

 

Art. 8

Modifica all’articolo 14 della l.r. 8/2015

1. All’articolo 14 della l.r. 8/2015 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 5, le parole: “durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole”, sono sostituite dalle seguenti: “al di fuori delle ore indicate al comma 1 bis dell’articolo 15”.

 

Art. 9

Integrazioni e modifiche all’articolo 15 della l.r. 8/2015

1. All’articolo 15 della l.r. 8/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1 bis. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita secondo i seguenti orari:

            a) gennaio dalle ore 6,30 alle 18,00;

            b) febbraio dalle ore 6,00 alle 18,30;

            c) marzo dalle ore 5,30 alle 19,00;

            d) aprile dalle ore 5,00 alle 19,30;

            e) maggio dalle ore 5,00 alle 19,30;

            f) giugno dalle ore 4,30 alle 21,00;

            g) luglio dalle ore 4,30 alle 21,00;

            h) agosto dalle ore 5,00 alle 20,30;

            i) settembre dalle ore 5,00 alle 19,30;

            j) ottobre dalle ore 5,30 alle 18,30;

            k) novembre dalle ore 6,00 alle 18,00;

            I) dicembre dalle ore 6,30 alle 17,30.”;

            b) al comma 2, le parole: “, sentiti gli enti competenti di cui all’articolo 8,’’, sono soppresse;

            c) al comma 3, le parole: “sentiti gli enti competenti”, sono soppresse.

 

Art. 10

Modifica all’articolo 16 della l.r. 8/2015

1. Al comma 1, dell’articolo 16 della l.r. 8/2015 le parole: “dalla Regione dalle province o dalle aree metropolitane, dal Corpo forestale dello Stato”, sono sostituite dalle seguenti: “dai Carabinieri forestali”.

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 17 della l.r. 8/2015

1. All’articolo 17 della l.r. 8/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 9, le parole: “dalle amministrazioni competenti al rilascio del tesserino di raccolta”, sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”;

            b) al comma 11 le parole: “provinciale o dell’area metropolitana competente per territorio”, sono sostituite dalla seguente: “regionale”.

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 22 della l.r. 8/2015

1. All’articolo 22 della l.r. 8/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, le parole: “l’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari -Servizio regionale alimentazione”, sono sostituite dalle seguenti: “La Sezione competente del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia”;

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Presso l’Assessorato all’Agricoltura è istituito apposito comitato tecnico per il monitoraggio delle attività inerenti la raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi, come disciplinato dalla presente legge. Detto comitato tecnico presieduto dall’Assessore all’agricoltura o da suo delegato, è composto da:

            a) un dirigente o un funzionario della Sezione competente;

            b) un rappresentante designato dal Comando Regione Carabinieri Forestali Puglia;

            c) dirigenti o funzionari degli enti parco nazionali e regionali (un componente per ogni ente parco);

            d) un esperto designato dal Dipartimento scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.) all’Università degli studi di Bari;

            e) un esperto designato dal Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente dell’Università degli studi di Foggia;

            f) un esperto designato dal Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali dell’Università del Salento;

            g) un esperto designato dalle associazioni micologiche di cui all’articolo 13.

 

Art. 13

Norma transitoria

1. Sino alla data di costituzione della Commissione d’esame di cui all’articolo 6 della presente legge, tutte le funzioni attribuite alla Commissione di cui all’articolo 12, comma 8, della l.r. 8/2015 sono svolte dalla Città metropolitana di Bari.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.