Art. 1
Finalità
1.
La Regione Puglia promuove l’innovazione tecnologica nei processi produttivi
dell’agricoltura moderna per conseguire il mantenimento di alti livelli delle
produzioni agricole con una maggiore efficienza dell’uso dei fattori produttivi,
attraverso politiche agricole che incentivino lo sviluppo di applicazioni in
agricoltura di tecnologie avanzate, promuovendo e sostenendo il miglioramento
della competitività dei sistemi agro-alimentari mediante l’utilizzo di tecniche
di precisione.
Art.
2
Definizioni
1.
Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce “Agricoltura di precisione
(AdP)” una gestione aziendale agricola, forestale e zootecnica, basata
sull’osservazione, la misura e la risposta dell’insieme di variabili
quanti-qualitative inter e intra-campo che intervengono nell’ordinamento
produttivo. Ciò al fine di definire, dopo analisi dei dati sito-specifici, un
sistema di supporto decisionale per l’intera gestione aziendale, con l’obiettivo
di ottimizzare i rendimenti nell’ottica di una sostenibilità avanzata di tipo
climatico e ambientale, economico, produttivo e sociale.
Art.
3
Piano
regionale per il trasferimento tecnologico, la ricerca e la qualificazione
professionale in materia di Agricoltura di precisione.
1
La Regione, in coerenza con le scelte delle politiche contemplate nella
programmazione agricola e con le linee guida del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per lo sviluppo dell’agricoltura di precisione
in Italia, promuove la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l’innovazione, la
tutela e la valorizzazione delle risorse agricole e ambientali e la
realizzazione di sinergie istituzionali, attraverso il Piano regionale per il
trasferimento tecnologico, la ricerca e la qualificazione professionale in
materia di Agricoltura di precisione.
2
Il Piano costituisce atto di indirizzo al quale la Regione Puglia si
attiene, relativamente alle attività di programmazione dei fondi europei e degli
investimenti nella sperimentazione e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche
innovative nel settore dell’Agricoltura di precisione.
3
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’agricoltura, risorse
agroalimentari, alimentazione, caccia e pesca e foreste, approva lo schema di
accordo quadro di collaborazione istituzionale per l’elaborazione del Piano con
le Università di Bari, del Salento e di Foggia ed il Politecnico di
Bari.
4.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Regione, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano di cui
al comma 1 il quale, redatto conformemente alle disposizioni comunitarie e
nazionali vigenti, prevede:
a) il sostegno all’innovazione tecnologica, da applicare in ambiti
agricoli, zootecnici e forestali rappresentativi della realtà territoriale, in
quanto finalizzato a consolidare livelli di competitività delle aziende del
settore al mercato globale;
b) i criteri di adozione, tra cui il livello di adattabilità ad aziende
agricole di tutti i tipi e di tutte le dimensioni;
c) l’uso efficiente in ambito agro-zootecnico e forestale delle risorse naturali
(biodiversità, acqua, suolo, energia);
d) il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del fattore lavoro
da parte degli imprenditori, nonché il miglioramento della qualità delle
condizioni di impiego in agricoltura;
e) la promozione di metodi di produzione agricola conservativa a basso
apporto di mezzi tecnici (concimi, antiparassitari, erbicidi) per la
salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza alimentare;
f) la promozione di metodi di gestione degli allevamenti zootecnici a
basso livello di emissioni clima alteranti e impiego di farmaci per la
salvaguardia dell’ambiente, del benessere animale e della sicurezza alimentare;
g) l’individuazione di linee prioritarie di ricerca, di azioni per il
trasferimento tecnologico e la formazione professionale nell’ambito
dell’Agricoltura di precisione;
h) lo sviluppo di un sistema informatico integrato per il trasferimento
tecnologico, l’analisi e il monitoraggio delle produzioni agricole, attraverso
strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione biotecnologia e
bioinformatica;
i) le modalità e le forme per l’affidamento della realizzazione di un
progetto pilota relativo alla promozione e allo sviluppo dell’Agricoltura di
precisione.
5.
La Giunta regionale provvede all’aggiornamento del Piano, quando ciò sia reso
necessario da nuove evoluzioni tecnologiche nel settore dell’Agricoltura di
precisione e, comunque, previa consultazione semestrale delle organizzazioni
professionali agricole.
Art.
4
Azione
di sostegno per lo sviluppo dell’Agricoltura di precisione
1
La Regione promuove la più attiva partecipazione degli imprenditori
agricoli e forestali, a prescindere dalle loro dimensioni e dalla loro
produzione, nelle varie fasi del sistema della conoscenza e dell’innovazione
agricola, anche al fine di valorizzare le competenze esistenti e di sostenere
forme di collaborazione fra imprese, enti di ricerca, istituzioni scientifiche,
consulenti, per migliorare le prestazioni e l’adattabilità della robotica e
delle altre tecnologie all’Agricoltura di precisione, affinché i finanziamenti a
favore della ricerca siano utilizzati in modo efficace nell’interesse
dell’agricoltura.
2
Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione
promuove la realizzazione di un Progetto pilota relativo alla promozione e allo
sviluppo dell’Agricoltura di precisione, tramite lo strumento del bando pubblico
in materia di ricerca e sviluppo nel campo dell’innovazione tecnica e
tecnologica, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all’articolo 3.
3
Il Progetto pilota di cui al comma 2 è finalizzato a rendere più agevole
il processo di trasferimento tecnologico e di qualificazione professionale per
lo sviluppo dell’Agricoltura di precisione e si articola nei seguenti temi,
intesi come un quadro comune per la descrizione delle proposte:
a) adattabilità delle tecnologie di Agricoltura di precisione su scala
aziendale e/o consortile;
b) gestione spaziale e temporale delle attività produttive attraverso
l’elaborazione di dati raccolti da diversi sensori e tecnologie come supporto
alle decisioni in agricoltura;
c) gestione delle attività produttive con tecnologie elettroniche e
informatiche per la registrazione, l’archiviazione, la consultazione e
l’utilizzo dei dati relativi a tutte le attività agricole;
d) impiego di “macchine intelligenti” in grado di modificare la propria
modalità operativa all’interno delle diverse aziende o comprensori di
riferimento;
e) azioni di informazione e formazione degli operatori agricoli e tecnici per il
trasferimento delle conoscenze e dei concetti basilari inerenti le tecnologie in
uso in Agricoltura di precisione;
f) valutazione dei benefici derivanti dallo sviluppo dell’Agricoltura di
precisione in termini di potenzialità produttive e di convenienza
ambientale-economica, nonché di incrementi e sviluppo di nuovi sbocchi
occupazionali;
g) realizzazione di campi dimostrativi presso le aziende agricole per la
promozione dell’Agricoltura di precisione;
h) individuazione di specifici fabbisogni di ricerca e innovazione per lo
sviluppo dell’Agricoltura di precisione.
4.
Il Progetto pilota è finalizzato alla individuazione di modelli
gestionali per il supporto decisionale automatizzato e semi-automatizzato,
basati su analisi dei costi-benefici delle soluzioni tecniche di Agricoltura di
precisione più idonee alle diverse realtà agricole regionali.
5.
I beneficiari del Progetto pilota sono partenariati costituiti da imprese
agricole singole o associate, consorzi, università, centri e istituti di ricerca
di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e
agroindustriale e dell’innovazione tecnologica.
Art.
5
Formazione
1
La diffusione e la padronanza dei sistemi applicativi dell’Agricoltura di
precisione costituiscono un obiettivo qualificante dei servizi di formazione
professionale, di consulenza aziendale e dei gruppi operativi per l’innovazione,
previsti nel Programma di sviluppo rurale.
2
La Regione Puglia promuove attività di formazione per l’introduzione di
strumenti e tecniche di Agricoltura di precisione per il miglioramento economico
e ambientale in ambito agricolo.
3
L’attività formativa, mirata ad avviare sistemi integrati di gestione
dell’attività agricola, è realizzata dalle associazioni di categoria ovvero da
soggetti autorizzati alla somministrazione di formazione in agricoltura.
Art.
6
Clausola
valutativa
1.
Dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente
una relazione dettagliata sugli effetti della legge stessa che descrive, in
particolare, lo stato di attuazione del Piano di cui all’articolo 3 e le
eventuali difficoltà riscontrate nella sua realizzazione.
Art.
7 (1)
Disposizioni
finanziarie
Agli
oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 4, nell’ambito delle
risorse disponibili della missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111158 è
destinata la dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2020, in termini
di competenza e cassa di euro 500 mila.
(1) Articolo sostituito dalla l.r.
26/2020, art. 10,
comma 1.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.