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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2018
Numero
55
Data
20/12/2018
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Disposizioni per il trasferimento tecnologico, la ricerca, la formazione e la qualificazione professionale in materia di agricoltura di precisione”
Note
Bollettino n. 161 Suppl. , pubblicato il 20-12- 2018
Allegati

 



Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia promuove l’innovazione tecnologica nei processi produttivi dell’agricoltura moderna per conseguire il mantenimento di alti livelli delle produzioni agricole con una maggiore efficienza dell’uso dei fattori produttivi, attraverso politiche agricole che incentivino lo sviluppo di applicazioni in agricoltura di tecnologie avanzate, promuovendo e sostenendo il miglioramento della competitività dei sistemi agro-alimentari mediante l’utilizzo di tecniche di precisione.

 

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce “Agricoltura di precisione (AdP)” una gestione aziendale agricola, forestale e zootecnica, basata sull’osservazione, la misura e la risposta dell’insieme di variabili quanti-qualitative inter e intra-campo che intervengono nell’ordinamento produttivo. Ciò al fine di definire, dopo analisi dei dati sito-specifici, un sistema di supporto decisionale per l’intera gestione aziendale, con l’obiettivo di ottimizzare i rendimenti nell’ottica di una sostenibilità avanzata di tipo climatico e ambientale, economico, produttivo e sociale.

 

Art. 3

Piano regionale per il trasferimento tecnologico, la ricerca e la qualificazione professionale in materia di Agricoltura di precisione.

1          La Regione, in coerenza con le scelte delle politiche contemplate nella programmazione agricola e con le linee guida del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo sviluppo dell’agricoltura di precisione in Italia, promuove la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l’innovazione, la tutela e la valorizzazione delle risorse agricole e ambientali e la realizzazione di sinergie istituzionali, attraverso il Piano regionale per il trasferimento tecnologico, la ricerca e la qualificazione professionale in materia di Agricoltura di precisione.

2          Il Piano costituisce atto di indirizzo al quale la Regione Puglia si attiene, relativamente alle attività di programmazione dei fondi europei e degli investimenti nella sperimentazione e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nel settore dell’Agricoltura di precisione.

3          Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’agricoltura, risorse agroalimentari, alimentazione, caccia e pesca e foreste, approva lo schema di accordo quadro di collaborazione istituzionale per l’elaborazione del Piano con le Università di Bari, del Salento e di Foggia ed il Politecnico di Bari. 

  4.       Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano di cui al comma 1 il quale, redatto conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, prevede:

            a) il sostegno all’innovazione tecnologica, da applicare in ambiti agricoli, zootecnici e forestali rappresentativi della realtà territoriale, in quanto finalizzato a consolidare livelli di competitività delle aziende del settore al mercato globale;

            b) i criteri di adozione, tra cui il livello di adattabilità ad aziende agricole di tutti i tipi e di tutte le dimensioni;

           c) l’uso efficiente in ambito agro-zootecnico e forestale delle risorse naturali (biodiversità, acqua, suolo, energia);

            d) il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del fattore lavoro da parte degli imprenditori, nonché il miglioramento della qualità delle condizioni di impiego in agricoltura;

            e) la promozione di metodi di produzione agricola conservativa a basso apporto di mezzi tecnici (concimi, antiparassitari, erbicidi) per la salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza alimentare;

            f) la promozione di metodi di gestione degli allevamenti zootecnici a basso livello di emissioni clima alteranti e impiego di farmaci per la salvaguardia dell’ambiente, del benessere animale e della sicurezza alimentare;

            g) l’individuazione di linee prioritarie di ricerca, di azioni per il trasferimento tecnologico e la formazione professionale nell’ambito dell’Agricoltura di precisione;

            h) lo sviluppo di un sistema informatico integrato per il trasferimento tecnologico, l’analisi e il monitoraggio delle produzioni agricole, attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione biotecnologia e bioinformatica; 

            i) le modalità e le forme per l’affidamento della realizzazione di un progetto pilota relativo alla promozione e allo sviluppo dell’Agricoltura di precisione.

5. La Giunta regionale provvede all’aggiornamento del Piano, quando ciò sia reso necessario da nuove evoluzioni tecnologiche nel settore dell’Agricoltura di precisione e, comunque, previa consultazione semestrale delle organizzazioni professionali agricole.

 

Art. 4

Azione di sostegno per lo sviluppo dell’Agricoltura di precisione

1          La Regione promuove la più attiva partecipazione degli imprenditori agricoli e forestali, a prescindere dalle loro dimensioni e dalla loro produzione, nelle varie fasi del sistema della conoscenza e dell’innovazione agricola, anche al fine di valorizzare le competenze esistenti e di sostenere forme di collaborazione fra imprese, enti di ricerca, istituzioni scientifiche, consulenti, per migliorare le prestazioni e l’adattabilità della robotica e delle altre tecnologie all’Agricoltura di precisione, affinché i finanziamenti a favore della ricerca siano utilizzati in modo efficace nell’interesse dell’agricoltura.

2          Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove la realizzazione di un Progetto pilota relativo alla promozione e allo sviluppo dell’Agricoltura di precisione, tramite lo strumento del bando pubblico in materia di ricerca e sviluppo nel campo dell’innovazione tecnica e tecnologica, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all’articolo 3.

3          Il Progetto pilota di cui al comma 2 è finalizzato a rendere più agevole il processo di trasferimento tecnologico e di qualificazione professionale per lo sviluppo dell’Agricoltura di precisione e si articola nei seguenti temi, intesi come un quadro comune per la descrizione delle proposte:

            a) adattabilità delle tecnologie di Agricoltura di precisione su scala aziendale e/o consortile;

            b) gestione spaziale e temporale delle attività produttive attraverso l’elaborazione di dati raccolti da diversi sensori e tecnologie come supporto alle decisioni in agricoltura;

            c) gestione delle attività produttive con tecnologie elettroniche e informatiche per la registrazione, l’archiviazione, la consultazione e l’utilizzo dei dati relativi a tutte le attività   agricole;

            d) impiego di “macchine intelligenti” in grado di modificare la propria modalità operativa all’interno delle diverse aziende o comprensori di riferimento;

            e) azioni di informazione e formazione degli operatori agricoli e tecnici per il trasferimento delle conoscenze e dei concetti basilari inerenti le tecnologie in uso in Agricoltura di precisione;

           f) valutazione dei benefici derivanti dallo sviluppo dell’Agricoltura di precisione in termini di potenzialità produttive e di convenienza ambientale-economica, nonché di incrementi e sviluppo di nuovi sbocchi occupazionali;

            g) realizzazione di campi dimostrativi presso le aziende agricole per la promozione dell’Agricoltura di precisione;

            h) individuazione di specifici fabbisogni di ricerca e innovazione per lo sviluppo dell’Agricoltura di precisione.

 

4.         Il Progetto pilota è finalizzato alla individuazione di modelli gestionali per il supporto decisionale automatizzato e semi-automatizzato, basati su analisi dei costi-benefici delle soluzioni tecniche di Agricoltura di precisione più idonee alle diverse realtà agricole regionali.

5.         I beneficiari del Progetto pilota sono partenariati costituiti da imprese agricole singole o associate, consorzi, università, centri e istituti di ricerca di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e agroindustriale e dell’innovazione tecnologica.

 

Art. 5

Formazione

1          La diffusione e la padronanza dei sistemi applicativi dell’Agricoltura di precisione costituiscono un obiettivo qualificante dei servizi di formazione professionale, di consulenza aziendale e dei gruppi operativi per l’innovazione, previsti nel Programma di sviluppo rurale.

2          La Regione Puglia promuove attività di formazione per l’introduzione di strumenti e tecniche di Agricoltura di precisione per il miglioramento economico e ambientale in ambito agricolo.

3          L’attività formativa, mirata ad avviare sistemi integrati di gestione dell’attività agricola, è realizzata dalle associazioni di categoria ovvero da soggetti autorizzati alla somministrazione di formazione in agricoltura.

 

Art. 6

Clausola valutativa

1. Dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione dettagliata sugli effetti della legge stessa che descrive, in particolare, lo stato di attuazione del Piano di cui all’articolo 3 e le eventuali difficoltà riscontrate nella sua realizzazione.

 

Art. 7 (1)

Disposizioni finanziarie

 Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 4, nell’ambito delle risorse disponibili della missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111158 è destinata la dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa di euro 500 mila.

(1) Articolo sostituito dalla l.r. 26/2020, art. 10, comma 1.

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.