Art. 1
Modifiche
all’articolo 3
della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14
1.
All’alinea del comma 1 dell’articolo 3
della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la virgola interposta tra le parole: “nonché gli edifici non
residenziali”, e le parole: “limitatamente a quelli”, è soppressa, e sono
inserite le seguenti: “o misti”;
b) dopo le parole: “a residenza e”, aggiungere la congiunzione: “/o”;
c) dopo le parole: “ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono aggiunte le
seguenti: “possono essere altresì ampliati, sempre nel limite del 20 per cento
della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 m3, gli edifici non
residenziali anche di volumetria superiore a 1000 m3.”.
Art.
2 *
Norma
interpretativa del comma 1 dell’articolo 4
della l.r.
14/2009
[1.
Il comma 1 dell’articolo 4
della l.r.
14/2009 deve essere interpretato nel senso che l’intervento
edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più
edifici a destinazione residenziale o non residenziale, puessere realizzato
anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse
dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza,
alle condizioni di cui all’articolo 5, comma 3, della medesima l.r. 14/2009 e
qualora insista in zona dotata delle urbanizzazioni primarie previste dalle
vigenti disposizioni normative, statali e regionali. ] (1)
(1) Articolo abrogato dalla l.r.
5/2019, art. 8, comma 1.
* La Corte costituzionale , con sentenza n. 70/2020 ,ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art.
3
Modifiche
all’articolo 4
della l.r.
14/2009
1.
All’articolo 4
della l.r.
14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “e non residenziali”, sono sostituite dalle
seguenti: “nonché gli edifici non residenziali o misti, limitatamente a quelli
di volumetria massima pari a 1000 m3;
b) al comma 1, le parole: “al medesimo uso preesistente legittimo o
legittimato”, sono sostituite dalle seguenti: “ai medesimi usi preesistenti
legittimi o legittimati”, e dopo le parole: “ovvero residenziale,”, sono
aggiunte le seguenti: “e/o a usi strettamente connessi con le residenze;
c) al comma 3 le parole: “nella stessa sagoma planimetrica
dell’esistente, le volumetrie in ampliamento”, sono sostituite dalle seguenti:
“all’interno della sagoma planimetrica dell’esistente, le volumetrie complessive
ricostruite;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis. Al fine di assicurare
un più adeguato livellamento e uniformità delle altezze, per gli interventi di
ricostruzione di cui al comma 3, da realizzare su aree per le quali lo strumento
urbanistico prescrive una altezza massima inferiore a quelle ammesse per le aree
confinanti aventi diversa destinazione urbanistica è consentito utilizzare il
maggiore valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini
a quella di pertinenza dell’edificio da demolire e ricostruire.”.
Art.
4
Modifica
all’articolo 5
della l.r.
14/2009
1. All’articolo5
della l.r.
14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “1° agosto 2017”, sono sostituite dalle
seguenti: “1° agosto 2018”;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3
bis. La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata
alla verifica dell’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti
a sostenere l’incremento del carico urbanistico. Qualora tale verifica abbia
esito negativo e le esigenze urbanizzative possano essere soddisfatte con
modalità semplificata, il comune può disporre il ricorso al procedimento di cui
all’articolo 28 del d.p.r. 380/2001 (Permesso di costruire convenzionato). In
tale ipotesi la convenzione, approvata con deliberazione di giunta comunale,
specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico,
che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del
titolo abilitativo.”.
Art.
5
Modifica
all’articolo 6
della l.r.
14/2009
1.
Al comma 1 dell’articolo 6
della l.r.
14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine della lettera b), dopo la parola: “legge;”, è aggiunta la proposizione
seguente: “è ammessa in ogni caso la realizzazione degli interventi di cui agli
articoli 3 e 4 nelle aree a standard urbanistici ex d.m. lavori pubblici
1444/1968, ove le norme tecniche di attuazione (NTA) dello strumento urbanistico
generale prevedano anche la realizzazione di nuove costruzioni;
b)
dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: “f bis) su immobili già oggetto di
interventi previsti dalla presente legge, per i quali sta stata interamente
utilizzata la premialità volumetrica consentita;”.
Art.
6
Modifica
all’articolo 7
della l.r.
14/2009
1.
Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 14/2009 le parole: “31 dicembre 2018”,
sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione