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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2018
Numero
9
Data
27/03/2018
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Note
Bollettino n. 45 , pubblicato il 30/03/2018
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Finalità

  1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell’Unione europea e con il proprio Statuto, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in accordo con i principi della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), sostiene l’agricoltura e lo sviluppo rurale mediante la diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale.
  2. La Regione promuove l’agricoltura sociale quale strumento finalizzato a consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, favorendo l’integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo, sociale, socio-sanitario, di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie, alle persone in stato di disagio e/o disabilità e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
  3. La Regione promuove, altresì, lo sviluppo e la qualità dell’offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale, attraverso la realizzazione di interventi innovativi da parte delle fattorie sociali, che costituiscono lo strumento per l’attuazione delle politiche di settore a sostegno dell’agricoltura sociale.
  4. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:

         a) agricoltura sociale, le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nei limiti fissati dall’articolo 2, comma 4, della I. 141/2015, dirette a realizzare:

                  1) l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della I. 381/1991, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

                 2) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere,  accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, all’inclusione sociale e lavorativa, alla ricreazione e ai servizi utili per la vita quotidiana;

                 3) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

               4) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio, attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;

  1. b) fattorie sociali, le imprese agricole e le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 4, della I. 141/2015, che esercitano le attività di agricoltura sociale di cui al presente comma e che risultano iscritte all’elenco di cui all’articolo 3.

2 Le attività di cui ai punti 2), 3) e 4), lettera a), comma 1 del presente articolo, esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della I. 141/2015, attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.

3 Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte dall’imprenditore agricolo in associazione con le cooperative sociali di cui alla I. 381/1991, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

4 Le fattorie sociali sono titolate a iscriversi nell’elenco di cui all’articolo 3 anche nelle forme giuridiche associate.

5 Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti locali competenti per territorio, con le aziende sanitarie territoriali, con i distretti socio-sanitari, con le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), in coerenza con i Piani sociali di zona e con il Piano regionale per le politiche sociali approvato dalla Regione ai sensi e per gli effetti della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia). Gli enti locali, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti le attività agricole e sociali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, imprenditori agricoli e istituzioni locali, al fine di sviluppare l’agricoltura sociale.

6 Con regolamento regionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 2, della l. 141/2015.

 

Art. 3

Elenco regionale delle fattorie sociali

  1. È istituito presso l’Assessorato regionale all’agricoltura e alle risorse agroalimentari l’elenco regionale delle fattorie sociali.
  2. Per l’iscrizione all’elenco il soggetto interessato presenta alla Regione Puglia una apposita istanza, completa delle informazioni sull’attività di agricoltura sociale di cui all’articolo 2, comma 1, realizzata, in corso di realizzazione o programmata.
  3. Con il regolamento regionale di cui al all’articolo 2, comma 6, sono definite le procedure e le modalità per l’iscrizione all’elenco, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.

Art. 4

Interventi di promozione e misure di sostegno

  1. La Regione promuove iniziative di sostegno dell’agricoltura sociale attraverso l’integrazione e la valorizzazione dei diversi fondi europei, nazionali e regionali e campagne di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e alla condivisione dei progetti di agricoltura sociale.
  2. La Regione, in sede di attuazione dei piani regionali di sviluppo rurale, incentiva la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell’agricoltura sociale. A tal fine la Regione, di concerto con le organizzazioni professionali agricole, promuove la costituzione di tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.
  3. La Regione promuove la costituzione delle reti regionali delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con l’Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali.
  4. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense di enti pubblici, scolastiche e ospedaliere, possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali.
  5. I comuni possono definire idonee modalità di presenza e specifiche misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
  6. La Regione, nell’ambito delle strategie per valorizzare la cosiddetta "filiera corta", promuove la commercializzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale.
  7. La Regione e gli enti locali prevedono criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell’ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli, ivi comprese quelle aventi a oggetto i beni confiscati a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria relativi ai delitti contro l’ordine pubblico.
  8. La Regione promuove l’utilizzo da parte degli operatori dell’agricoltura sociale dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 5

Procedure per l’esercizio dell’agricoltura sociale

  1. Le fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3 inviano al comune, dove hanno sede i fabbricati da utilizzare per le relative attività, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di agricoltura sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 6.
  2. La fattoria sociale comunica al comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro trenta giorni dall’avvenuta variazione.
  3. Il comune trasmette alle strutture organizzative competenti, rispettivamente, in materia di agricoltura e servizi sociali, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche al fine di consentire il monitoraggio delle attività di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d).

Art. 6

Utilizzo degli immobili per le attività di agricoltura sociale

  1. Possono essere utilizzati per le finalità delle presenti disposizioni i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, destinati dagli imprenditori agricoli all’esercizio delle attività di agricoltura sociale, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).
  2. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali di cui al comma 1, destinati all’esercizio delle attività di agricoltura sociale, mantengono a tutti gli effetti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 della I. 141/2015, il riconoscimento della ruralità, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
  3. Possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, finalizzati alle attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle disposizioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici vigenti.
  4. Gli interventi di cui al comma 3 consistono nell’ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l’adeguamento dei vani e dei percorsi alla normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche.
  5. Il recupero, il restauro e l’ampliamento devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche delle zone interessate e in conformità al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR).

Art. 7

Formazione

    1.       La Regione Puglia, avvalendosi dell’Assessorato alla formazione e lavoro, prevede disposizioni  specifiche atte a garantire che gli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari, e le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 4 della I. 141/2015, che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), acquisiscano una specifica formazione.

  2)           La formazione è erogata dagli enti accreditati dalla Regione Puglia, sulla base dei criteri definiti nelle linee guida elaborate dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 9 e approvate dalla Giunta regionale.

Art. 8

Contrassegno delle fattorie sociali

  1. È istituito il contrassegno delle fattorie sociali di Puglia.
  2. Il contrassegno è approvato dalla Regione e reca la dicitura "Fattoria sociale di Puglia" e la denominazione o l’identificazione dell’attività svolta fra quelle di cui all’articolo 2, comma 1.
  3. L’uso del contrassegno è concesso alle fattorie sociali che ne fanno richiesta ed è subordinato al mantenimento del requisito di iscrizione all’elenco regionale di cui all’articolo 3.
  4. Con il regolamento regionale di cui al all’articolo 2, comma 6, sono disciplinate le modalità di concessione e d’uso del contrassegno.

Art. 9

Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale

1. È istituito, presso l’Assessorato regionale all’agricoltura e alle risorse agroalimentari l’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) elaborazione di linee guida per la definizione di criteri omogenei per il riconoscimento delle attività da prevedere nei progetti di agricoltura sociale;

         b) proposizione di iniziative finalizzate alla promozione della diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale, ivi comprese quelle per la costituzione delle reti regionali delle fattorie sociali;

       c) predisposizione dei criteri per la definizione dei percorsi formativi e degli operatori dell’agricoltura sociale;

      d) monitoraggio delle attività, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

      e) integrazione dei dati relativi alle esperienze di agricoltura sociale con l’Osservatorio regionale delle politiche sociali;

       f) proposizione di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative della Regione e degli enti locali;

       g) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell’agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale;

       h) proposizione di azioni finalizzate alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti e all’inquadramento di modelli efficaci;

       i) raccolta e valutazione e diffusione dei risultati delle attività di sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale per lo sviluppo e la qualità dell’offerta dei servizi sociali;

        j) inquadramento di modelli efficaci e diffusione di buone prassi.

2. L’Osservatorio è composto da:

         a) quattro rappresentanti della Regione, di cui uno competente in materia di agricoltura, uno in  materia di servizi sociali, uno in materia di servizi sanitari e uno in materia di lavoro e formazione professionale;

           b) un rappresentante del sistema penitenziario;

          c) un rappresentante dei comuni, designato dall’ANCI regionale;

         d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle organizzazioni medesime;

        e) un rappresentante della Puglia per la rete nazionale fattorie sociali;

        f) un rappresentante della Puglia per il Forum nazionale dell’agricoltura sociale;

       g) un rappresentante delle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro, individuato dal Forum regionale del Terzo settore;

       h) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione sociale, designato dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.

3 I compiti di segreteria dell’Osservatorio sono svolti dall’Assessorato regionale all’agricoltura e alle risorse agroalimentari.

4 L’Osservatorio fissa le proprie modalità di funzionamento adottando un regolamento interno.

5 Al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione dei componenti all’Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 10

Vigilanza e controllo

  1. I comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per l’attività di agricoltura sociale sono addetti al controllo e ai relativi accertamenti per le materie di propria competenza, per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa.
  2. Resta ferma la competenza dei soggetti indicati dalla normativa statale e regionale per i controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.
  3. I rapporti di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), redatti dai soggetti indicati al comma 1, sono trasmessi all’autorità comunale competente.
  4. I comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, relazione sull’attività di controllo svolta nell’anno precedente.

Art. 11

Sanzioni amministrative pecuniarie

  1. Chiunque eserciti attività di agricoltura sociale senza l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

2. Chiunque eserciti attività di agricoltura sociale senza aver effettuato la SCIA di cui all’articolo 5 è

soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

3 L’utilizzo del contrassegno in difformità a quanto previsto dall’articolo 8 e dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 6.000.

4 Per quanto non espressamente previsto dalla presenti norme si applicano le disposizioni della I. 689/1981.

5 I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3 affluiscono al bilancio regionale; i proventi delle sanzioni di cui al comma 2 affluiscono al bilancio dei comuni territorialmente competenti.

Art. 12

Sospensione e cessazione dell’attività

  1. Nel caso di accertamento della violazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, la struttura regionale competente sospende l’esercizio dell’attività di agricoltura sociale fino all’avvenuta iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4.
  2. Nel caso di accertamento della violazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, il comune sospende l’esercizio dell’attività di agricoltura sociale fino all’avvenuto inoltro della SCIA.
  3. Alla reiterazione delle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 11 consegue un provvedimento che impone la cessazione definitiva dell’attività di agricoltura sociale, emanato dalle amministrazioni competenti.
  4. Ulteriori modalità applicative dell’articolo 12 possono essere previste con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 1.

Art. 13

Monitoraggio e valutazione

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presenti disposizioni e ne riferisce a cadenza biennale alle competenti Commissioni consiliari permanenti con apposita relazione in cui sono riportati in particolare:

  1. a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3;
  2. b) le attività svolte dall’Osservatorio di cui all’articolo 9;
  3. c) gli interventi di sostegno di cui all’articolo 4 attivati dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

Art. 14

Norme transitorie

1. Con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 6, sono stabilite le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori dell’agricoltura sociale che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, i quali, entro il termine di un anno dalla data suddetta devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti disposizioni, nonché dalle norme per il riconoscimento di operatore sociale per chi intenda avviare l’attività di agricoltura sociale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione