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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2019
Numero
15
Data
28/03/2019
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
“Modifica della legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica)”.
Note
Bollettino n. 36, pubblicato il 01/04/2019
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 28

1. Alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

            a) la lettera c) dell’articolo 2 è abrogata;

            b) al comma 2 dell’articolo 3, le parole da: “Qualora tali soggetti” a: “corrispondente ente gestore.”, sono sostituite dalle seguenti: “Qualora tali soggetti esercitano la propria attività all’interno di aree naturali protette, il contributo alla realizzazione delle misure di prevenzione è concesso previo parere tecnico di conformità ai propri regolamenti rilasciato dal corrispondente ente gestore.

            c) al comma 3 dell’articolo 3, dopo le parole: “misure di prevenzione”, sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di settore, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura, fatta salva l’eventuale diversa applicazione del regime di aiuti di Stato, previa notifica del regime stesso alla Commissione europea, per la prevenzione da danni prodotti da animali protetti di cui alla direttiva uccelli 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva habitat 92/43/CEE e s.m.i. del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ovvero per gli interventi di prevenzione in aree protette”;

            d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Art. 4

Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica

1          Ai fini della tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, della migliore gestione del patrimonio zootecnico, della tutela del suolo, della selezione biologica, nonché per motivi sanitari, la Regione promuove, nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 31 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), misure di controllo selettivo della fauna selvatica, esercitate prioritariamente con il ricorso a metodi ecologici.

2. In caso di verifica dell’inefficacia di detti metodi ecologici la Regione, su parere dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e comunque nel rispetto delle norme nazionali di attuazione della direttiva “habitat” 92/43/CEE e s.m.i., può autorizzare piani di abbattimento.

3          Tutte le misure di controllo sono realizzate dalla Regione o sotto il coordinamento della stessa, su parere dell’ISPRA.

4          Gli ambiti territoriali di caccia a supporto dell’azione regionale, nonché gli organismi di gestione delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 sono autorizzati ad acquistare e a detenere gabbie e reti, nonché altri mezzi necessari per la realizzazione degli interventi finalizzati a dette attività di controllo.”;

 

            d) l’articolo 5 è abrogato;

            e) dopo il comma 2 dell’articolo 8 è inserito il seguente: “2 bis. Gli indennizzi vengono corrisposti nel rispetto delle disposizioni nazionali, di cui all’articolo 26 della l. 157/1992, ed europee di settore, con particolare riferimento al regolamento (UE) 1408/2013, in materia di aiuti in regime di “de minimis” nel settore agricolo e al regolamento (UE) 717/2014 in materia del regime “de minimis” nel settore dell’acquacoltura, fatta salva l’eventuale diversa applicazione del regime di aiuti di Stato, previa notifica del regime stesso alla Commissione europea, per i danni prodotti da animali protetti di cui alle direttive “uccelli” 2009/147/CE e “habitat” 92/43/ CEE e s.m.i. ovvero per i danni prodotti da fauna selvatica in aree protette.”;

            f) al comma 1 dell’articolo 11, dopo le parole: “della fauna selvatiche”, sono aggiunte le seguenti: “e delle norme nazionali di attuazione”;

            g) il comma 3 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: “3. Il contributo finanziario di cui al comma 2 copre l’intera spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi di prevenzione, nel limite delle disposizioni nazionali, di cui all’articolo 26 della l. 157/1992, ed europee di settore, con particolare riferimento al regolamento (UE) 1408/2013, in materia di aiuti in regime di “de minimis” nel settore agricolo e al regolamento (UE) 717/2014 in materia del regime “de minimis” nel settore dell’acquacoltura, fatta salva l’eventuale diversa applicazione del regime di aiuti di Stato, previa notifica del regime stesso alla Commissione europea, per i danni prodotti da animali protetti di cui alle direttive uccelli 2009/147/CE e habitat 92/43/CEE e s.m.i. ovvero per i danni prodotti da fauna selvatica in aree protette.”;

            h) al comma 3 dell’articolo 14, dopo le parole: “imprese agricole”, sono aggiunte le seguenti: “e di acquacoltura”.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.