Art. 1
Finalità
1. La Regione in considerazione dell’emergenza Covid-19 con
le presenti disposizioni adotta misure straordinarie di sostegno alle attività
produttive, ubicate sul territorio regionale, del settore lattiero – caseario
che versa in una situazione di oggettiva difficoltà.
Art. 2
Misure straordinarie per
gli allevatori
1. La Regione eroga in favore degli allevatori con sede in
Puglia, a compensazione del danno derivante dal calo del fatturato per effetto
dell’emergenza Covid-19, un aiuto a fondo perduto calcolato in base alla
consistenza dei capi grossi presenti in allevamento alla data del 29 febbraio
2020.
2. Gli aiuti disciplinati dalla presente legge sono concessi
con le modalità e nei limiti del mutato quadro delle misure di aiuti di Stato, a
sostegno dell’economia, nell’attuale emergenza del Covid-19.
3. La Giunta regionale adotta, entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, apposita deliberazione per la
definizione delle modalità attuative dell'aiuto.
Art. 3
Misure
straordinarie per i caseifici
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è consentito
fino al 30 settembre 2020, il conferimento di siero e dei sottoprodotti a base
di latte derivanti dalle lavorazioni lattiero-casearie, quali sottoprodotti di
origine alimentare (SOA) presso gli impianti termoelettrici alimentati a biogas
con nesso agricolo già autorizzati in Puglia alla fermentazione o co
fermentazione anaerobica ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003,n.387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità), in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai
medesimi impianti contenuta nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del
d.lgs. 387/2003,a condizione che questi abbiano ricevuto dall’autorità sanitaria
competente il riconoscimento condizionato ai sensi del regolamento (CE) 21
ottobre 2009, n. 1069/2009/CE (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e
ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)), ai fini
dello smaltimento di cui all’articolo 14, lettera f), del medesimo
regolamento.
2. Per il conferimento del siero e dei sottoprodotti della
lavorazione del latte di cui al comma 1, il gestore dell’impianto termoelettrico
è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria di riconoscimento
condizionato ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009, secondo le modalità che
verranno definite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. Sono fatte salve la potenzialità energetica e le
prescrizioni già contenute nelle singole autorizzazioni uniche con nesso
agricolo rilasciate ai sensi del d.lgs. 387/2003.
4. Per le modalità operative indicate all’articolo 3, il
di gestato prodotto dagli impianti autorizzati rientra nella classificazione di
“digestato agroindustriale”, prevista dall’articolo 22, comma 3, del decreto del
ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016
(Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque
reflue,nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato). Per
lo spandimento agronomico devono pertanto essere rispettate tutte le condizioni
prescritte dalla norma di settore attualmente in vigore.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non comportano
spesa a carico del bilancio regionale.
6. La Regione eroga un aiuto a fondo perduto in favore
dei trasformatori con sede in Puglia che ritirano il latte pugliese, sulla base
dei prezzi praticati sino a febbraio 2020, esclusivamente dagli allevatori con
attività ubicate sul territorio regionale.
7. Per la concessione dei contributi di cui al comma 6,
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2,commi 2 e 3.
Art. 4 (1)
Norma
finanziaria
1 Per le finalità di cui alla presente legge, nel
bilancio regionale vincolato, nell’ambito della missione 14, programma 5, titolo
2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2020, in
termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.
2 Alla copertura finanziaria si provvede mediante lo
stanziamento nel bilancio di previsione 2020-2022 in parte spesa sul capitolo
“Patto per la Puglia FSC 2014-2020 Sviluppo e competitività delle imprese”
collegato in parte entrata al capitolo 4032420 “FSC 2014-2020. Patto per lo
sviluppo della Regione Puglia.
(1) Articolo sostituito dallal.r.
26/2020, art. 8,
comma1.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.