Art. 1
Modifiche all’articolo
6 della legge
regionale 14 dicembre 2011, n. 37
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge
regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della
polizia locale), le parole: “quindici addetti” sono sostituite dalle parole:
“sette addetti”.
Art. 2
Modifica dell’articolo 8
della l
r. 37/2011
*2. L’articolo 8
della l
r. 37/2011 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 (Configurazione del corpo o servizio di polizia
locale)
1. Il corpo o servizio di polizia locale non può
costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può
essere posto alle dipendenze del dirigente o del responsabile di diverso settore
amministrativo.
2. I corpi e i servizi di polizia locale sono i
destinatari e i titolari della funzione di polizia locale che esercitano in
forma esclusiva ai sensi della normativa vigente.
3. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio
di polizia locale ha piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento
delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del
rispettivo corpo o servizio.
* Comma così erroneamente numerato dal BUR
n. 26 suppl. del 28/02/2020.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 27 FEB. 2020