IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO
l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come
modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale N°
903 del 11/06/2020 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
CAPO
I
Disposizioni
generali
Art. 1
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) dTpa: vaccino anti-difterite, tetano e pertosse acellulare;
b) DVR: Documento di Valutazione del Rischio;
c) Medico Competente: medico di cui al D.Lgs. 81/2008;
d) MPRV: vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e varicella;
e) OS: Operatori Sanitario e studenti di corsi di laurea dell’area
sanitaria;
f) PNPV: Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale;
g) UO: Unità Operativa.
Art.
2
Finalità
1. Il presente Regolamento
definisce le modalità operative per l’esecuzione delle vaccinazioni indicate dal
PNPV negli OS e la conseguente idoneità allo svolgimento della mansione e della
specifica attività.
2. L’atto vaccinale, inclusa la
somministrazione del vaccino, è trattamento sanitario e, pertanto, nel rispetto
dell’art. 32 della Costituzione, necessita del consenso informato dell’utente.
Art.
3
Obblighi degli OS
1. Ai sensi dell’art. 1
della legge
regionale 19 giugno 2018, n. 27, il mancato consenso alle vaccinazioni
indicate nei vigenti Piani vaccinali nazionali e regionali, in assenza di
immunità naturale, determina la non idoneità alle attività per le quali il
presente Regolamento e/o il DVR prevedono la necessità di un’immunizzazione
naturale o indotta. L’assegnazione di operatori non immuni a strutture a basso
rischio tiene conto della possibilità di contatti con strutture a rischio più
elevato.
2. Ai sensi dell’art. 2
della L.R.
27/2018 è previsto l’esonero dall’obbligo vaccinale per accertati e
attestati motivi di ordine medico, fermo restando il giudizio di idoneità
attribuito dal medico competente sulla base del DVR.
CAPO
II
Vaccinazioni indicate per i soggetti a
rischio per esposizione professionale
Art.
4
Epatite
B
1. A tutti gli OS che
risultano non immuni è effettuata la vaccinazione anti-epatite B secondo le
indicazioni dei vigenti Piani vaccinali nazionali e regionali.
2.
Nel caso di soggetto non rispondente alla vaccinazione,
nell’impossibilità di raggiungere l’immunocompetenza avendo esperito l’intero
protocollo vaccinale per la protezione dall’epatite B, il medico competente
valuta la necessità di prescrizioni specifiche tese alla minimizzazione del
rischio infettivo.
3.
L’evenienza di rifiuto immotivato della vaccinazione da parte del
lavoratore rappresenta un fattore che pregiudica il giudizio di idoneità
all’attività.
Art.
5
Morbillo, Parotite, Rosolia,
Varicella
1.
La vaccinazione anti-morbillo, parotite, rosolia e varicella degli OS
suscettibili va effettuata come indicato nei vigenti Piani vaccinali nazionali e
regionali.
2.
I reparti ad alto rischio, dove vengono soccorsi e ricoverati soggetti
affetti da morbillo, parotite, rosolia e varicella in fase contagiosa, anche
solo sospetti, e quelli dove vengono ricoverati pazienti in condizioni di
ridotta immunocompetenza, sono le UO di oncologia, ematologia, radioterapia,
neonatologia, ostetricia, pediatria, malattie infettive, emergenza-urgenza e
pronto soccorso, terapia intensiva e rianimazione, le UO dove vengono eseguiti
trapianti o gestiti pazienti trapiantati, le UO dove vengono trattati pazienti
dializzati, le UO ove vengano trattati altri pazienti immuno-compromessi. Sono,
altresì, da considerarsi ad alto rischio di trasmissione di queste malattie
infettive le strutture ambulatoriali/consultoriali dove vengono assistite donne
in gravidanza e bambini, nonché i servizi vaccinali.
3.
Nelle strutture di cui al comma 2 che precede non può essere assegnato un
lavoratore non immune alle malattie infettive di cui al presente articolo. In
assenza di documentazione scritta di avvenuta vaccinazione con almeno due dosi
di vaccino MPRV o di documentata pregressa malattia, il rifiuto immotivato della
vaccinazione da parte del lavoratore rappresenta un fattore che pregiudica il
giudizio di idoneità all’attività nelle strutture sopraindicate.
4.
In presenza di documentate controindicazioni alla somministrazione del
vaccino, secondo quanto previsto dalla Guida alle Controindicazioni alle
Vaccinazioni emanata dal Ministero della Salute, il medico competente valuta la
necessità di prescrizioni specifiche tese alla minimizzazione del rischio
infettivo.
Art.
6
Difterite,
Tetano, Pertosse
1.
In un OS mai vaccinato o con storia vaccinale non nota, va eseguito il
ciclo primario con dTpa, secondo le indicazioni contenute nei vigenti Piani
vaccinali nazionali e regionali in merito alla vaccinazione primaria e ai
successivi richiami nella popolazione generale e nelle categorie con condizioni
di rischio individuate.
2.
Il ciclo primario e il richiamo decennale della vaccinazione
anti-tetanica, nelle combinazioni disponibili con le componenti anti-difterica e
anti-pertosse, costituiscono requisito per l’idoneità lavorativa per tutti gli
operatori sanitari.
3.
L’evenienza di rifiuto immotivato della vaccinazione da parte del
lavoratore rappresenta un fattore che pregiudica il giudizio di idoneità
all’attività.
4.
In presenza di documentate controindicazioni alla somministrazione del
vaccino, secondo quanto previsto dalla Guida alle Controindicazioni alle
Vaccinazioni emanata dal Ministero della Salute, il medico competente valuta la
necessità di prescrizioni specifiche tese alla minimizzazione del rischio
infettivo.
Art.
7
Influenza
1.
La vaccinazione antinfluenzale va effettuata annualmente da tutti gli OS.
2.
L’evenienza di rifiuto della vaccinazione da parte del lavoratore
comporta da parte del medico competente la necessità di disporre prescrizioni
specifiche tese alla minimizzazione del rischio infettivo.
Art.
8
Tubercolosi
1.
Ai sensi degli
articoli 2, 17, 279 e 304 del D.Lgs. 81/2008, la necessità della profilassi
vaccinale anti-tubercolosi è stabilita dal DVR sulla base della frequenza di
casi di tubercolosi multi-farmacoresistente ricoverati presso le diverse UO
oltre che a livello dell’intera struttura sanitaria.
CAPO
III
Ulteriori
indicazioni
Art.
9
Esecuzione, registrazione e trasferimento
dei dati
1.
L’esecuzione delle vaccinazioni e degli eventuali test di screening è a
carico del servizio del medico competente, secondo quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008.
2.
I dati delle vaccinazioni e degli eventuali test sierologici effettuati,
gli attestati di esonero, il dissenso informato e le motivazioni del rifiuto
sono inseriti nella cartella personale della sorveglianza sanitaria del
lavoratore.
3.
Il medico competente o altro personale individuato per la vaccinazione
degli OS cura la registrazione dei dati nell’anagrafe vaccinale regionale
informatizzata.
4.
Tutti i dati personali raccolti nel corso delle attività di cui al
presente regolamento sono gestiti secondo le previsioni della vigente normativa
sulla privacy e sulla sicurezza del trattamento dei dati.
CAPO
IV
Segnalazioni,
Sanzioni, Norme finali
Art.
10
Segnalazione da parte del medico
competente, Sanzioni
1.
In caso di
rifiuto immotivato del lavoratore alle vaccinazioni di cui ai precedenti
articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, il medico competente,
contestualmente alla trasmissione del giudizio di idoneità, informa le direzioni
generale e sanitaria dell’azienda di appartenenza, ai fini dell’aggiornamento
del fascicolo personale dell’OS e dell’irrogazione della sanzione, secondo
quanto previsto dall’art. 5
della L.R.
27/2018.
Art.
11
Aggiornamento
DVR
1.
Il Documento aziendale di Valutazione del
Rischio va aggiornato alla luce di quanto previsto dal presente Regolamento.
Art.
12
Norma
transitoria
1.
Nelle more
dell’attivazione di una specifica funzionalità nell’anagrafe vaccinale regionale
informatizzata, il medico competente, o altro personale individuato per la
vaccinazione degli OS cura, la registrazione dei dati utilizzando il modulo
Allegato 1 al presente Regolamento.
Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.