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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2021
Numero
10
Data
26/05/2021
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Interventi a favore dei soggetti fragili per l’accesso all’istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati”
Note
Allegati
Nessun allegato

 



CAPO I
Accesso all’istituto di Amministrazione di sostegno
dei soggetti fragili

 


Art.  1
Finalità


1.  La Regione Puglia nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno emodifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni edi inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e in armonia con quantoprescritto dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per ladignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)detta norme per la promozione, la valorizzazionee l’organizzazione dell’amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene promuovendo percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell’Istitutodell’amministratore di sostegno.


2. La Regione Puglia, pertanto al fine di promuovere le politiche sociali finalizzate alla tutela delle persone fragili, istituisce un fondo per l’attività disostegno a supporto della fragilità patologica ed economica, finalizzato a sostenere il ricorso all’istituto dell’Amministrazione di sostegno da parte del Giudice tutelare per le persone prive di reddito e di beni immobili.

 

Art.  2
Modalità di assegnazione dei contributi


1.  L’intervento finanziario della Regione può essere richiesto dai Comuni di residenza del beneficiario di procedura tutelare o dai Comuni indicati nel pronunciamento del Giudice tutelare a seguito di istanza dell’Amministratore di sostegno corredata dal provvedimento del Giudice.


2.  L’intervento finanziario, [ così come quantificato dal Giudice tutelare,] (1) è assegnato sino all’importo massimo di euro mille annuo, allorquando per motivi patrimoniali e reddituali dell’amministrato, il Giudice ha constatato l’impossibilità di riconoscere un compenso all’Amministratore di sostegno.

3.  Ciascun Amministratore di sostegno può presentare ai Comuni richieste di intervento economico alla Regione sino a un massimo di cinque procedure e, comunque, non può accedere al contributo regionale in caso di rapporto di parentela con l’amministrato.


4.  Il contributo finanziario è assegnato in base all’ordine cronologico delle presentazioni delle richieste da parte dei Comuni al Servizio Accessibilità dei Servizi sociali e Contrasto alla povertà del Dipartimento della Salute della Regione Puglia.


5.  I Comuni sono tenuti a inoltrare la richiesta alla Regione Puglia entro venti giorni dalla data del recepimento dell’istanza da parte dell’Amministratore di sostegno.

(1) Parole soppresse dalla l.r. 25/2021,art. 15, comma 1.

 

Art.  3
Norma finanziaria


1.  Per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 1, comma 2, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 250 mila con copertura a valere sullo stanziamento del “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1.


2.  Per gli esercizi successivi si provvede nell’ambito degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancioannuali e pluriennali.


3.  Il fondo, di cui al comma 1, rappresenta un sostegno di natura sociale e, conseguentemente, non determina l’insorgenza di obblighi in capo alla Regione e può essere utilizzato sino a esaurimento dello stanziamento annuale.

 

CAPO II
Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati

 

Art.  4
Interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati


1.  La Regione Puglia, nel rispetto della vigente normativa statale e nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 882 e 883, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - legge di stabilità 2020), provvede al rimborso, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte in favore di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), in ragione della loro funzione.

2.  Il contributo finanziario è assegnato, in base all’ordine cronologico delle presentazioni delle richieste, dalla struttura regionale competente in materia diservizisociali. La Giunta regionale con propria deliberazione fissa le modalità di presentazione delle istanze e di erogazione dei rimborsi.

3.  Per l’attuazione del presente articolo è stanziata, per l’esercizio finanziario 2021, la somma di euro 80 mila in termini di competenza e cassa nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, con copertura a valere sullo stanziamento del “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.