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Legge Vigente

Anno
2021
Numero
3
Data
24/03/2021
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Modifica all’articolo 6 della legge regionale 30 luglio2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e disposizioni in materia di prezzario regionale delle opere pubbliche
Note
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifiche all’articolo 6 della l.r. 14/2009


1.   La lettera c) bis del comma 2 dell’articolo 6  della legge regionale 30 luglio2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) è abrogata.


Art. 2

Disposizioni in materia di prezzario regionale opere pubbliche


1.   Al fine di garantire l’adeguamento in materia di sicurezza e salute nell’ambito delle misure anti Covid-19 nonché in attuazione dell’articolo 8, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per le voci del prezzario regionale delle opere pubbliche è disposto un aumento pari al 2 per cento delle attuali spese generali. La presente disposizione si applica limitatamente ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del d.l. 76/2020 e a quelli consegnati successivamente a tale data, fino al permanere dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



 
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