Art. 1
Modifiche all’articolo 6
della l.r.
14/2009
1. La lettera c) bis del comma 2 dell’articolo
6
della legge
regionale 30 luglio2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale) è abrogata.
Art. 2
Disposizioni in materia di prezzario regionale opere pubbliche
1. Al fine di garantire l’adeguamento in
materia di sicurezza e salute nell’ambito delle misure anti Covid-19 nonché in
attuazione dell’articolo 8, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per le
voci del prezzario regionale delle opere pubbliche è disposto un aumento pari al
2 per cento delle attuali spese generali. La presente disposizione si applica
limitatamente ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore
del d.l. 76/2020 e a quelli consegnati successivamente a tale data, fino al
permanere dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.