La presente legge è stata abrogata dall'art.
12, comma 1, lettera u), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art.
12, L.R. n. 32/1999.
Art. 1
Finalità.
[In coerenza con il
Piano regionale di sviluppo la Regione Puglia, con la presente legge, si propone
di attuare un programma poliennale, per la tutela, il consolidamento e lo
sviluppo della cooperazione giovanile nel settore agricolo forestale -
zootecnico - vivaistico.
Il programma approvato dal Consiglio regionale
entro il 30 aprile ha inizio nell'anno 1986 ed ha durata triennale,
corrispondente al bilancio pluriennale della Regione] .
Art. 2
Beneficiari del programma.
[Beneficiarie del
presente programma sono le cooperative agricole giovanili regolarmente
costituite con una percentuale non inferiore al 60% di soci in età compresa fra
i 18 e i 35 anni.
Le cooperative di cui al primo comma possono
essere costituite da giovani iscritti nelle liste di collocamento in attesa di
occupazione, qualunque sia la qualifica o il titolo di studio posseduto, da
lavoratori agricoli, mezzadri, coloni e coltivatori diretti.
Possono divenire soci di puro capitale province, comuni ed
enti che conferiscono terreni o altri beni alle Cooperative].
Art. 3
Articolazione del programma.
[Il programma indica i criteri di
priorità e si articola attraverso agevolazioni per:
a) l'acquisto di aziende agrarie e/o di fondi rustici;
b) l'attuazione di piani aziendali di sviluppo;
c) l'operatività nella fase di primo avviamento;
d) l'acquisto delle dotazioni aziendali ed altre
spese di gestione;
e) l'affitto di aziende agrarie e/o di fondi
rustici.
Il programma prevede altresì la concessione di
garanzie fideiussorie.
Le cooperative, per accedere ai benefici della presente legge,
devono presentare domanda e relativa documentazione entro il 31 luglio
all'Assessorato regionale all'agricoltura.
La Giunta regionale assegnerà le provvidenze entro il 30
novembre].
Art. 4
Vigilanza e
controllo.
[La Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore all'agricoltura, dispone la cessazione o la revoca dei contributi
concessi nei seguenti casi:
a) quando risulti che non siano stati rispettati i tempi di
esecuzione dell'iniziativa, previsti nell'atto di concessione, fatte salve le
cause di forza maggiore;
b) quando vengano accertate gravi irregolarità nella
contabilizzazione della spesa;
c) quando vengano meno i requisiti previsti per l'ottenimento
dei benefici.
La revoca della concessione comporta il recupero della somma
eventualmente erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente].
Art. 5
Tipologia degli aiuti.
[Il regime di aiuti per
attuare gli interventi ammessi è il seguente:
1) acquisto di aziende agrarie e/o di fondi
rustici:
concessione del concorso regionale sui mutui a
tasso agevolato fino a 30 anni e per il 100% del prezzo ritenuto congruo,
applicando a carico dei beneficiari il tasso stabilito ai sensi del primo comma
dell'art. 3 della L.R. 9 giugno 1980, n. 66. Con decorrenza dalla data di
acquisto, per il periodo di preammortamento, che non potrà superare 6 mesi e per
i successivi quattro anni, il concorso regionale è pari alla differenza tra il
tasso di riferimento del credito agrario e il tasso minimo previsto dalla legge
posto a carico del beneficiario.
2) attuazione dei piani aziendali di sviluppo:
per l'attuazione dei piani aziendali di sviluppo
che prevedano l'utilizzazione di terre obiettivamente definibili incolte,
abbandonate o insufficientemente coltivate, anche se non pervenute attraverso le
procedure di cui alla L.R. 17 luglio 1981, n. 41, sono concessi gli
incentivi di cui al primo comma dell'art. 10 della stessa legge n. 41/1981.
Per l'attuazione di piani aziendali di sviluppo
che non prevedano l'utilizzazione di terre incolte, abbandonate o
insufficientemente coltivate sono concessi contributi in conto capitale fino al
60% della spesa ammessa, elevabili al 70% nelle zone svantaggiate; ove il piano
abbia prevalente contenuto zootecnico il contributo in conto capitale è
elevabile al 65% della spesa ammessa e nelle zone svantaggiate al 75%.
Per la parte non coperta dal contributo in conto capitale, ove
richiesto, è concesso il concorso regionale sui mutui a tasso agevolato di
durata fino a 20 anni. Limitatamente ad un periodo di quattro anni con
decorrenza dalla prima somministrazione, l'onere degli interessi viene assunto
dalla Regione nella misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento del
credito agrario ed il tasso minimo previsto dalla legge posto a carico del
beneficiario.
3) operatività nella fase di primo avviamento:
concessione dei contributi in conto capitale di cui
all'art. 1 della L.R. 31 agosto 1981, n. 47 limitatamente alle
cooperative giovanili di nuova costituzione e per quelle già costituite che
acquisiscano altri terreni.
4) acquisto delle dotazioni aziendali ed altre spese di
gestione:
concessione dei contributi in conto capitale e dei prestiti a
tasso agevolato di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 2, L.R. 24 luglio 1978,
n. 34, così come modificata dalla L.R. 9 giugno 1980, n. 64;
concessione nella fase di avviamento dell'attività non
superiore per durata ad un triennio, di un contributo in conto capitale sulle
spese di gestione sopportate, rapportato all'80% degli importi regolarmente
pagati per contributi agricoli unificati.
Le aziende e/o i fondi rustici acquistati non possono essere
alienati nè distratti dalla loro originaria destinazione agricola; in caso di
scioglimento della cooperativa giovanile i predetti beni entrano a far parte del
patrimonio della Regione, che li destinerà prioritariamente ad utilizzazione
agricola.
La concessione degli aiuti di cui al presente
articolo è subordinata alla presentazione del piano di sviluppo aziendale, da
approvare secondo le procedure di cui alla L.R. n. 54/1981.
È applicabile alle opere e alle attività delle cooperative
giovanili l'art. 9, L.R. n. 54/1981.
Sui contributi in conto capitale previsti dal presente
articolo possono essere disposti a domanda:
a) anticipazioni sino al 50% della spesa ammessa,
contestualmente al provvedimento di concessione dei contributi;
b) acconti non eccedenti, comunque, la parte dell'impegno per
la quale è ammesso il pagamento nelle seguenti misure:
fino al 60% della spessa ammessa ad avvenuto inizio dei lavori
ovvero, qualora sia stata disposta l'anticipazione di cui alla lett. a), sino
alla concorrenza massima del 60% della spesa ammessa;
fino ad un ulteriore 20% su presentazione dei documenti
giustificativi vistati dai competenti uffici ovvero, qualora sia stata disposta
l'anticipazione di cui alla lett. a), sino alla concorrenza dell'80% della spesa
ammessa.
Il contributo di cui al punto 2) può comprendere la spesa,
ritenuta congrua, di consulenza e redazione tecnica del piano di sviluppo
aziendale.
5) affitto di fondi rustici:
concessione di un contributo pari al canone di affitto per i
primi 4 anni, da corrispondersi in unica soluzione direttamente al proprietario;
tale contributo è subordinato all'accertamento della capacità produttiva dei
terreni] .
Art. 6
Fondo di garanzia fidejussoria.
[Le operazioni di
credito agrario di esercizio e/o miglioramento effettuati ai sensi della
normativa comunitaria, statale e/o regionale, nonché quelle relative agli
acquisti di cui al punto 1) del precedente articolo, qualora siano concluse con
le cooperative agricole giovanili aventi i requisiti richiesti dalla presente
legge, sono assistite dalla garanzia fidejussoria dell'E.R.S.A.P. nel bilancio
del quale, a decorrere dal 1986 deve essere istituito apposito capitolo.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge è costituito, preferibilmente presso il
«pool» di Istituti bancari di cui alla Convenzione pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione 22 aprile 1982, n. 47 - Supplemento, il «Fondo di
garanzia fidejussoria a favore delle cooperative agricole giovanili».
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare
con gli Istituti gestori un'apposita convenzione per regolamentare le modalità
di costituzione e gestione del Fondo.
Le garanzie fidejussorie sono concesse in misura
pari alla differenza fra l'ammontare dei prestiti e/o mutui, al lordo degli
interessi e altre spese accessorie, ed il valore cauzionale delle garanzie reali
offerte dal mutuatario determinato dall'Istituto mutuante, maggiorato del valore
attualizzato del concorso pubblico negli interessi. In caso di prestiti di
esercizio, la garanzia fidejussoria coprirà comunque l'intero capitale mutuato
al lordo degli interessi e altre spese accessorie.
La misura dell'ammontare del Fondo è stabilita
annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale di previsione.
Gli Istituti bancari gestori del Fondo
opereranno, una tantum, all'atto della prima somministrazione, sull'importo dei
mutui e/o prestiti coperti dalla garanzia fidejussoria a norma del presente
articolo, una trattenuta dello 0,20%, ridotta allo 0,10% per le operazioni di
durata non superiore ai due anni. Detta trattenuta sarà versata al Fondo
semestralmente, ai fini del suo incremento.
L'E.R.S.A.P. - nell'ambito dei compiti di
assistenza economica e finanziaria alla cooperazione assegnatigli dalla L.R.
28 ottobre 1977, n. 32 - è autorizzato, nei limiti delle disponibilità di
Bilancio, ad operare interventi diretti ad incrementare il capitale sociale
delle cooperative giovanili nella misura massima del capitale sottoscritto dai
soci nonché ad effettuare anticipazioni, motivate da realizzazioni finanziate
con contributi pubblici.
L'E.R.S.A.P. è altresì autorizzato a concedere
alle cooperative giovanili o ai consorzi di cooperative che raggiungano
dimensioni economiche tali da giustificare l'impiego a tempo pieno di un
dirigente tecnico, il contributo previsto dall'art. 3 della L.R. 12 giugno
1978, n. 21] .
Art. 7
Norma transitoria.
[Le cooperative
giovanili di cui all'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 34,
limitatamente all'anno 1986, su domanda da presentare nel termine di giorni 30
dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono beneficiare:
degli aiuti in conto capitale di cui al punto 5
dell'art. 5;
dei contributi relativi alle spese di gestione
sopportate, rapportati all'80% degli importi regolarmente pagati a titolo di
corresponsione dei contributi agricoli unificati negli anni 1983-1984-1985] .
Art. 8
Disposizioni finanziarie.
[ ... (1).
Il cap. 1705240 assume la seguente nuova denominazione:"Limite
di impegno per il concorso regionale sugli interessi conseguenti alla
corresponsione degli incentivi previsti dal programma poliennale per la tutela,
il consolidamento della Cooperazione giovanile in agricoltura. Legge
regionale 17 marzo 1986, n. 7".
Per gli anni successivi al 1986 si provvederà con le relative
leggi di bilancio.
Limitatamente all'anno 1986 la spesa per la corresponsione
degli aiuti e dei contributi relativi alla norma transitoria di cui all'art. 7
della presente legge è autorizzata prelevando le somme occorrenti sul capitolo
di nuova istituzione n. 0408620] ).
(1) Il presente comma, che si omette,
apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1986, approvato con L.R.
19 febbraio 1986, n. 4.
Art. 9
Norme finali.
[I contributi previsti dalla presente
legge non sono cumulabili con incentivi d'identica natura previsti da altre
normative] .