La presente legge è
stata, abrogata dall'art. 9,
L.R.
28 gennaio 1998, n. 5.
Art. 1
[L'art. 1 della legge
regionale 22 agosto 1984, n. 38, è così modificato:
"L'indennità di trasferta corrisposta ai
consiglieri regionali in missione è fissata in L. 55.800 per ogni giorno di
permanenza fuori del territorio regionale".
Tale importo è proporzionalmente ridotto nel
caso in cui la missione duri meno di 24 ore] .
Art. 2
[L'onere derivante
dall'applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del
cap. 00102 "Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti
del consiglio e assicurazione contro gli infortuni stessi" del bilancio 1986 e
dei bilanci successivi] .