Art. 1
1...... (1)
.
(1) Aggiunge un comma
all'art. 23,
L.R.
22 maggio 1985, n. 37.
Art. 2
Al terzo comma dell'art. 24
della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37, e aggiunto: "... nonchè, di tutela di
alcuni particolari materiali di cave allo scopo di evitare il loro
depauperamento anche a causa di una irrazionale coltivazione i materiali da
tutelare saranno individuati annualmente dalla giunta regionale su proposta
dell'assessore all'industria".
Art. 3
1...... (2) .
2...... (3) .
3...... (4) .
(2) Sostituisce il
secondo comma dell'art. 26,
L.R.
22 maggio 1985, n. 37.
(3) Aggiunge quattro
commi dopo il secondo all'art. 26,
L.R. 22 maggio 1985, n. 37. (4) Sostituisce il primo capoverso del primo comma dell'art. 20,
L.R.
10 aprile 1985, n. 15.
Art. 4
1...... (5) .
(5) Sostituisce il
secondo comma dell'art. 28,
L.R. 22 maggio 1985, n. 37.
Art. 5
1......
(6) .
2...... (7) .
(6) Sostituisce il
secondo comma dell'art. 29,
L.R.
22 maggio 1985, n. 37.
(7) Aggiunge un comma
dopo il primo all'art. 29,
L.R. 22 maggio 1985, n. 37.
Art.
6
1...... (8) .
Il termine stabilito all'art. 35,
secondo comma, della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37, entro cui le cave legalmente in attività
alla data di entrata in vigore della predetta legge
regionale n. 37/1985 devono presentare istanza di autorizzazione, in
conformità a quanto stabilito dalla stessa legge, viene prorogato al 31 dicembre
1987.
Gli esercenti di cave, già denunciate ai sensi
dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/1959, che non hanno presentato domanda di
autorizzazione entro il termine di cui al succitato art. 35,
comma secondo, della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37, potranno continuare l'attività purchè, la
richiesta dell'autorizzazione venga presentata entro il nuovo termine così come
modificato al precedente comma.
(8) Aggiunge un comma
all'art. 31,
L.R. 22 maggio 1985, n. 37.
Art. 7
1...... (9) .
(9) Sostituisce
l'art. 37, L.R. 22 maggio 1985, n. 37.