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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1987
Numero
13
Data
09/06/1987
Abrogato
 
Materia
Acque minerali e termali - cave - torbiere
Titolo
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 37, concernente <>.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 1° luglio 1987, n. 121, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1 

 

1...... (1)


(1)  Aggiunge un comma all'art. 23, L.R. 22 maggio 1985, n. 37.

 


Art. 2

 

Al terzo comma dell'art. 24 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37, e aggiunto: "... nonchè, di tutela di alcuni particolari materiali di cave allo scopo di evitare il loro depauperamento anche a causa di una irrazionale coltivazione i materiali da tutelare saranno individuati annualmente dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'industria".

 

 

Art. 3

 

1...... (2) .

2...... (3) .

3...... (4) .


(2)  Sostituisce il secondo comma dell'art. 26, L.R. 22 maggio 1985, n. 37.

(3)  Aggiunge quattro commi dopo il secondo all'art. 26, L.R. 22 maggio 1985, n. 37. (4)  Sostituisce il primo capoverso del primo comma dell'art. 20, L.R. 10 aprile 1985, n. 15.

 

 

Art. 4

1...... (5) .


(5)  Sostituisce il secondo comma dell'art. 28, L.R. 22 maggio 1985, n. 37.


Art. 5

 

1...... (6) .

2...... (7) .


(6)  Sostituisce il secondo comma dell'art. 29, L.R. 22 maggio 1985, n. 37.

(7)  Aggiunge un comma dopo il primo all'art. 29, L.R. 22 maggio 1985, n. 37.


Art. 6

 

1...... (8) .

Il termine stabilito all'art. 35, secondo comma, della  legge regionale 22 maggio 1985, n. 37, entro cui le cave legalmente in attività alla data di entrata in vigore della predetta  legge regionale n. 37/1985 devono presentare istanza di autorizzazione, in conformità a quanto stabilito dalla stessa legge, viene prorogato al 31 dicembre 1987.

Gli esercenti di cave, già denunciate ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/1959, che non hanno presentato domanda di autorizzazione entro il termine di cui al succitato art. 35, comma secondo, della  legge regionale 22 maggio 1985, n. 37, potranno continuare l'attività purchè, la richiesta dell'autorizzazione venga presentata entro il nuovo termine così come modificato al precedente comma.


(8)  Aggiunge un comma all'art. 31L.R. 22 maggio 1985, n. 37.

 

Art. 7

 

1...... (9) .


(9)  Sostituisce l'art. 37,  L.R. 22 maggio 1985, n. 37.