Legge abrogata dalla l.r.
22/2019, art. 37,
comma 1.
(1)
Con Delib.G.R.
13 giugno 2006, n. 824 e Delib.G.R.
15 maggio 2007, n. 580 è stato approvato, ai sensi della presente legge,
il Piano regionale delle attività estrattive. Con Delib.G.R.
9 maggio 2007, n. 538 è stata approvata la direttiva concernente le
disposizioni tecnico-operative e procedurali sull'attuazione della presente
legge.
(giurisprudenza)
Cassazione
Penale
Sez. III, sent. n. 34102 del
12-04-2005
(ud. del 12-04-2005), Nardilli
(rv. 232107)
T.A.R.
Lecce
Sez. I, sent. n. 6781 del
09-10-2003,
Soc. I. c. Regione Puglia ed
altri
TITOLO I
Oggetto della legge
Art. 1
[La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione
in superficie o in sotterraneo delle sostanze minerali industrialmente
utilizzabili sotto qualsiasi forma o condizione fisica, appartenenti alla
seconda categoria ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del R.D. 29 luglio 1927, n.
1443 e comunque non compresi nella prima categoria ai sensi del secondo comma
dello stesso art. 2.
I lavori di coltivazione dei giacimenti dei materiali
succitati costituiscono attività di cava o di torbiera. ]
TITOLO II
Cave e torbiere
Capo I - Autorizzazione alla ricerca
Art. 2
[La ricerca delle sostanze minerali di cui all'art. 1, allo
scopo di accertare l'esistenza, la qualità, la consistenza e l'economicità dei
giacimenti, è subordinata a preventiva autorizzazione. ]
Art. 3
[L'autorizzazione alla ricerca è accordata dall'Assessore
all'Industria, commercio e artigianato:
a) sentito il Comune interessato quando la ricerca è
eseguita in zone non soggette ad alcun vincolo (idrogeologico, forestale,
paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico, ecc.);
b) sentito anche il Comitato tecnico regionale per le
attività estrattive (C.T.R.A.E.) di cui al successivo art. 29 quando invece le
zone sono interessate da uno o più vincoli. ]
Art. 4
[All'istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla
ricerca - da trasmettere tramite l'Ufficio minerario regionale di cui alla L.R.
17 gennaio 1980, n. 7 - deve essere allegata una relazione
tecnico-economica indicante le zone interessate, le modalità di esecuzione del
programma di ricerca, i mezzi impiegati, le eventuali modifiche che i lavori
apporterebbero al terreno e la spesa prevista.
Ai possessori dei fondi interessati viene data
comunicazione da parte dell'Assessorato all'industria e gli stessi hanno,
qualora ne facessero domanda entro 30 giorni dal ricevimento, diritto
prioritario alla ricerca.
Prima dell'inizio dei lavori di ricerca il titolare è
tenuto a trasmettere al Comune interessato ed all'Ufficio minerario regionale la
denuncia di esercizio in analogia a quanto previsto dall'art. 28 del D.P.R. 9
aprile 1959, n. 128. ]
Art. 5
[L'autorizzazione alla ricerca non può essere accordata per
durata superiore ad un anno e può essere prorogata per un altro solo anno,
previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, dei lavori eseguiti e
dei risultati ottenuti.]
Art. 6
[È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni
cagionati dalla ricerca.
In caso di contestazione sull'entità dei danni il Settore
industria - Ufficio minerario regionale - stabilirà d'Ufficio, provvisoriamente,
l'ammontare del deposito cauzionale, eseguito il quale il ricercatore potrà dare
esecuzione ai lavori.
Quando i fondi sui quali s'intende effettuare la ricerca
sono di proprietà di esercenti di cave in attività ed i proprietari dimostrino
che eventuali giacimenti in essi accertati costituiscono riserve di materiale
indispensabili per il prosieguo dell'attività estrattiva, oppure che detti fondi
sono necessari per discariche di detriti di coltivazione, i possessori possono
opporsi ai lavori di ricerca.
L'Amministrazione regionale, eseguiti i necessari
accertamenti può dichiarare tali fondi, in tutto o in parte, zone di naturale
sviluppo delle attività in atto. ]
Art. 7
[L'autorizzazione alla ricerca non consente di effettuare
lavori di coltivazione per i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al
successivo art. 8.]
TITOLO II
Cave e torbiere
Capo II - Autorizzazioni alla coltivazione
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. I,
sent. n. 14 del 19-01-1996,
Soc. Intini c. Comune di Gioia del Colle.
Art. 8
[1. La coltivazione di cava o torbiera e relative
pertinenze è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal dirigente dell'Ufficio
minerario regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico regionale
attività estrattiva (CTRAE).
2. È istituito, presso l'Assessorato regionale
all'Industria - Ufficio minerario - lo Sportello unico regionale per le attività
estrattive, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di
cava ex L.R. n. 37/1985 (2).
3. Lo Sportello unico regionale, si avvale del CTRAE di cui
all'articolo 29
della L.R.
n. 37/1985, che esprime il parere vincolante in ordine alle istanze
di autorizzazione inoltrate.
4. Lo Sportello unico regionale opera, presso le diverse
strutture interessate al rilascio di pareri e nulla osta, in deroga alle
rispettive norme di riferimento, in sostituzione del soggetto proponente (3).
4-bis. Il rilascio dell’autorizzazione regionale e l’esercizio
dell’attività estrattiva sono a titolo oneroso. La Giunta regionale, entro il 30
marzo di ciascun anno, e sentite le Associazioni di categoria, stabilisce con
proprio atto i criteri per la determinazione degli oneri finanziari a carico dei
titolari dell’autorizzazione in relazione alla quantità e tipologia dei
materiali estratti nell’anno precedente, nonché i criteri per la ripartizione
dei relativi proventi tra Regione, Province e Comuni (4) .
4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis è destinato, fino alla
concorrenza del 20 per cento, a sostenere interventi nel settore estrattivo con
la concessione ed erogazione di ausili finanziari per investimenti per
l’innovazione e il trasferimento tecnologico, per l’attività di promozione, per
studi e ricerche e per la realizzazione di interventi pubblici ulteriori
rispetto al mero ripristino dell’area coltivata (5) . ]
(2) Vedi anche, per la disciplina sull'organizzazione e il
funzionamento dello Sportello unico di cui al presente comma, il Reg.
8 aprile 2008, n. 3.
(3) Articolo così
sostituito dall'art. 2,
L.R.
12 novembre 2004, n. 21 (vedi anche
l'art. 1
della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art.
8. La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad
autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta
regionale: a) su proposta dell'Assessore all'industria, quando le attività
estrattive ricadano in territori non soggetti ad alcuno dei vincoli di cui
all'art. 3; b) su proposta dell'Assessore all'Industria, sentito il C.T.R.A.E.,
quando le attività ricadano in territori sui quali insistono uno o più dei
vincoli di cui all'art. 3.».
(4) Comma aggiunto dall’art.
22,
comma 2, L.R.
31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(5) Comma aggiunto dall’art.
22,
comma 2, L.R.
31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 9
[L'autorizzazione per la coltivazione deve essere chiesta
anche per l'apertura delle cave di prestito e per tutti i movimenti di terra,
che avvengono con l'utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio,
per opere stradali o idrauliche e per opere pubbliche in genere ed anche quando
s'intendano utilizzare i detriti di coltivazione in discarica di cave
abbandonate.
Nell'istanza di autorizzazione il richiedente deve indicare
i progetti delle opere da realizzare. ]
Art. 10
[Per le attività estrattive autorizzate ai sensi della
presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del R.D. 29
luglio 1927, n. 1443. I relativi provvedimenti sono di competenza del Presidente
della Regione. ]
Art. 11
[Per le pertinenze, così come definite dall'art. 23, primo
comma, del succitato R.D. n. 1443/1927 e per gli impianti annessi, i Comuni
provvedono a determinare gli oneri di urbanizzazione a carico dell'esercente e
la relativa riscossione, secondo le modalità di cui all'art. 19 e successivi
della L.R.
12 febbraio 1979, n. 6 concernente «Adempimenti regionali per
l'attuazione della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10».]
TITOLO II
Cave e torbiere
Capo III - Priorità e procedura nell'autorizzazione
Art. 12
[L'autorizzazione alla coltivazione è rilasciata, in ordine
di priorità, al ricercatore, al proprietario del suolo e suoi eredi,
all'usufruttuario vitalizio ed altri aventi diritto sui fondi oggetto di
attività estrattiva, fatte salve le norme previste nella presente legge.
La domanda per ottenere l'autorizzazione deve contenere:
1) la generalità ed il domicilio del richiedente, se questo
è persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del legale
rappresentante, se si tratta di una società o impresa cooperativa;
2) il numero di codice fiscale del richiedente e della
partita IVA.
Alla domanda, indirizzata al Presidente della Giunta
regionale, tramite il Settore industria - Ufficio minerario regionale devono
essere allegati:
a) copia autentica del contratto di affitto o dell'atto di
proprietà od ogni altro titolo comprovante il diritto sull'area da coltivare,
con estratto di mappa catastale riportante l'estensione dell'area stessa nonché
i terreni limitrofi compresi in un raggio di m 500;
b) una carta topografica, in scala 1:25.000, con sopra
indicata l'ubicazione della cava:
c) una planimetria quotata in scala non inferiore a 1:1000
dei terreni interessati dalle escavazioni e dagli impianti eventualmente
esistenti;
d) piano di coltivazione e relazione tecnica redatta da un
professionista esperto in materia;
e) progetto esecutivo per la sistemazione e/o il recupero
e/o il ripristino delle aree, comunque interessate all'attività estrattiva;
f) programma economico-finanziario;
g) documentazione circa l'idoneità tecnica ed economica del
richiedente ad eseguire i lavori di coltivazione. ]
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. II, sent. n. 1043 del 27-03-2006 (ud. del
09-03-2006),
A. s.n.c. c.
Regione Puglia e altri
Art. 13
[Per le autorizzazioni di cui all'art. 8, il progetto per
la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino delle aree deve indicare le
opere da realizzarsi anche durante il periodo della coltivazione oltre che al
termine della stessa.
Il programma economico-finanziario deve indicare
l'utilizzazione e la destinazione sul mercato del materiale estratto, la
potenzialità degli impianti di cava ed i programmi d'investimento sugli stessi,
le previsioni d'impiego della mano d'opera.
Copia della domanda e relativi allegati è trasmessa a cura
del richiedente al Sindaco del Comune interessato.
Il Sindaco, entro 8 giorni dal deposito della domanda, ne
dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio per 15 giorni.
Il Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dalla data di
ricezione della documentazione, invierà il proprio motivato parere sulla
richiesta al Settore industria - Ufficio minerario regionale.
Il parere si intende comunque favorevole se il Sindaco non
si esprime nel termine soprafissato.
Tutti i pareri richiesti a norma della presente legge ad
enti, Uffici statali, regionale e locali s'intendono comunque favorevoli se,
decorso il termine massimo di 30 giorni dall'acquisizione degli atti e documenti
gli interessati non si siano pronunziati.
L'autorizzazione alla coltivazione deve essere rilasciata
entro giorni 60 e giorni 90, rispettivamente, per i casi di cui al punto a) e al
punto b) dell'art. 8, a far tempo dalla decorrenza del termine di cui al comma
precedente, decorsi i quali s'intende esecutiva.
Copia dell'autorizzazione, oltre che all'imprenditore deve
essere trasmessa al Sindaco del Comune interessato. ]
Art. 14
[L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di tempo
definito in rapporto alla potenzialità degli impianti e degli investimenti
previsti e comunque non superiore a 20 anni.
Ottenuto il titolo autorizzativo e prima d'iniziare i
lavori, l'esercente deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 28 del D.P.R. 9
aprile 1959, n. 128.
L'autorizzazione alla coltivazione può essere prorogata a
richiesta degli interessati quando sussistono motivati interessi di produzione
e, di sviluppo economico.
La proroga viene accordata dalla stessa autorità che ha
rilasciato l'autorizzazione. ]
Art. 15
[Nell'atto autorizzativo devono essere previsti:
- l'obbligo di esecuzione da parte dell'imprenditore, anche
a mezzo di eventuali consorzi volontari od obbligatori da costituirsi secondo le
procedure previste dalla vigente legislazione, di tutte quelle opere che si
rendono necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività, tenuto conto
delle proposte avanzate dai vari enti a tutela dei vincoli esistenti, nonché
delle opere per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino del terreno
comunque interessato all'attività estrattiva;
- i tempi e le modalità di esecuzione delle opere per la
ricomposizione ambientale delle aree interessate;
- l'ammontare del deposito cauzionale e di congrue garanzie
finanziarie, anche fidejussorie, per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire.
L'entità del deposito è adeguata annualmente mediante
deliberazione della Giunta regionale in relazione alle variazioni intervenute
nell'indice ISTAT del costo della vita;
- le eventuali prescrizioni a tutela del pubblico
interesse.]
TITOLO II
Cave e torbiere
Capo IV - Sospensione, decadenza, revoca
Art. 16
[I lavori di coltivazione autorizzati possono essere
sospesi cautelativamente quando:
a) si verifichi l'inosservanza dei programmi e delle
prescrizioni del provvedimento;
b) siano necessari ulteriori accertamenti in vista
dell'adozione dei provvedimenti di decadenza o di revoca di cui agli artt. 17 e
18.
L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia dopo che
si è accertato che il titolare ha provveduto agli adempimenti prescritti.
Il provvedimento di sospensione è comunque disposto quando
si tratti di lavori abusivi.
L'ordine di sospensione, emesso dal Presidente della
Regione, è immediatamente notificato all'imprenditore, al proprietario ed al
Sindaco del Comune interessato. ]
Art. 17
[L'autorizzazione alla coltivazione può essere dichiarata
decaduta:
- quando il titolare non inizi i lavori di coltivazione del
giacimento o non dia ad essi adeguato sviluppo secondo il programma di ricerca o
il progetto di coltivazione;
- per grave e reiterata inosservanza di cui al punto a)
dell'art. 16, nonché delle norme in materia di polizia delle miniere e cave, di
igiene e sicurezza del lavoro;
- per il trasferimento del titolo senza il preventivo
nulla-osta dell'autorità concedente;
- quando sia venuta meno la capacità tecnica ed economica
del titolare;
- quando siano stati sospesi i lavori di coltivazione senza
il nulla-osta da parte dell'Ufficio minerario regionale.
La dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione alla
coltivazione è adottata con provvedimento motivato dalla stessa autorità
concedente dopo che sia trascorso inutilmente il termine assegnato per
l'eliminazione delle inadempienze.
Il provvedimento è notificato all'imprenditore, al
proprietario ed al Sindaco del Comune interessato.
Il provvedimento di dichiarazione di decadenza è atto
definitivo. ]
Art. 18
[L'autorizzazione alla coltivazione può essere revocata
dalla Giunta regionale, sentito il C.T.R.A.E., per sopraggiunte gravi esigenze
d'interesse pubblico.
In tal caso, ove l'imprenditore ne faccia motivata
richiesta entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, viene fatto salvo un
equo indennizzo che tiene conto del valore degli impianti e dei lavori
utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso le cave o torbiere da
determinarsi dallo stesso C.T.R.A.E. su parere motivato del Settore industria
Ufficio minerario regionale; resta fermo l'obbligo per l'imprenditore alla
ricomposizione ambientale prevista dal provvedimento di cui viene disposta la
revoca.
Il provvedimento di revoca è notificato all'imprenditore,
al proprietario ed al Sindaco del Comune interessato.
Il provvedimento di revoca è atto definitivo. ]
Capo V - Coltivazione nei corsi d'acqua
Art. 19
[Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei
corsi d'acqua nei laghi e spiagge lacustri di competenza regionale continuano ad
essere subordinate a concessione rilasciata dall'Assessore ai lavori pubblici
nel rispetto delle vigenti norme.
I titolari delle concessioni, oltre a comunicare
all'Assessorato ai lavori pubblici i dati relativi alle escavazioni effettuate,
sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito dal successivo art. 22.]
TITOLO II
Cave e torbiere
Capo VI - Vigilanza
Art. 20
[Le violazioni delle norme della presente legge sono
accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato, abilitati espressamente
dalle leggi vigenti, anche dai dipendenti dell'Amministrazione regionale in
servizio presso il Settore industria Ufficio minerario regionale designati
dall'Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata
dal Presidente della Regione.
Su tale designazione viene chiesto il parere del Prefetto
per quanto di competenza.
I verbali di accertamento dell'infrazione sono inoltrati
agli Uffici regionali del contenzioso competenti per territorio, per l'adozione
dei provvedimenti di competenza, ex L.R.
15 novembre 1977, n. 36.
Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di
coltivazione dei materiali di cava sono esercitate dal Settore industria -
Ufficio minerario regionale.
La vigilanza sui lavori di escavazione dei materiali di cui
all'art. 19 è demandata all'Assessorato a lavori pubblici.
È di competenza dell'Ufficio minerario regionale invece, la
vigilanza sugli impianti di trattamento dei materiali estratti con le
escavazioni di cui al comma precedente. Pertanto, gli Uffici del Genio civile
trasmettono all'Ufficio minerario copia degli atti relativi alle concessioni
rilasciate. ]
TITOLO II
Cave e torbiere
Capo VII - Spese per l'istruttoria delle istanze
Art. 21
[Le spese per l'istruttoria delle istanze, per
l'autorizzazione sia alla ricerca che alla coltivazione di cui alla presente
legge, sono a carico del richiedente. ]
TITOLO II
Cave e torbiere
Capo VIII - Obbligo di fornire dati statistici
Art. 22
[Gli esercenti devono fornire periodicamente tutti i dati
statistici dei materiali estratti, nonché tutte le altre informazioni e
chiarimenti che venissero loro richiesti dal Settore industria - Ufficio
minerario regionale.
Gli esercenti debbono inoltre mettere a disposizione dei
funzionari del Settore industria - Ufficio minerario regionale tutti i mezzi per
ispezionare i lavori in corso.]
TITOLO II
Cave e torbiere
Capo IX - Il patrimonio indisponibile della Regione
Art. 23
[Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i
giacimenti di materiali di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al
proprietario del fondo nei casi di pubblica interesse di cui al presente
articolo.
Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione
per la coltivazione di giacimenti di cava ricadenti nelle aree individuate dal
Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E), la Giunta regionale invita
il proprietario del fondo a presentare, entro il termine di sei mesi, domanda di
autorizzazione a proprio nome a cedere la disponibilità del giacimento a terzi
che entro lo stesso termine presentino domanda, con l'avvertimento che il
giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione decorso
inutilmente il termine medesimo.
In quest'ultimo caso la Giunta regionale dispone il
passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi
dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Detto giacimento sarà dato in
concessione a giudizio insindacabile della Regione a chi abbia, tra quanti hanno
presentato relativa domanda, l'idoneità tecnica ed economica a condurre
l'impresa.
La disposizione di cui al precedente camma si applica anche
nei casi di decadenza dell'autorizzazione previsti dall'art. 17, qualora il
titolare di quest'ultima sia proprietario del fondo.
Qualora il titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta
non sia il proprietario del fondo, la giunta regionale procede analogamente a
quanto previsto dal secondo e dal terzo comma del presente articolo per
l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di autorizzazione.
Il concessionario subentrante nell'esercizio della cava è
tenuto a corrispondere all'avente diritto il valore attuale degli impianti, dei
lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.
I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle
somme assegnate ai sensi del comma precedente.
Sono escluse dalla suindicata procedura di decadenza le
cave di riserva di stabilimenti industriali esistenti; il carattere di riserva
va riconosciuto con provvedimento della Giunta regionale, sentito il C.T.R.A.E.,
tenendo conto delle dimensioni e dell'attività svolta dai singoli stabilimenti.
Fino a quando non entrerà in vigore il P.R.A.E. (Piano
regionale attività estrattiva) di cui ai successivi artt. 31 e seguenti,
continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n.
1443 e successive modificazioni (6). ]
(6) Comma aggiunto dal
primo comma dell'art. 1,
L.R.
9 giugno 1987, n. 13.
TITOLO II
Cave e torbiere
Capo X - I consorzi - collaudi - direzione dei lavori.
Qualificazione professionale
Art. 24
[Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di opere comuni
attinenti l'attività di cava e per l'attuazione di un coordinamento della
coltivazione, possono costituirsi consorzi volontari ed obbligatori.
La costituzione dei consorzi obbligatori può essere
disposta dalla Giunta regionale quando sia richiesta dagli imprenditori
rappresentanti:
- almeno i due terzi dei fondi relativi all'area
interessata dalla coltivazione, quando s'intende attuare il coordinamento della
coltivazione stessa;
- almeno i due terzi delle aree interessate alle opere
comuni quando si deve procedere all'esecuzione, alla manutenzione ed all'uso
delle opere stesse, attinenti l'attività di cava.
La costituzione dei consorzi obbligatori può essere
disposta, quando lo impongono le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica,
idrologica della zona nonché di tutela di alcuni particolari materiali di cave
allo scopo di evitare il loro depauperamento anche a causa di un'irrazionale
coltivazione. I materiali da tutelare saranno individuati annualmente dalla
Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria (7).
La costituzione dei consorzi facoltativi è comunicata,
entro 30 giorni, dagli interessati all'Assessorato all'Industria mediante la
produzione di copia dell'atto costitutiva.
In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano
state eseguite nei termini previsti e i lavori non procedono secondo le
direttive fissate, la Giunta regionale, previa diffida, può nominare un
Commissario, il quale provvede all'esecuzione diretta delle opere con addebito
delle spese agli imprenditori consorziati e assume la rappresentanza e
l'amministrazione del Consorzio fino all'attuazione delle direttive fissate.
]
(7) Comma così modificato
dal primo comma dell'art. 2,
L.R.
9 giugno 1987, n. 13.
Art. 25
[Il progetto di recupero e/o sistemazione e/o ripristino
facente parte integrante del progetto globale per l'autorizzazione della cava
dovrà essere collaudato, al termine dell'attività della cava o
dell'autorizzazione, dal Settore industria - Ufficio minerario regionale in
collaborazione con il Comune interessato al fine di accertare la rispondenza dei
lavori di coltivazione a quanto previsto nel progetto stesso ed a quanto
stabilito nel provvedimento autorizzativo, con particolare riferimento alle
opere di recupero e/o sistemazione.
Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono
sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.
Sulla base delle risultanze, la Giunta regionale provvede
all'eventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi dell'art. 15,
dichiarando estinta la cava, ovvero ad intimare all'imprenditore la regolare
esecuzione delle opere necessarie a soddisfare agli obblighi derivanti dal
provvedimento di autorizzazione, entro un congruo termine.
Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune
interessato provvede d'Ufficio, con rivalsa delle spese a carico
dell'inadempiente, anche mediante incameramento della cauzione. ]
Art. 26
[Allo scopo di assicurare, all'attività delle cave e
torbiere, esercizi caratterizzati da maggiore sicurezza per gli addetti,
migliore e più razionale utilizzazione delle risorse, rendimenti produttivi più
favorevoli, con ovvii benefici di costi sia economici che ambientali e per una
gestione più attenta del territorio a maggiore salvaguardia dell'ambiente, la
direzione dei lavori nelle attività estrattive deve essere affidata a tecnici
con adeguata preparazione nel campo particolare delle conoscenze geologiche del
sottosuolo e di quelle specifiche del processo produttivo e di trasformazione.
La direzione dei lavori può essere esplicata su una sola
cava a gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi Albi
professionali e che posseggano i requisiti di cui all'ultimo comma del presente
articolo (8).
Alle imprese costituitesi in consorzio, che coltivano le
cave, sono concessi i contributi di cui all'art. 11
della L.R.
10 aprile 1985, n. 15 per il concorso nelle spese sostenute per la
direzione dei lavori, in ragione di L. 500.000 per ogni impresa aderente al
consorzio medesimo (9).
La domanda per l'ottenimento di detti contributi dovrà
essere presentata nei tempi e nei modi previsti dalla L.R.
10 aprile 1985, n. 15 e saranno corrisposti, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 1987 (10).
I contributi di cui all'art. 12
della L.R.
10 aprile 1985, n. 15 sono estesi anche ai materiali di seconda
categoria di cui all'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 (11).
Detti contributi saranno erogati secondo le modalità
fissate dalla L.R.
10 aprile 1985, n. 15 (12).
È fatto obbligo di affidare la direzione dei lavori ad un
tecnico laureato in ingegneria, nelle cave di grande importanza, con
potenzialità degli impianti installati superiore alle 2.000/t giorno e/a quando
s'impiegano particolari tecnologie e notevoli mezzi meccanici.
Circa la complessità e l'importanza delle lavorazioni e
degli impianti decide il Settore industria - Ufficio minerario regionale.
La direzione dei lavori, altre che agli ingegneri minerari
o a periti minerari, può essere affidata ad ingegneri con specializzazione
diversa da quella minerale, a geologi, periti industriali e geometri purché
attestino di possedere specifiche competenze nelle discipline minerarie.
]
(8) Comma così sostituito
dal primo comma dell'art .3,
L.R.
9 giugno 1987, n. 13.
(9) Comma aggiunto dal
secondo comma dell'art. 3,
L.R.
9 giugno 1987, n. 13.
(10) Comma aggiunto dal
secondo comma dell'art. 3,
L.R.
9 giugno 1987, n. 13.
(11) Comma aggiunto dal
secondo comma dell'art. 3,
L.R.
9 giugno 1987, n. 13.
(12) Comma aggiunto dal
secondo comma dell'art. 3,
L.R.
9 giugno 1987, n. 13.
Art. 27
[Il personale tecnico da assegnare, all'Ufficio minerario
regionale, se non è in possesso di laurea in ingegneria mineraria o del diploma
di perito minerario, deve frequentare, a carico della Regione, corsi di
specializzazione presso sedi universitarie, se ingegnere, o istituti minerari,
se non ingegnere.
La Regione provvederà inoltre ad istituire corsi di
qualificazione professionale per capo-cava e per fochino minatore, in sede
provinciale e, se necessaria, anche sub-provinciale nelle zone interessate da
numerose attività estrattive.]
TITOLO III
Sanzioni
Art. 28
[Il procedimento e la competenza sanzionatoria sono
regolamentati dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689
e nella L.R.
15 novembre 1977, n. 36.
È punita con sanzione amministrativa da L. 200.000 a L.
2.000.000 la violazione delle norme di cui all'art. 22; con la sanzione
amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 la violazione delle norme di cui
all'art. 2; con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 la
violazione di cui all'art. 7; con la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a
L. 20.000.000 la violazione delle norme di cui agli artt. 8, 9 (13).
La sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 20.000.000
è comminata anche a coloro che proseguono l'attività oltre i termini previsti
dall'autorizzazione.
Quando l'esercente non ottempera agli obblighi di
sistemazione e/o di recupero e/o di ripristino del terreno comunque interessato
all'attività estrattiva, stabiliti nell'atto autorizzativo, provvederà il Comune
competente per territorio addebitando le spese al trasgressore, previo
incameramento, quale acconto, della cauzione eventualmente versata.
I proventi delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo sono introitati con le modalità stabilite dall'art. 54
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17. ]
(13) Comma così
sostituito dal primo comma dell'art. 4,
L.R.
9 giugno 1987, n. 13.
TITOLO IV
Comitato tecnico regionale per le attività estrattive
(C.T.R.A.E.)
Art. 29
[1. È istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio e
Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:
a) dirigente responsabile dell'Ufficio minerario regionale,
in veste di Presidente;
b) dirigente responsabile, o suo delegato, dell'autorità
competente in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi della
legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto
ambientale);
c) dirigente responsabile, o suo delegato, dell'autorità
competente in materia di valutazione d'incidenza ex D.P.R. n. 357/1997 e
successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo
2003, n. 120;
d) dirigente responsabile del Settore urbanistico
regionale, o suo delegato;
e) dirigente responsabile, o suo delegato, dell'Ispettorato
ripartimentale delle foreste di ciascuna provincia;
f) un esperto in diritto minerario;
g) un esperto nelle discipline geologiche-minerarie;
h) un esperto designato dall'Ordine dei geologi per
ciascuna provincia;
i) dirigente responsabile dell'Ufficio urbanistico del
Comune interessato;
i-bis) un rappresentante degli imprenditori operanti nel
settore delle cave designato dalle associazioni industriali per ciascuna
provincia (14);
i-ter) un rappresentante dei lavoratori del settore delle
cave designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle organizzazioni
sindacali provinciali (15)
(16).
2. I componenti indicati alle lettere e), h), i), i-bis) e
i-ter) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività
site nell'ambito del rispettivo territorio di competenza (17).
2-bis. Gli Ordini professionali, le Associazioni di
categorie e le Organizzazioni sindacali indicati nel comma 1 provvedono, entro
quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte
dell'Assessorato, a indicare i rispettivi esperti o rappresentanti nel CTRAE.
Trascorso tale termine, la Giunta regionale, su indicazione dell'Assessore,
provvede alla nomina dei componenti per i quali non è pervenuta la designazione
(18).
3. Le mansioni di segretario vengono svolte da un
funzionario dell'Assessorato all'industria (19).
4. Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima
convocazione, la presenza di almeno la metà più una dei componenti aventi
diritto al voto e le deliberazioni sono adattate con la maggioranza dei presenti
(20).
5. In seconda convocazione le adunanze sono valide
qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono adottate con la
maggioranza assoluta dei presenti (21).
6. Quando si devono trattare argomenti che interessano
altri Assessorati regionali ed Uffici statali, il Comitato viene integrato con i
rispettivi responsabili, espressamente invitati, a titolo consultivo (22).
7. In caso di parità prevale il voto del Presidente (23).
8. Il Comitato viene nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale e dura in carica non oltre il sesto mese successivo alla
fine della legislatura regionale (24).
9. Il Comitato viene convocato, mediante invito del
Presidente, ogni qualvolta vi siano particolari ed indifferibili richieste
(25).
10. Le convocazioni devono essere disposte con preavviso di
almeno sette giorni, salvo casi di urgenza (26).
11. Ai componenti del CTRAE che non siano funzionari
regionali in servizio, compete l'indennità di euro 78,00 per ogni effettiva
partecipazione alle sedute. A tutti i componenti spetta, se e in quanto dovuto,
il rimborso delle spese di viaggio, secondo le vigenti disposizioni di legge,
per la partecipazione alle sedute del Comitato (27).
12. L'autorizzazione paesaggistica prevista per l'attività
di cava dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato
con Delib.G.R.
15 dicembre 2000, n. 1748 è rilasciata in sede di Comitato tecnico
regionale attività estrattiva (CTRAE) dal dirigente del Settore urbanistico
regionale o suo delegato (28).
13. Il nulla osta per l'attività di cava ricadendo in
terreni soggetti alle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani), è rilasciato in sede di CTRAE dal Dirigente responsabile o suo
delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia
interessata (29). ]
(14) comma aggiunto
dall'art. 16,
comma 1, L.R.
2 dicembre 2005, n. 17.
(15) comma aggiunto
dall'art. 16,
comma 1, L.R.
2 dicembre 2005, n. 17.
(16) Il presente comma,
già sostituito dall'art. 5,
primo comma, L.R.
9 giugno 1987, n. 13, è stato poi nuovamente così
sostituito dall'art. 3,
L.R. 12 novembre 2004, n. 21 e
successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo
precedente era così formulato: «È istituito presso l'Assessorato all'industria,
commercio ed artigianato il C.T.R.A.E., composto dai seguenti membri: a)
l'Assessore al ramo, in veste di Presidente; b) il Coordinatore del Settore
industria - Vice Presidente; c) l'Ingegnere Capo dell'ufficio minerario
regionale; d) un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna
proposta dalla Facoltà di giurisprudenza - Università di Bari; e) un esperto
nelle discipline geologiche-minerarie, da scegliere tra una terna proposta dalla
Facoltà d'ingegneria dell'Università di Bari; f) un rappresentante dei
lavoratori del settore designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali provinciali; g) un rappresentante degli imprenditori
operanti nel settore delle cave designato dalle Associazioni industriali per
ciascuna provincia; h) un esperto designato dall'ordine dei geologi per ciascuna
provincia; i) un rappresentante dell'Assessorato competente in materia
ambientale.».
(17) Il presente comma,
aggiunto dall'art.5,
secondo comma, L.R.
9 giugno 1987, n. 13, è stato poi così sostituito
dall'art. 3,
L.R.
12 novembre 2004, n. 21 e successivamente così
modificato dall'art. 16,
comma 2, L.R.
2 dicembre 2005, n. 17. Il testo
originario era così formulato: «I componenti indicati alle lettere f) g), h)
partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site
nell'ambito della rispettiva provincia.».
(18) Comma aggiunto
dall'art. 16,
comma 3, L.R.
2 dicembre 2005, n. 17.
(19) Il presente comma,
in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di
uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo
comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art.3,
L.R.
12 novembre 2004, n. 21.
(20) Il presente comma,
in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di
uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo
comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3,
L.R.
12 novembre 2004, n. 21.
(21) Il presente comma,
in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di
uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo
comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3,
L.R.
12 novembre 2004, n. 21.
(22) Il presente comma,
in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di
uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo
comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3,
L.R.
12 novembre 2004, n. 21.
(23) Il presente comma,
in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di
uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo
comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3,
L.R.
12 novembre 2004, n. 21.
(24) Il presente comma,
in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di
uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo
comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art.3,
L.R.
12 novembre 2004, n. 21.
(25) Il presente comma,
in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di
uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo
comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3,
L.R.
12 novembre 2004, n. 21.
(26) Il presente comma,
in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di
uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo
comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3,
L.R.
12 novembre 2004, n. 21.
(27) Il presente comma,
in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di
uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo
comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3,
L.R.
12 novembre 2004, n. 21. Successivamente il presente
comma è stato così sostituito dall'art. 65,
L.R.
12 gennaio 2005, n. 1. Il testo originario era così
formulato: «11. Ai componenti il Comitato sono corrisposti, se dovuti, gli
emolumenti previsti dall'art. 4
della L.R.
12 agosto 1981, n. 45.».
(28) Il presente comma,
in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di
uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo
comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3,
L.R.
12 novembre 2004, n. 21 e successivamente così
sostituito dall'art. 6,
L.R.
12 agosto 2005, n. 12. Il testo
originario era così formulato: «12. Il Coordinatore del Settore industria può
essere delegato a presiedere nonché ad esercitare tutte le funzioni previste nel
presente articolo ed attribuite al Presidente.».
(29) Il presente comma,
in origine privo di numerazione, è stato così numerato per ragioni di
uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari primo e secondo
comma con gli attuali commi 1 e 2 ad opera dell'art. 3,
L.R.
12 novembre 2004, n. 21 e successivamente così
sostituito dall'art. 6,
L.R.
12 agosto 2005, n. 12. Il testo
originario era così formulato: «13. Nei casi in cui l'organo regionale non
ritenga di uniformarsi ai pareri del Comitato, dovrà motivare le proprie
determinazioni.».
Art. 30
[Il C.T.R.A.E., organismo tecnico consultiva, esprime
pareri sul piano regionale delle attività estrattive e/o stralci della stessa e
sugli eventuali aggiornamenti, nonché sui quesiti ad essa sottoposti tramite gli
organi della Regione.
Propone alla Giunta regionale norme di attuazione alla
presente legge, con particolare riferimento:
- alla valorizzazione ed al migliore sfruttamento delle
risorse naturali;
- all'individuazione dei criteri che consentano la
determinazione di un equo canone relativo ai terreni oggetto dell'attività
estrattiva, pur nella salvaguardia dei diritti del proprietario del suolo e del
conduttore agricolo;
- all'individuazione delle garanzie che gli operatori
economici devono fornire circa la validità tecnico-economica delle iniziative di
valorizzazione delle risorse nel territorio con riferimento alla continuità e
stabilità dell'occupazione, alla salvaguardia degli aspetti ecologici,
idrogeologici e garanzia per la sistemazione ottimale delle zone coltivate.
Propone inoltre le modalità d'intervento della Regione per
la formazione e qualificazione del personale e dei tecnici operanti nelle
attività estrattive e nell'Ufficio minerario regionale in attuazione a quanto
disposto dall'art. 27. ]
TITOLO V
Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E)
Art. 31
[Il P.R.A.E. da redigere a cura dell'Assessorato
all'industria, commercio e artigianato:
a) individua, attraverso indagini giacimentologiche e
tecnico-produttive, le aree suscettibili di attività estrattiva;
b) stima i fabbisogni dei mercati esteri, nazionali e
regionale dei vari materiali, secondo ipotesi a media e lunga periodo alla scopo
di graduare l'utilizzazione delle succitate aree;
c) dispone norme per l'apertura di nuove cave, miranti a
valorizzare le risorse naturali in armonia con le esigenze di salvaguardia dei
valori dell'ambiente e nel rispetto delle esigenze poste dalle necessità di
ordine tecnico, economico e produttivo;
d) stabilisce, sentiti i comuni interessati, le Comunità
montane e le province, nonché gli Assessorati regionali e gli Uffici statali
competenti oltre alle aree dove l'attività estrattiva è prioritaria rispetto ad
ogni altra attività, anche le zone sottoposte a vincoli urbanistici,
paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici, nelle quali
l'attività estrattiva può essere subordinata a determinate modalità di
coltivazione;
e) predispone la tabella dei fabbisogni per ogni tipo di
materiale nell'arco di un decennio;
f) individua le aree da utilizzare a discarica dei residui
di cave.
Nelle more della redazione del P.R.A.E., la Regione al fine
di valorizzare le produzioni tipiche di materiali calcarei e calcarenitici,
provvede ad inserire nei capitolati speciali di appalto per le opere pubbliche
l'uso dei suddetti materiali, tenuto conto, nel contesto ambientale, delle loro
caratteristiche tecniche ed atmosferiche (30). ]
(30) Comma aggiunto dal
primo comma dell'art. 6,
L.R.
9 giugno 1987, n. 13.
Art. 32
[Il P.R.A.E. si compone di:
1) una relazione con l'indicazione delle finalità e dei
criteri informativi del piano, corredata da:
a) Carta delle risorse, note nelle aree di cui all'art. 31,
punto a);
b) Carta dei vincoli di cui all'art. 31, punto d);
2) una relazione contenente la determinazione dei
prevedibili fabbisogni articolati a livello regionale e provinciale, per ogni
tipo di materiale, per il periodo di un decennio; fabbisogni formulati in
relazione agli elementi statistici ed ai programmi regionali di sviluppo dei
settori interessati;
3) norme generali di comportamento per la razionale
coltivazione sia in termini produttivi che ecologico-ambientali dei giacimenti
dei vari tipi di materiale nelle diverse situazioni geomorfologiche. ]
Art. 33
[Il P.R.A.E. deve essere completato entro il termine
massimo di mesi 36 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Detto piano, proposto dalla Giunta regionale, sentito il
Comitato tecnico regionale per le attività estrattive di cui all'art. 29, è
adottato con deliberazione del Consiglio regionale ed è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
pubblicazione possono essere presentate da privati ed enti pubblici osservazioni
e proposte di modifica.
Il piano è approvato dal Consiglio regionale nei successivi
sessanta giorni e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il piano è sottoposto a verifica almeno ogni 5 anni e può
comunque essere variato ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, seguendo le
stesse procedure previste per la redazione della stesura iniziale (31). ]
(31)
Vedi la Delib.G.R.
11 dicembre 2000, n. 1744 con la quale è stato approvato il piano
regionale delle attività estrattive, ai sensi del presente articolo.
Art. 34
[Entro il termine di giorni 90 dalla pubblicazione dal
P.R.A.E. sul Bollettino Ufficiale della Regione, i comuni, con apposita delibera
del Consiglio comunale, provvedono ad uniformare ad esso il piano regolatore
comunale o gli strumenti urbanistici.
Ove il Comune non provveda nel termine suddetto, il
Presidente della Regione, su proposta degli Assessori all'industria ed
all'urbanistica, previa diffida ad adempiere entro i successivi 30 giorni nomina
un Commissario ad acta.
I Comuni che non hanno adottato lo strumento urbanistico
generale si adegueranno, salva l'esistenza di specifici divieti previsti per
l'attività estrattiva; divieti che dovranno essere tempestivamente segnalati al
C.T.R.A.E., tramite l'Ufficio minerario.]
TITOLO VI
Regime transitorio
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. VI,
sent. n. 1685 del 16-12-1998,
Soc. F. c. D.M.E. ed altri.
T.A.R. Bari
Sez. II, sent. n. 114 del
07-03-1995,
Cazzorla S.a.s. c. Comune di
Polignano a mare.
Art. 35 (32)
[Per la cave legalmente in attività alla data di entrata in
vigore della presente legge, la prosecuzione dei lavori di coltivazione è
subordinata all'autorizzazione.
La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata, in
conformità a quanto stabilito dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge stessa (33).
L'autorizzazione non può essere denegata se non quando
l'attività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici,
paesaggistici, archeologici o derivanti da altre leggi.
L'attività estrattiva, dovrà comunque cessare soltanto
qualora l'autorizzazione non venga chiesta entro il termine di cui al secondo
comma.
Fino all'entrata in vigore del P.R.A.E. l'attività
estrattiva, esercitata in zona agricola, si ritiene compatibile con la predetta
destinazione di zona, salvo specifici divieti previsti dalle leggi vigenti in
materia.]
(32) Vedi anche l'art. 1,
L.R.
12 novembre 2004, n. 21.
(33) Il termine di cui al presente comma è prorogato al 31
dicembre 1987, come disposto dal secondo comma dell'art. 6,
L.R.
9 giugno 1987, n. 13. Per l'ulteriore proroga del suddetto termine è
stato prorogato al 30 aprile 2008, ai sensi della Delib.G.R.
12 febbraio 2008, n. 132. Vedi, anche, quanto disposto dal terzo
comma dell'art. 6, della suddetta legge.
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. VI,
sent. n. 1685 del 16-12-1998,
Soc. F. c.
D.M.E. ed altri.
T.A.R.
Lecce
Sez. I, sent. n. 4084 del 31-07-2006,
Comune di Avetrana c. Regione Puglia e
altri
Art. 36
[Fino all'approvazione del piano regionale delle attività
estrattive (P.R.A.E.), l'autorizzazione per l'apertura di nuove cave è
rilasciata in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli 8 e 35, commi
terzo e quinto, previo parere dei comuni interessati da esprimere non oltre
trenta giorni (34). ]
(34) Articolo così
sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R.
10 aprile 1989, n. 4.
Art. 37
[Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i termini di cui all'art. 13 - ottavo comma - relativi al
rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, sono prorogati di ulteriori 90
(novanta) giorni (35). ]
(35) Articolo così
sostituito dal primo comma dell'art. 7,
L.R.
9 giugno 1987, n. 13.
TITOLO VII
Norme finali e finanziarie
Art. 38
[Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano
ad osservarsi le norme di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive
modificazioni.
È fatto salvo, inoltre, quanto previsto dalle leggi statali
in materia di pubblica sicurezza. ]
Art. 39
[L'Assessore all'industria, se delegato dal Presidente
della Regione, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente
legge. ]
Art. 40
[Al bilancio di previsione 1985 è introdotta la seguente
variazione:
OMISSIS (36).
Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla
legge di bilancio.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge, determinati in L. 600.000.000 annui a partire
dall'esercizio 1985, si fa fronte con il bilancio pluriennale 1985-1986
obiettivo 6-Industria. ]
(36) Si omette il testo
della variazione al bilancio di previsione per il 1985, approvato con L.R.
12 febbraio 1985, n. 4.