(1) La presente legge è
stata abrogata dall'art. 115,
comma 1, n. 12), L.R.
16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002. Detto
articolo ha abrogato anche la L.R.
30 maggio 1977, n. 17.
Art. 1
Istituzione e finalità.
[1. Per consentire alla Regione
Puglia l'attuazione di quanto disposto dall'art. 3 del proprio statuto e per
garantire il migliore impiego delle risorse finanziarie disponibili
verificandone, anche, i tempi di impegno e di spesa, si istituisce presso
l'Assessorato regionale al bilancio l'anagrafe degli interventi finanziari posti
a carico del bilancio regionale]
Art. 2
Soggetti iscritti all'anagrafe.
[1. Nell'anagrafe di cui al
precedente articolo vanno iscritti - secondo le procedure previste dai
successivi articoli - tutti i soggetti a favore dei quali siano state disposte
erogazioni a carico del bilancio regionale, anche tramite gli Enti strumentali,
relative ai contributi, sussidi, concorsi finanziari, finanziamenti e in genere
a tutti i trasferimenti e apporti di capitale verso i terzi.
2. Agli effetti del
finanziamento dell'anagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari che
beneficiano di contributi corrisposti a istituti di credito.
3. I soggetti iscritti
all'anagrafe devono comunicare, con gli atti intesi a ottenere le erogazioni di
cui ai precedenti comma primo e secondo, il numero di codice fiscale e il comune
di domicilio fiscale e a trasmettere le relative variazioni non oltre il
quindicesimo giorno successivo all'intervenuta variazione]
Art. 3
Determinazione delle procedure
d'iscrizione.
[1. La Giunta regionale
delibera, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata vigore
della presente legge, le procedure e le codificazioni necessarie al
finanziamento dell'anagrafe e conseguimento delle finalità individuando,
comunque, le principali categorie da contemplare nel sistema che deve essere
imperniato sulle caratteristiche soggettive, economiche e territoriali del
beneficiario e sui tempi delle fasi e procedure della spesa]
Art. 4
Pubblicità ed utilizzo dei dati
dell'anagrafe.
[1. I dati contenuti
nell'anagrafe degli interventi finanziari sono depositati presso l'Assessorato
regionale al bilancio e sono a disposizione di ciascun Consigliere regionale a
norma dell'art. 30 dello statuto; a norma dell'art. 34 dello statuto, devono
essere esibiti innanzi alle Commissioni consiliari permanenti che ne facciano
richiesta.
2. I dati suddetti sono altresì
a disposizione dei cittadini che ne facciano motivata richiesta.
3. I dati contenuti
nell'anagrafe sono comunque riprodotti in una relazione che l'Assessore
regionale al Bilancio dovrà inviare al Presidente del Consiglio e ai Presidenti
delle Commissioni consiliari permanenti entro e non oltre il mese successivo
alla scadenza di ciascun quadrimestre solare.
In tale relazione dovranno
essere rilevate le categorie giuridiche ed economiche dei beneficiari,
l'articolazione territoriale e la rapidità ed efficacia della spesa.
4. Le relazioni di cui al
precedente comma, se corredate da elaborazioni e studi, potranno essere oggetto
di pubblicazione previa intesa tra l'Ufficio ragioneria e l'Ufficio legislativo
del Consiglio regionale]
Art. 5
Norma finanziaria.
1. [Agli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante la seguente
variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988, approvato
con legge regionale 11 febbraio 1988, n. 6:
... (2).
2. Per gli esercizi successivi,
si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione].
(2) Si omette il testo
della variazione al bilancio di previsione per il 1988, approvato con L.R.
11 febbraio 1988, n. 6.