Articolo unico
1. I termini previsti dall'art. 8
della legge
regionale 30 maggio 1985, n. 51, per l'adeguamento alle prescrizioni ivi
stabilite sono prorogati sino al 28 febbraio 1989.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.