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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1990
Numero
4
Data
31/01/1990
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Interventi per il rilancio, il risanamento e il sostegno della Cooperazione agricola.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 2 febbraio 1990, n. 24, S.O. Vedi anche l'art. 22 della l.r. 10/90
Allegati
Nessun allegato

 



 

Art. 1

1. Al fine di perseguire il rilancio strategico della cooperazione agricola in armonia con i piani di sviluppo settoriale e attraverso la razionalizzazione del sistema cooperativo, la Regione realizza apposite azioni intese a fronteggiare le situazioni di vulnerabilità, determinate dalle difficoltà finanziarie incontrate nella fase di realizzazione degli impianti, nel periodo di avviamento della gestione e per particolari ed oggettive avverse vicende di mercato.

2. Le azioni di cui al precedente comma vengono attuate mediante concessione agli organismi cooperativi di contributi in conto capitale e/o mutui con scadenza massima decennale ad un tasso di interesse agevolato, nel rispetto ed entro i limiti fissati dal D.P.C.M. 29 novembre 1985.

3. Le provvidenze sono erogate secondo la vigente normativa nazionale e regionale in favore della cooperazione agricola. Il Consiglio regionale determina le direttive sulla base delle quali la Giunta regionale propone al Consiglio un piano di interventi, predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura.

4. Nell'erogazione dei benefici di cui al presente articolo vengono privilegiate le operazioni di fusione e concentrazione di organismi cooperativi finalizzate ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali.

Art. 2

1. È istituito presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura l'Osservatorio dell'Associazione e della Cooperazione agricoli.

2. Esso ha il compito di osservare, a fini conoscitivi, anche con i metodi della rilevazione statistica, l'evoluzione dell'associazionismo e della cooperazione agricola e di prendere nota delle vicende societarie ai fini di un'adeguata programmazione degli interventi normativi ed economici di sostegno del settore.

Art. 3

1. Per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 1, la Giunta regionale autorizza l'E.R.S.A.P. a contrarre un mutuo di 150 miliardi di lire, fissandone le modalità.

2. Il mutuo sarà stipulato al tasso nominale massimo del 13% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di quindici anni.

3. Le spese relative all'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale, sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17.

4. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale può avviare la procedura dell'accordo di programma in applicazione dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64.

Art. 4

Norma finanziaria.

1. Gli oneri relativi alla contrazione del mutuo, valutabili in 14,5 miliardi all'anno, graveranno su apposito capitolo che verrà istituito nei bilanci della Regione dal 1989 al 1999, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 febbraio 1988, n. 6 - Obiettivo 11.

2. La spesa di cui al comma precedente trova copertura, per la semestralità 1989, con lo stanziamento di lire 10.601.973.325 recato dal capitolo 0111105 del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio 1989 e, per gli anni 1990 e 1991, nell'ambito della spesa prevista per l'obiettivo 01 Sub obiettivo 01 Sub 2 "Sistema agro-alimentare e tutela economica dei prodotti agricoli". Alla spesa per gli anni successivi si farà fronte con le quote spettanti alla regione Puglia sui finanziamenti statali per il Settore agricoltura.