Art. 1
1. Al fine di perseguire il rilancio strategico
della cooperazione agricola in armonia con i piani di sviluppo settoriale e
attraverso la razionalizzazione del sistema cooperativo, la Regione realizza
apposite azioni intese a fronteggiare le situazioni di vulnerabilità,
determinate dalle difficoltà finanziarie incontrate nella fase di realizzazione
degli impianti, nel periodo di avviamento della gestione e per particolari ed
oggettive avverse vicende di mercato.
2. Le azioni di cui al precedente comma vengono
attuate mediante concessione agli organismi cooperativi di contributi in conto
capitale e/o mutui con scadenza massima decennale ad un tasso di interesse
agevolato, nel rispetto ed entro i limiti fissati dal D.P.C.M. 29 novembre 1985.
3. Le provvidenze sono erogate secondo la
vigente normativa nazionale e regionale in favore della cooperazione agricola.
Il Consiglio regionale determina le direttive sulla base delle quali la Giunta
regionale propone al Consiglio un piano di interventi, predisposto
dall'Assessorato all'Agricoltura.
4. Nell'erogazione dei benefici di cui al
presente articolo vengono privilegiate le operazioni di fusione e concentrazione
di organismi cooperativi finalizzate ad eliminare gli squilibri territoriali e
settoriali.
Art. 2
1. È istituito presso l'Assessorato regionale
all'Agricoltura l'Osservatorio dell'Associazione e della Cooperazione agricoli.
2. Esso ha il compito di osservare, a fini
conoscitivi, anche con i metodi della rilevazione statistica, l'evoluzione
dell'associazionismo e della cooperazione agricola e di prendere nota delle
vicende societarie ai fini di un'adeguata programmazione degli interventi
normativi ed economici di sostegno del settore.
Art. 3
1. Per il perseguimento dei fini di cui al
precedente articolo 1, la Giunta regionale autorizza l'E.R.S.A.P. a contrarre un
mutuo di 150 miliardi di lire, fissandone le modalità.
2. Il mutuo sarà stipulato al tasso nominale
massimo del 13% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di quindici anni.
3. Le spese relative all'ammortamento dei mutui,
sia per la parte di rimborso del capitale, sia per la quota interessi, rientrano
fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 36
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17.
4. Per il perseguimento degli obiettivi previsti
dalla presente legge, la Giunta regionale può avviare la procedura dell'accordo
di programma in applicazione dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64.
Art. 4
Norma finanziaria.
1. Gli oneri relativi alla contrazione del
mutuo, valutabili in 14,5 miliardi all'anno, graveranno su apposito capitolo che
verrà istituito nei bilanci della Regione dal 1989 al 1999, ai sensi dell'art. 3
della legge
regionale 11 febbraio 1988, n. 6 - Obiettivo 11.
2. La spesa di cui al comma precedente trova
copertura, per la semestralità 1989, con lo stanziamento di lire 10.601.973.325
recato dal capitolo 0111105 del bilancio di previsione della spesa per
l'esercizio 1989 e, per gli anni 1990 e 1991, nell'ambito della spesa prevista
per l'obiettivo 01 Sub obiettivo 01 Sub 2 "Sistema agro-alimentare e tutela
economica dei prodotti agricoli". Alla spesa per gli anni successivi si farà
fronte con le quote spettanti alla regione Puglia sui finanziamenti statali per
il Settore agricoltura.