TITOLO I
(1) La presente legge è
stata abrogata dall'allegato A, n. 38), L.R. 13 agosto 1988, n. 28.
Art. 1
[1. Ai sensi dell'art. 4 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente «Provvedimenti finanziari per
l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario», così come sostituito dall'art.
5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'aliquota della tassa automobilistica
regionale è determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa
erariale, prevista dall'art. 4-bis del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332,
convertito in legge 27 novembre 1989, n. 384] .
Art. 2
[1. L'introito derivante
dall'applicazione della presente legge deve essere utilizzato per il
finanziamento di progetti operativi riguardanti: l'occupazione giovanile, anche
attraverso lo sviluppo di nuove imprenditorialità; il sostegno di categorie
svantaggiate; il risanamento, il riassetto e la valorizzazione ambientale;
l'incentivazione di investimenti nel settore agricolo e commerciale, con
particolare riferimento alle cooperative di garanzia fidi] .
Art. 3
[1. Le disposizioni di cui alla
presente legge si applicano dal 1° gennaio 1991] .