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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1991
Numero
6
Data
03/07/1991
Abrogato
 
Materia
Enti strumentali dipendenti
Titolo
Istituzione di una Commissione d' indagine sull' attivita' dell' ERSAP.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 12 luglio 1991, n. 132, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

(1)  Il Governo ha peraltro osservato: 1) in relazione all'articolo 3, secondo comma che l'eventuale ricorso all'ausilio di esperti, anche estranei all'Amministrazione regionale, deve aver luogo secondo i criteri posti dalla legge regionale n. 45/1981; 2) in relazione all'articolo 4, secondo comma, che la prevista possibilità di convocazione senza rispetto del termine di tre giorni previsto "di norma" deve essere legislativamente integrata mediante l'individuazione dei presupposti che consentano la deroga di suddetto termine.

(2)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1
Istituzione e finalità.

[1. È istituita una Commissione consiliare di indagine sull'attività svolta dall'E.R.S.A.P., al fine di verificarne la rispondenza alla normativa in vigore] .

Art. 2
Composizione e insediamento.

[1. La Commissione è composta da tredici Consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è delegato a provvedere alla costituzione e insediamento della Commissione d'indagine entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni nominative fatte pervenire dai Presidenti dei Gruppi entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio].

Art. 3
Poteri.

[1. La Commissione d'indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di chiedere l'intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali, nonchè dei funzionari responsabili di settori ed uffici dell'Amministrazione regionale e degli amministratori, sindaci revisori e responsabili burocratici dell'E.R.S.A.P..

2. La Commissione può altresì chiedere l'intervento degli amministratori, sindaci revisori e funzionari degli organismi, enti, aziende, e/o società in cui l'E.R.S.A.P. risulta partecipe con quote di capitale o azioni, nonchè avvalersi dell'ausilio di esperti, anche estranei all'Amministrazione regionale.

3. La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuni, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

4. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all'atto della votazione] .

Art. 4
Elezione del presidente - Validità delle riunioni.

[1. I componenti la Commissione eleggono, nella prima seduta, un Presidente, un Vicepresidente e un segretario, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta per le prime due votazioni, a maggioranza relativa per le successive.

2. La Commissione si riunisce previo avviso di convocazione da notificarsi di norma almeno tre giorni prima. In prima convocazione la seduta è valida con la maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione la seduta è valida quale che sia il numero dei presenti] .

Art. 5
Funzioni di segreteria.

[1. Per l'espletamento delle incombenze la Commissione si avvale dei funzionari e delle strutture burocratiche del Consiglio regionale, su apposite decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio] .

Art. 6
Termini.

[1. La Commissione relaziona al Consiglio regionale sull'indagine svolta nel termine di dodici mesi dal suo insediamento.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è delegato a concedere una sola proroga di ulteriori tre mesi, previa richiesta motivata, cui dovrà comunque essere allegata una relazione sullo stato dei lavori] .