ARTICOLO 1
Art. 1
1. In sintonia con le previsioni normative
introdotte dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, è disciolto l'Ente regionale
pugliese trasporti e dalla data di entrata in vigore della presente legge le
competenze di cui agli articoli 2
e 3
della L.R.
26 febbraio 1974, n. 16 sono esercitate dalla Regione.
2. La titolarità dei beni patrimoniali
dell'E.R.P.T. è acquisita dalla stessa Regione, che subentra anche nei rapporti
negoziali posti in essere dall'Ente stesso.
Art. 2
1. Il Presidente della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore ai trasporti, sentita la Giunta regionale, nomina un
Commissario liquidatore che rimarrà in carica per la durata massima di due anni
e che, entro un anno dal conferimento dell'incarico, provvederà ad inviare alla
Giunta regionale una relazione sullo stato di consistenza dei beni mobili ed
immobili, la ricognizione generale dei rapporti attivi e passivi esistenti, il
bilancio di liquidazione.
2. Entro sessanta giorni dalla nomina del
Commissario liquidatore la Giunta regionale emana direttive allo stesso circa i
provvedimenti da adottare sulla sorte delle partecipazioni dell'E.R.P.T. a
società e consorzi.
Art. 3
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge il personale di ruolo dell'E.R.P.T., in quanto già titolare
ai sensi della L.R.
26 febbraio 1974, n. 16 , alla data di entrata in vigore della legge
regionale 5 maggio 1990, n. 22, del trattamento giuridico, economico e
previdenziale previsto per il personale regionale, è trasferito alla Regione
Puglia ed inquadrato nel ruolo unico della Regione nei corrispondenti livelli
funzionali in atto attribuiti al personale regionale.
2. Detto personale coprirà posti vacanti
corrispondenti alle qualifiche di inquadramento; in carenza di posti vacanti, il
personale sarà inquadrato in sovrannumero, che sarà riassorbito in posti resisi
vacanti successivamente ovvero con eventuale futuro ampliamento della dotazione
organica complessiva del personale della Regione Puglia.
Art. 4
1. Al Commissario liquidatore, che per i compiti
rivenienti dalla presente legge potrà avvalersi di personale dello stesso
E.R.P.T. e/o della Regione Puglia, compete un compenso che sarà determinato con
successivo provvedimento dalla Giunta regionale e che non potrà essere superiore
al 60% dell'indennità prevista per il Consigliere regionale.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge,
relativamente ai compiti ed alle responsabilità del Commissario liquidatore, si
rinvia alle norme del Codice civile.
Art. 5
1. Sono abrogate tutte le disposizioni della L.R.
26 febbraio 1974, n. 16 incompatibili con la presente legge e tutte le
altre previsioni, anche regolamentari, collegate alla L.R.
26 febbraio 1974, n. 16 che siano nella medesima condizione di
incompatibilità.
Art. 6
1. La spesa per il personale trasferito sarà
finanziata previa riduzione di pari importo del relativo capitolo «spese per il
funzionamento dell'E.R.P.T.».