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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1992
Numero
9
Data
15/04/1992
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Interventi selvicolturali ammissibili ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e delle norme regionali attuative in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 14 maggio 1992, n. 93, Ediz. Straord.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO UNICO

 

ARTICOLO UNICO

1. Ai fini dell' applicazione dell' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e delle norme della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive proroghe, fra le attivita' selvicolturali sono compresi i seguenti interventi:

a) i tagli di utilizzazione con riserve di matricine dei boschi cedui;

b) i tagli di avviamento dei boschi cedui al governo in alto fusto;

c) i tagli di utilizzazione saltuari, da dirado nonche' quelli periodici (tagli intercalari) dei boschi da alto fusto;

d) i tagli colturali fitosanitari, di espurgo, di ripulitura, di sfollamento e delle piante danneggiate dal fuoco, nonche' tutte le altre attivita' selvicolturali previste ed autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali vigenti in materia.

2. Gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalle legge e regolamenti forestali vigenti in materia e per essi non e' richiesta, ai sensi dell' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n.431, l' autorizzazione di cui all' art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 a condizione che non alterino l' assetto idrogeologico del territorio.