ARTICOLO
UNICO
1. Ai fini dell' applicazione
dell' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e delle norme della legge
regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive proroghe, fra le attivita'
selvicolturali sono compresi i seguenti interventi:
a) i tagli di utilizzazione con
riserve di matricine dei boschi cedui;
b) i tagli di avviamento dei
boschi cedui al governo in alto fusto;
c) i tagli di utilizzazione
saltuari, da dirado nonche' quelli periodici (tagli intercalari) dei boschi da
alto fusto;
d) i tagli colturali
fitosanitari, di espurgo, di ripulitura, di sfollamento e delle piante
danneggiate dal fuoco, nonche' tutte le altre attivita' selvicolturali previste
ed autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali vigenti in
materia.
2. Gli interventi di cui alle
precedenti lettere a), b), c) e d) si attuano nelle forme previste ed
autorizzate dalle legge e regolamenti forestali vigenti in materia e per essi
non e' richiesta, ai sensi dell' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n.431, l'
autorizzazione di cui all' art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 a
condizione che non alterino l' assetto idrogeologico del
territorio.