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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1993
Numero
29
Data
28/12/1993
Abrogato
 
Materia
Informazione
Titolo
Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia 28 dicembre 1993, n. 182.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 20, L.R. 28 febbraio 2000, n. 3.

 

Art. 1
Finalità.

[1. La presente legge regionale, in attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, disciplina il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi] .

 

Art. 2
Composizione, elezione e durata.

[1. Il Consiglio regionale elegge, all'inizio della legislatura, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi con voto limitato a sette degli undici membri da eleggere, scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.

2. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante. I suoi membri sono rieleggibili per una sola volta.

3. Qualora durante il mandato debbano essere sostituiti uno o più membri, il Consiglio regionale vi procede entro trenta giorni, mantenendo comunque la struttura rappresentativa del Comitato.

4. Il Comitato elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e due Vicepresidenti. Per l'elezione dei due Vicepresidenti ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

5. Il Comitato, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, adotta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento] .

 

Art. 3
Incompatibilità.

[1. La carica di componente del Comitato per i servizi radiotelevisivi è incompatibile con quella di Consigliere regionale, di Amministratore o dipendente, a qualsiasi titolo, di Società o Imprese operanti nel settore radiotelevisivo pubblico o privato.

2. Per tutta la durata del mandato i membri del Comitato, a pena di decadenza, non possono svolgere incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione e gestione di pubblicità. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate] .

 

Art. 4
Funzioni.

[1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva. In particolare:

a) esprime il parere e collabora alla proposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radio frequenze, trasmesso dal Ministro delle Poste dalla Regione, così come previsto dall'art. 3 comma 14, della legge 6 giugno 1990, n. 223;

b) collabora all'adeguamento o all'adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'art. 3, comma 19, della legge 6 giugno 1990, n. 223;

c) esprime il parere sulla destinazione dei fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali di cui all'art. 9, primo comma, della legge 6 giugno 1990, n. 223;

d) esprime il parere sui provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 6 giugno 1990, n. 223;

e) formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 6 giugno 1990, n. 223; tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e, laddove è prevista, quella televisiva regionale attuando rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica;

f) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme stabilite dalla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radio-televisivi in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, della legge 6 giugno 1990, n. 223 e dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

g) definisce i contenuti e coordina l'attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 6 giugno 1990, n. 223;

h) svolge, altresì, attività di indagine, di studio e di ricerca, proponendone l'affidamento della esecuzione a soggetti qualificati pubblici e privati] .

Art. 5
Attività di collaborazione.

[1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi attua idonee forme di collaborazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella Regione, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti ed i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda, anche proponendo l'istituzione di conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa] .

Art. 6
Rapporti con altri organi.

[1. In attuazione dell'art. 7, comma 5, della legge 6 giugno 1990 n. 223, il Comitato per i servizi radiotelevisivi esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria nello svolgimento delle loro funzioni.

2. Ai fini di cui al precedente comma il Comitato:

a) formula proposte operative nell'ambito del programma di cui al successivo art. 7;

b) intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti di cui all'art. 28 della legge 6 giugno 1990, n. 223 e con la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall'art. 11 della legge 6 giugno 1990, n. 223] .

Art. 7
Programma dell'attività.

[1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi presenta, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al presidente della Giunta regionale, un programma - quadro della attività che intende svolgere nell'anno successivo, unitamente al consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente] .

Art. 8
Relazione annuale.

[1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi, oltre al consuntivo dell'attività svolta previsto dal precedente articolo 7, presenta entro il 31 marzo di ogni anno, ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, una relazione sulla situazione generale del sistema radiotelevisivo nella Regione, formulando eventuali osservazioni e proposte agli organi regionali.

2. Tale relazione viene trasmessa a tutti i Consiglieri ed è sottoposta all'esame del Consiglio regionale previa audizione del Comitato da parte della Commissione competente e può essere pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale] .

Art. 9
Funzionamento.

[1. Sulla base del programma di cui al precedente articolo 7, l'Ufficiò di Presidenza, con propria deliberazione, stabilisce i mezzi finanziari posti a disposizione del Comitato. L'impegno e la rendicontazione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono effettuati dal Presidente del Consiglio ai sensi del regolamento interno di amministrazione e contabilità.

2. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi ha sede presso il Consiglio regionale, che mette a disposizione le strutture e il personale occorrenti per la segreteria oltre che per l'espletamento delle relative attività] .

Art. 10
Indennità e rimborso spese.

[1. Ai membri del Comitato per i Servizi radiotelevisivi spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni, una indennità nella seguente misura:

a) L. 100.000 al Presidente;

b) L. 85.000 ai Vicepresidenti;

c) L. 70.000 a ciascun componente.

2. Ai componenti del Comitato residenti in località diversa da quella fissata per le riunioni spetta, inoltre, il rimborso delle spese di trasporto o, in caso di uso del mezzo proprio, una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina super.

3. Ai componenti del Comitato che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza compete il trattamento di missione previsto per i Consiglieri regionali.

4. Le missioni sono autorizzate sulla base dei programmi approvati dal Presidente del Consiglio] .

Art. 11
Norma finanziaria.

[1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili per l'anno 1993 in L. 50.000.000, gravano sul cap. 6 del bilancio del Consiglio regionale 1993 - 001120] .

Art. 12
Abrogazioni.

[1. È abrogata la legge regionale 17 marzo 1977, n. 6 recante «Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo» e la legge regionale 28 novembre 1977, n. 35, recante «Integrazione della legge regionale 17 marzo 1977, n. 6»] .