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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1993
Numero
31
Data
28/12/1993
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1992 della Regione Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 28 dicembre 1993, n. 182, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

(Approvazione del rendiconto 1992)

1. E' approvato l' allegato rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1992 della regione Puglia, secondo le risultanze esposte negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

(Entrate e spese di competenza)

1. Il totale delle entrate accertate nell' esercizio finanziario 1991, per la competenza propria dell' esercizio stesso, risulta dal conto consuntivo del bilancio in L. 15.201.217.541.278, delle quali L. 13.194.603.297.523 riscosse e versate e  L.2.006.614.243.755 da riscuotere.

2. Il totale delle spese impegnate nell' esercizio stesso risulta stabilito dal conto consuntivo del bilancio in  L.15.326.747.944.084, di cui L. 12.684.950.576.532 pagate e L. 2.641.797.367.552 da pagare.

ARTICOLO 3

(Riepilogo entrate e spese di competenza)

1. Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza accertate e impegnate nell' esercizio finanziario 1992 risulta stabilito dal conto consuntivo del bilancio come segue:

ENTRATA

TITOLO I

<< Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi er"Times New Roman"i e di quote di essi devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui alla art. 8 della legge 16/ 5/ 1970, n. 281 >>  L.6.533.318.884.399

TITOLO II

<< Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato e in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle Regioni >> L. 1.509.841.067.754

TITOLO III

<< Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali >> L. 23.769.318.649

TITOLO IV

<< Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti >> L. 14.256.634.578

TITOLO V

<< Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie >> L. 0

TITOLO VI

<< Entrate per le contabilita' speciali >> L. 7.120.031.635.898

Totale entrate accertate nella competenza 1992 L. 15.201.217.751.278

SPESA

PARTE I

Obiettivi funzionali L. 459.077.620.913

PARTE II

Obiettivi operativi L. 7.747.614.616.233

PARTE III

Contabilita' speciale L. 7.120.055.706.938

Totale spese impegnate nella competenza 1992 L. 15.326.747.944.084

ARTICOLO 4

(Disavanzo finanziario della competenza 1992)

1. Dal riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell' esercizio 1992 risulta:

- disavanzo finanziario di L. 125.530.402.806

ARTICOLO 5

(Residui attivi degli esercizi precedenti)

1. I residui attivi dell' esercizio 1991 e precedenti, che ammontano a L. 4.059.533.988.892, risultano eliminati per insussistenza o prescrizione per L. 43.304.923.685, riprodotti a seguito di maggiori accertamenti per L. 68.790.126.276 e quindi, alla chiusura dell' esercizio 1992, risultano accertati dal conto consuntivo in L. 4.085.019.191.483, delle quali riscosse nel 1992 L. 1.548.197.626.232 e da riscu9tere al 31/ 12/ 1992 L. 2.536.821.565.251.

ARTICOLO 6

(Residui passivi degli esercizi precedenti)

1. I residui passivi dell' esercizio 1991 3 precedenti, che ammontano a L. 5.537.316.906.220, risultano eliminati per insussistenza o prescrizione per L. 151.331.355.323 e per perenzione ai fini amministrativi per L. 103.070.815.718.

Alla chiusura dell' esercizio 1992 risultano accertati dal conto consuntivo in L. 5.282.914.735.179 delle quali pagate nel 1992 L. 2.017.406.601.825 e da pagare al 31/ 12/ 1992 L. 3.265.508.133.354.

ARTICOLO 7

(Residui attivi in conto competenza e in conto residui)

1. I residui attivi, alla chiusura dell' esercizio finanziario 1992, sono definiti in L. 4.543.435.809.006 rivenienti dalla seguente articolazione:

- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell' esercizio 1992 (art. 2) L. 2.006.614.243.755

- somme rimaste da riscuotere sui residui dell' esercizio 1992 e retro (art. 5) L. 2.536.821.565.251

2. Del totale dei residui attivi, L. 821.179.650.750 risultano depositate al 31/ 12/ 92 sul conto corrente infruttifero n. 444 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ARTICOLO 8

(Residui passivi in conto competenza e in conto residui)

1. I reisui passivi, alla chiusura dell' esercizio 1992, sono definiti in L. 5.907.305.500.906 rivenienti dalla seguente articolazione:

- somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell' esercizio 1992 (art. 2)  L.2.641.797.367.552

- somme rimaste da pagare sui residui passivi dell' esercizio 1991 e retro 8 art. 6) L. 3.265.508.133.354

ARTICOLO 9

(Fondo di cassa)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell' esercizio 1992, così come risulta dal conto reso dalla Tesoreria regionale, e' determinato (al netto dei pagamenti eseguiti in anticipazione dello stesso Tesoriere per esecuzioni giudiziarie, imposte e contributi obbligatori ed altro per L. 181.719.745.398) in L. 160.566.535.933, secondo la seguente articolazione dei dati:

- Fondo di cassa al 31712/ 1991                      L.    120.122.410.545

- Riscossioni:

   Residui       L.    1.548.197.626.232

  Competenza L. 13.194.603.297.523              L.14.742.800.923.755

                                                      Totale         L.14.862.923.334.300

- Pagamenti:

 Residui        L.   2.017.406.601.825

Competenza L. 12.684.950.576.532               L.14.702.357.178.357

                                                   Differenza     L.     160.566.155.943

ARTICOLO 10

(Disavanzo finanziario complessivo)

1. E' accertato in L. 1.203.303.535.957, il disavanzo complessivo di amministrazione riaccertato al termine dell' esercizio 1992, come risulta ai seguenti dati:

- Fondo di cassa al 31/ 12/ 1992 presso la Tesoreria regionale Banco di Napoli L. 160.556.155.943

- Residui attivi al 3171271992 L. 4.543.435.809.006

  TOTALE L. 4.704.001.964.949

- Residui passivi al 31/ 12/ 1992 L. 5.907.305.500.906

- Disavanzo di amministrazione al 31/ 12/ 1992 L. 1.203.503.535.957

ARTICOLO 11

(Residui passivi perenti)

1. I residui passivi dichiarati perenti per l' esercizio finanziario 1992 sono accertati in L. 103.070.815.718, come da elenco allegato alla presente legge.

2. A termini del comma 4/ bis dell' art. 72 della lr 4/ 12/ 1991, n. 11 e', altresi allegato alla presente legge l' elenco assestato dei residui passivi dichiarati perenti nell' esercizio 1991.

3. In esecuzione della disposizione di cui all' art. 70 dellalr 4/ 12/ 1991, n. 11 la Giunta regionale, entro il 30 giugno 1994, (1)  sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria, provvede all' aggiornamento complessivo dell' elenco dei residui perenti così come definito a seguito dei pagamenti effettuati e degli effetti dell' eventuale prescrizione intervenuta a termini della specifica normativa del cc.

(1)  Termine così prorogato, in deroga alla disposizione di cui all'art. 70 della l.r. 11/91, dall'art. 4 della l.r.13/94

 

                                                                                                                    ARTICOLO 12

(Art. 11 lr 23/ 6/ 92, n. 11: Riaccertamento obbligazioni prive di copertura)

1. Le obbligazioni della Regione riconosciute giuridicamente imputabili e rimaste prive di copertura, accertate a termini dell' art. 11 della lr n. 11 del 23/ 6/ 1992, a seguito dei pagamenti effettuati e delle insussistenze riscontrate, sono riaccertate in  L.69.169.911.000, secondo la definizione dell' elenco allegato alla presente legge.

ARTICOLO 13

1. La Giunta regionale, previa puntuali riscontri, determina, entro il 31/ 1/ 1994, l' ammontare dell' arretrato contributivo, relativo al credito agrario e fondiario, al netto degli interventi finanziari statali di copertura che nel frattempo dovessero intervenire.

2. Tale determinazione comprende anche le partite debitorie, al 31712/ 1988, gia' oggetto di apposita convenzione e parzialmente saldate.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.