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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1994
Numero
13
Data
12/04/1994
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 <>. Proroga ed integrazione.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 13 aprile 1994, n. 61, suppl. ord.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

Art. 1

1. Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 è prorogato al 30 aprile 1994, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 2

1. La tabella A) di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, viene integrata dai capitoli di spesa obbligatoria o inderogabile di cui all'annessa tabella B).

 

Art. 3

1. Alla legge regionale 19 giugno 1993, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i termini previsti dall'art. 36 - comma 2 - e dall'art. 37 - comma 1 - sono prorogati di sei mesi;

b) all'art. 36, 1° comma, dopo la parola «Liquidatore» sono aggiunte le seguenti: «oltre a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 39»;

c) all'art. 38 la parola «soppressione» è sostituita dalla parola «estinzione». L'ultimo periodo del 2° comma dell'art. 38 è abrogato;

d) ... (1);

e) all'art. 40, 1° comma, è aggiunto il seguente periodo: «che può annullarli o modificarli nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di ricezione. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta del Commissario liquidatore si intende approvata;

f) il termine previsto dall'art. 43, comma 1, è prorogato di mesi quattro;

g) il termine previsto dall'art. 46, comma 1, è prorogato di mesi quattro.

 

(1)  Aggiunge il comma 2-bis all'art. 39, L.R. 19 giugno 1993, n. 9. In deroga a quanto previsto dalla presente lettera, vedi quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1, L.R. 31 ottobre 1995, n. 36.

 

Art. 4

1. Il termine di cui all'art. 11, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 31, è prorogato al 30 giugno 1994, in deroga alla disposizione di cui all'art. 70 della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11.

 

Art. 5

1. I contratti dell'Amministrazione regionale per la fornitura di beni e servizi sono sottoposti a riesame secondo le indicazioni dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica».

2. La Giunta regionale avvia il procedimento nel rispetto del comma 20 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. I funzionari delegati ai centri di spesa procedono alla verifica dei contratti richiamando i prezzi medi di mercato e valutando la congruità finanziaria degli affidamenti.

4. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi precedenti costituiscono economia di bilancio.

 

Art. 6

1. Sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia i seguenti atti:

a) regolamenti ed altri atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;

b) atti generali di indirizzo, di direttiva, di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione territoriale approvati dal Consiglio regionale (tali atti vanno pubblicati per estratto);

c) contratti collettivi decentrati approvati dalla Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 45, comma 4, del D.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29;

d) piante organiche e relative variazioni degli enti amministrativi regionali e delle Unità Sanitarie Locali;

e) criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausilii finanziari ;

f) atti generali e relativi alla determinazione di tariffe, canoni e rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti;

g) atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della CEE;

h) atti la cui pubblicazione sul B.U.R.P. è espressamente prevista da leggi dello stalo;

i) decreti del Presidente o degli Assessori regionali, la cui pubblicazione è espressamente disposta con deliberazione della Giunta regionale.

2. Sono altresì pubblicate, per estratto, le decisioni della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Puglia, nonché quelle più importanti dell'Assemblea regionale, delle quali il Presidente del Consiglio faccia espressa richiesta, e quelle relative alla elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni.

3. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, gli avvisi di gara saranno inseriti nel B.U.R.P. pubblicato il giovedì.

4. La pubblicazione è anticipata al giorno precedente se il giovedì è festivo.

5. Le caratteristiche di stampa del B.U.R.P. devono essere quelle della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

6. Il numero delle copie del B.U.R.P. da stampare per ciascuno degli anni 1994 - 1995 - 1996 non può essere superiore a 3.000.

7. È abrogata e/o modificata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

 

 

 

Tabella B


Elenco di capitoli relativi a spese obbligatorie o inderogabili

(art. 36 L.R. n. 17/1977)

 


100% Cap. 0003040

Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti al personale di ruolo e non di ruolo più

 

oneri riflessi.

100% Cap. 0003180

Spese per accertamenti sanitari.

100% Cap. 0003220

Spese per il vestiario al personale avente diritto.

100% Cap. 0003430

Interventi sul patrimonio immobiliare, ristrutturazione, ampliamento, manutenzione e adeguamento a

 

norme vigenti.

100% Cap. 0003490

Servizio di vigilanza, custodia, etc. degli uffici regionali.

50% Cap. 0003560

Spese per l'acquisto di libri, riviste e giornali.

100% Cap. 0003640

Spese per l'automazione dei servizi amministrativi, gestionali e di programmazione.

100% Cap. 0004120

Spese per l'esecuzione di lavori da eseguirsi con operai a tempo indeterminato impiegati per lavori

 

forestali.

100% Cap. 0131050

Spese per la gestione degli impianti irrigui collettivi.

100% Cap. 0781040

Spese funzionamento Centro educativo Climat. Gallipoli (ex G.I.).

100% Cap. 0781080

Spese di gestione per funzionamento comunità educative ex ENAOLI Castellaneta e Foggia.

100% Cap. 0782030

Funzionamento case di riposo ex ONPI di Bari e di San Vito dei Nor