ARTICOLO 1
Art. 1
1. Il termine di cui all'art. 1
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 1 è prorogato al 30 aprile 1994, ai sensi
dell'art. 50
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
1. La tabella A) di cui al comma 2 dell'art. 2
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 1, viene integrata dai capitoli di spesa
obbligatoria o inderogabile di cui all'annessa tabella
B).
Art. 3
1. Alla legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i termini previsti dall'art. 36
- comma 2 - e dall'art. 37
- comma 1 - sono prorogati di sei mesi;
b) all'art. 36,
1° comma, dopo la parola «Liquidatore» sono aggiunte le seguenti: «oltre a
quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 39»;
c) all'art. 38
la parola «soppressione» è sostituita dalla parola «estinzione». L'ultimo
periodo del 2° comma dell'art. 38 è abrogato;
d) ... (1);
e) all'art. 40,
1° comma, è aggiunto il seguente periodo: «che può annullarli o modificarli nel
termine improrogabile di 30 giorni dalla data di ricezione. Decorso
infruttuosamente il predetto termine, la proposta del Commissario liquidatore si
intende approvata;
f) il termine previsto dall'art. 43,
comma 1, è prorogato di mesi quattro;
g) il termine previsto dall'art. 46,
comma 1, è prorogato di mesi quattro.
(1) Aggiunge il comma
2-bis all'art. 39,
L.R.
19 giugno 1993, n. 9. In deroga a quanto previsto dalla presente lettera,
vedi quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1,
L.R.
31 ottobre 1995, n. 36.
Art. 4
1. Il termine di cui all'art. 11,
comma 3, della legge
regionale 28 dicembre 1993, n. 31, è prorogato al 30 giugno 1994, in deroga
alla disposizione di cui all'art. 70 della legge regionale
4 dicembre 1991, n. 11.
Art. 5
1. I contratti dell'Amministrazione regionale
per la fornitura di beni e servizi sono sottoposti a riesame secondo le
indicazioni dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi
correttivi di finanza pubblica».
2. La Giunta regionale avvia il procedimento nel
rispetto del comma 20 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. I funzionari delegati ai centri di spesa
procedono alla verifica dei contratti richiamando i prezzi medi di mercato e
valutando la congruità finanziaria degli affidamenti.
4. I risparmi di spesa derivanti
dall'applicazione dei commi precedenti costituiscono economia di bilancio.
Art. 6
1. Sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia i seguenti atti:
a) regolamenti ed altri atti aventi contenuto
normativo a rilevanza esterna;
b) atti generali di indirizzo, di direttiva, di
programmazione economico-finanziaria e di pianificazione territoriale approvati
dal Consiglio regionale (tali atti vanno pubblicati per estratto);
c) contratti collettivi decentrati approvati
dalla Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 45, comma 4, del D.P.R. 3
febbraio 1993, n. 29;
d) piante organiche e relative variazioni degli
enti amministrativi regionali e delle Unità Sanitarie Locali;
e) criteri e modalità per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausilii finanziari ;
f) atti generali e relativi alla determinazione
di tariffe, canoni e rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri
analoghi provvedimenti;
g) atti e provvedimenti generali attuativi delle
direttive ed applicativi dei regolamenti della CEE;
h) atti la cui pubblicazione sul B.U.R.P. è
espressamente prevista da leggi dello stalo;
i) decreti del Presidente o degli Assessori
regionali, la cui pubblicazione è espressamente disposta con deliberazione della
Giunta regionale.
2. Sono altresì pubblicate, per estratto, le
decisioni della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Puglia, nonché
quelle più importanti dell'Assemblea regionale, delle quali il Presidente del
Consiglio faccia espressa richiesta, e quelle relative alla elezione
dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle
Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni.
3. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso,
gli avvisi di gara saranno inseriti nel B.U.R.P. pubblicato il giovedì.
4. La pubblicazione è anticipata al giorno
precedente se il giovedì è festivo.
5. Le caratteristiche di stampa del B.U.R.P.
devono essere quelle della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6. Il numero delle copie del B.U.R.P. da
stampare per ciascuno degli anni 1994 - 1995 - 1996 non può essere superiore a
3.000.
7. È abrogata e/o modificata ogni altra
disposizione in contrasto con il presente articolo.
Tabella B
Elenco di capitoli relativi a spese
obbligatorie o inderogabili
(art. 36 L.R. n. 17/1977)
100% Cap. 0003040 |
Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti al personale
di ruolo e non di ruolo più |
|
oneri riflessi. |
100% Cap. 0003180 |
Spese per accertamenti sanitari. |
100% Cap. 0003220 |
Spese per il vestiario al personale avente diritto. |
100% Cap. 0003430 |
Interventi sul patrimonio immobiliare, ristrutturazione, ampliamento,
manutenzione e adeguamento a |
|
norme vigenti. |
100% Cap. 0003490 |
Servizio di vigilanza, custodia, etc. degli uffici regionali. |
50% Cap. 0003560 |
Spese per l'acquisto di libri, riviste e giornali. |
100% Cap. 0003640 |
Spese per l'automazione dei servizi amministrativi, gestionali e di
programmazione. |
100% Cap. 0004120 |
Spese per l'esecuzione di lavori da eseguirsi con operai a tempo
indeterminato impiegati per lavori |
|
forestali. |
100% Cap. 0131050 |
Spese per la gestione degli impianti irrigui collettivi. |
100% Cap. 0781040 |
Spese funzionamento Centro educativo Climat. Gallipoli (ex
G.I.). |
100% Cap. 0781080 |
Spese di gestione per funzionamento comunità educative ex ENAOLI
Castellaneta e Foggia. |
100% Cap. 0782030 |
Funzionamento case di riposo ex ONPI di Bari e di San Vito dei
Nor |