ARTICOLO 1
Art. 1
1. Al primo comma, ultimo rigo, dell'art. 1
della L.R.
5 novembre 1991, n. 9, è soppressa la parola «Collettivi».
2. ... (1).
3. Al secondo comma, sesto rigo, dell'art. 1
della L.R.
5 novembre 1991, n. 9, è soppressa la parola «collettivi».
4. Al secondo comma, ottavo rigo, dell'art. 1
della L.R.
5 novembre 1991, n. 9, dopo la parola «autovettura», sono aggiunte le parole
«propria ovvero».
5. ... (2).
6. ... (3).
7. ... (4).
(1) Aggiunge il comma
1-bis all'art. 1,
L.R.
5 novembre 1991, n. 9.
(2) Sostituisce il terzo
comma dell'art. 1,
L.R.
5 novembre 1991, n. 9 e aggiunge il comma 3-bis al medesimo articolo.
(3) Sostituisce il
quarto comma dell'art. 1,
L.R.
5 novembre 1991, n. 9.
(4) Aggiunge il settimo
e l'ottavo comma all'art. 1,
L.R.
5 novembre 1991, n. 9.
Art. 2
1. ... (5).
2. ... (6).
3. ... (7).
(5) Sostituisce il
secondo comma dell'art. 2,
L.R.
5 novembre 1991, n. 9.
(6) Aggiunge il comma
2-bis all'art. 2,
L.R.
5 novembre 1991, n. 9.
(7) Sostituisce il
quarto comma dell'art. 2,
L.R.
5 novembre 1991, n. 9.
Art. 3
1. ... (8).
2. ... (9).
(8) Sostituisce la
rubrica dell'art. 4,
L.R.
5 novembre 1991, n. 9.
(9) Sostituisce l'art.
4,
L.R.
5 novembre 1991, n. 9.
Art. 4
1. ... (10).
2. Al secondo comma dell'art. 5
della L.R.
5 novembre 1991, n. 9, la parola «contributo» è sostituita dalla parola
«rimborso».
(10) Sostituisce il
primo comma dell'art. 5,
L.R.
5 novembre 1991, n. 9.