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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1991
Numero
9
Data
05/11/1991
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Normativa concernente le nefropatie croniche.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 4 dicembre 1991, n. 222, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

Art. 1
Rimborso spese ai nefropatici in trattamento emodialitico.

1. Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi presso le strutture sanitarie delle Unità sanitarie locali, presso le strutture sanitarie private convenzionate, nonchè presso le cliniche universitarie convenzionate e le istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della stessa legge, ubicati nel territorio regionale, è corrisposto, da parte della Unità sanitaria locale di residenza, il rimborso delle spese di trasporto entro il limite previsto per l'uso dei mezzi pubblici (1).

1-bis. Le Unità sanitarie locali sono autorizzate, qualora il numero dei pazienti lo consenta, a stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli stessi dal domicilio al Centro dialisi, ovvero a mettere a disposizione degli stessi mezzi propri per il trasporto collettivo (2).

2. Qualora le condizioni di salute dell'assistito, attestate da idonea certificazione medica rilasciata dal responsabile del centro dialitico ove è in trattamento o presso cui il paziente esegue i controlli, non consentano l'utilizzazione dei mezzi pubblici, è consentita l'utilizzazione di autoambulanza messa a disposizione della U.S.L. o, previa autorizzazione, di autovettura propria ovvero ad uso privato con esonero per la stessa U.S.L. da ogni responsabilità per l'uso del mezzo stesso (3).

3. In caso di utilizzazione di autovettura propria è corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali (4).

3-bis. In caso di utilizzo di autovettura ad uso privato, una volta accertata l'impossibilità al convenzionamento di cui al precedente comma 1-bis, è corrisposto il rimborso integrale della spesa sostenuta previo accertamento della congruità della spesa (5).

3-ter. Qualora le condizioni di salute del nefropatico non consentano l’utilizzo dei mezzi di cui ai commi precedenti, è consentita l’utilizzazione di autoambulanza privata, previa attestazione medico-sanitaria rilasciata dal centro di dialisi pubblico di competenza. Al paziente o alla ditta da questi delegata compete il rimborso chilometrico di cui al tariffario per i servizi di trasporto infermi applicato dalla Croce rossa italiana (6).

4. I rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell'assistito corredata della documentazione di spesa nonché, nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, della prescritta certificazione medica con l'eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di domicilio dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria presso la quale è effettuato il trattamento di emodialisi (7).

5. Al rimborso provvede l'Unità sanitaria locale di residenza dell'assistito a seguito della presentazione della prescritta documentazione.

6. Nei casi in cui l'assistito abbia usufruito di autoambulanza messa a disposizione dall'Unità Sanitaria Locale non si fa luogo a rimborso.

7. Nessun rimborso è dovuto qualora l'assistito usufruisca gratuitamente del trasporto (8).

8. Nessun rimborso è altresì dovuto qualora, sussistendo la possibilità di dializzare presso il Centro dialisi o l'Unità di dialisi ad assistenza limitata (U.A.L) funzionanti nel luogo di abituale domicilio o, comunque, nell'ambito territoriale della propria U.S.L., l'assistito ritenga di sottoporsi al trattamento dialitico presso strutture private convenzionate funzionanti nell'ambito della propria U.S.L. o presso Centri pubblici o privati convenzionati ricadenti nell'ambito territoriale di U.S.L. viciniori (9).

(1)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

(2)  Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 1, L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

(3)  Comma così modificato dal terzo e quarto comma dell'art. 1, L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

(4)  Comma così modificato dal quinto comma dell'art. 1, L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

(5)  Comma aggiunto dal quinto comma dell'art. 1, L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

(6) Comma aggiunto dall’art. 41, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(7)  Comma così modificato dal sesto comma dell'art. 1, L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

(8)  Comma aggiunto dal settimo comma dell'art. 1, L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

(9)  Comma aggiunto dal settimo comma dell'art.1, L.R. 4 luglio 1994, n. 23. In deroga a quanto previsto nel presente comma, fino al completamento delle procedure per l'accreditamento, vedi l'art. 21, L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

 

Art. 2
Erogazione di materiali d'uso e spese ai nefropatici in trattamento domiciliare con rene artificiale o mediante dialisi peritoneale.

1. Le Unità sanitarie locali presso le quali siano istituiti divisioni o servizi di nefrologia e dialisi sono tenute a fornire le prestazioni ambulatoriali ai nefropatici in trattamento emodialitico presso centro dialisi satellite, unità di dialisi ad assistenza limitata nonchè in dialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale).

2. Per i nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare, le Unità sanitarie locali di residenza dell'assistito consegnano allo stesso, secondo la periodicità stabilita dal dirigente del Centro dialitico, il materiale d'uso per il trattamento di emodialisi (rene artificiale o dialisi peritoneale) direttamente al domicilio dello stesso (10).

2 bis. L'impianto per il trattamento di emodialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale) viene fornito al nefropatico in possesso dei requisiti previsti dal Reg. regionale 21 maggio 1975, n. 5, di attuazione della L.R. 25 novembre 1974, n. 38, ed in comodato d'uso gratuito, dalla Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico stesso, ferma restando la competenza sanitaria della Divisione di nefrologia e dialisi presso la quale il paziente ha frequentato e superato il corso di addestramento (11).

3. L'Unità sanitaria locale di residenza corrisponde al nefropatico in trattamento di emodialisi domiciliare un contributo fisso mensile quale concorso nelle spese di energia elettrica ed acqua per il funzionamento dell'impianto.

4. Il contributo predetto non può essere superiore a L. 150.000 mensili per il trattamento con rene artificiale ed a L. 100.000 mensili per il trattamento di dialisi peritoneale, annualmente rivalutabile in base all'aumento dell'indice I.S.T.A.T. ed è corrisposto sulla base di domanda dell'assistito corredata di certificazione rilasciata dal dirigente della Divisione o del Servizio di nefrologia e dialisi sanitariamente responsabile, attestante la durata del trattamento (12).

(10)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 2,  L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

(11)  Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 2,  L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

(12)  Comma così modificato dal terzo comma dell'art. 2,  L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

 

Art. 3
Fornitura ai nefropatici cronici di prodotti dietetici aproteici.

1. Ai fini della fornitura dei prodotti aproteici, i nefropatici con insufficienza renale in terapia conservativa sono equiparati ai soggetti affetti da dismetabolismo congenito di cui al D.M. 1 luglio 1989, del Ministro della sanità.

2. Gli Enti competenti sono autorizzati a fornire le specialità non comprese nel prontuario farmaceutico necessarie agli uremici cronici.

3. La prescrizione dei prodotti non compresi nel prontuario farmaceutico deve essere compilata su ricetta del medico specialista per il fabbisogno mensile e accompagnata dal preventivo di spesa.

Art. 4
Rimborso ai nefropatici delle spese per trapianti renali effettuati in Italia.

... (13).

(13)  Articolo, prima modificato dal primo comma dell'art. 3, L.R. 4 luglio 1994, n. 23. e successivamente abrogato dal primo comma dell'art. 4, L.R. 21 novembre 1996, n. 25.

 

Art. 5
Contributi ai nefropatici in temporaneo soggiorno in altre Regioni o all'estero.

1. Ai nefropatici che, in temporaneo soggiorno in altre Regioni, effettuino trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ovvero che, in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non vigono rapporti convenzionali, effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di tali Stati, è corrisposto, da parte della U.S.L. di residenza del nefropatico, il rimborso della spesa sostenuta nella misura dell'80% (14).

2. Il rimborso è corrisposto su richiesta dell'assistito corredata della documentazione attestante l'avvenuto trattamento e le spese (15).

3. Nel caso di trattamento effettuato presso strutture sanitarie private non convenzionate di altre Regioni, alla richiesta deve altresì essere allegata la documentazione idonea a comprovare l'impossibilità di utilizzare le strutture pubbliche o private convenzionate esistenti nella Unità sanitaria locale nel cui ambito sia ubicato il Comune di temporaneo soggiorno.

(14)  Comma così modificato dal primo comma dell'art.4, L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

(15)  Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 4, L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

 

Art. 6
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, le Unità sanitarie locali faranno fronte con la quota del Fondo sanitario assegnata a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.