La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n.
123, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[1. Per consentire la definizione dell'iter
approvativo del Piano Urbanistico Territoriale Tematico del «Paesaggio e beni
Ambientali», già adottato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 11 ottobre 1994,
n. 6946 la validità delle norme di tutela delle aree di particolare interesse
paesaggistico-ambientale di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e
successive modificazioni e integrazioni è prorogata alla data del 30 aprile
1995.
La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione]