La presente legge è stata abrogata
dall'allegato A, n. 124, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[1. Per il piano urbanistico
territoriale tematico «Paesaggio e beni ambientali», per cui è intervenuta
l'adozione della proposta da parte della Giunta regionale con Delib. 11 ottobre
1994, n. 6946 i termini di sessanta giorni di cui ai commi 3 e 5
dell'art. 6 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 sono fissati rispettivamente in duecentoquaranta e centottanta giorni
a decorrere dal 16 dicembre 1994] .
Art. 2
[1. La validità delle norme di
cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 «Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse
ambientale paesaggistico», così come modificata dalla legge regionale 11 febbraio 1993, n. 2 e
dalla legge
regionale 9 agosto 1993, n. 14, è prorogata
alla data del 31 luglio 1995] .