ARTICOLO 1
1. I termini del 30 giugno 1996 e del 31 marzo 1996, previsti
dal comma 1 dell' art. 3
della legge
regionale 31 ottobre 1995, n. 37 sono prorogati rispettivamente al 30
novembre 1996 e al 30 settembre 1996.
2. Sono nulli gli eventuali atti o provvedimenti adottati ai
sensi dell' art. 3
della legge
regionale 31 ottobre 1995, n. 37.
3. Norma finanziaria - omissis
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.