ARTICOLO 1
Art. 1 Interventi
finanziari regionali.
1. La Giunta regionale provvede ad erogare agli
enti locali le quote dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto
legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 30
maggio 1995, n. 204, calcolate in proporzione ai disavanzi delle rispettive
aziende di trasporto, rideterminati e certificati con i criteri di cui al comma
5 dell'art. 1 del citato decreto legge.
2. Agli enti locali che, al fine di ripianare i
disavanzi di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto relativi al
settennio dal 1987 al 1993, contrarranno mutui decennali ai sensi dell'art. 2
del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, nella
legge 22 dicembre 1990, n. 403 e della successiva normativa integrativa, la
Giunta regionale eroga nel corrente esercizio contributi in misura non superiore
al quaranta per cento delle annualità di ammortamento e comunque, nel limite di
spesa complessiva non superiore a lire 15 miliardi, che gravano sul capitolo di
spesa di nuova istituzione n. 0592023 «Contributi regionali agli enti locali
negli ammortamenti dei mutui da assumere per i ripiani dei disavanzi pregressi
di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto» del bilancio di
previsione 1995.
3. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1
del citato decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, la Giunta regionale è
autorizzata ad assumere, ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990,
n. 403 e successive integrazioni, mutuo decennale di importo massimo di lire 300
miliardi da destinare ad interventi finanziari in favore delle aziende
affidatarie o concessionarie di servizi di trasporto pubblico di competenza
regionale, provinciale e comunale. I predetti interventi finanziari, calcolati
tenendo conto delle eventuali sanzioni pecuniarie comminate, sono commisurati:
a) per le aziende affidatarie, all'ammontare dei
disavanzi degli anni dal 1987 al 1993 risultanti dai conti consuntivi
rideterminati e certificati con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 1 del
citato decreto legge 1° aprile 1995, n. 98 e relativi agli autoservizi
interurbani, ivi compresi gli autoservizi sostitutivi di servizi ferroviari.
L'erogazione è sospesa per gli importi relativi ai trattamenti di fine rapporto
lavoro, che saranno trasferiti ai soggetti subentranti alle aziende affidatarie;
b) per le aziende concessionarie che abbiano
esercitato servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e
comunale nel periodo dal 1987 al 1993 e che inoltreranno apposita istanza in
carta legale, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta regionale entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla sommatoria dei disavanzi degli anni dal 1987 al 1993
calcolata tenendo conto delle eventuali risultanze attive riscontrate in uno o
più esercizi e nel limite della disponibilità residuata dopo l'intervento sub
a). I disavanzi, rideterminati e certificati con le modalità di cui al comma 5
dell'art. 1 del citato decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, sono ammessi
all'intervento finanziario regionale, per ciascun anno, nel limite massimo della
differenza tra il costo standardizzato maggiorato del 5% e l'ammontare
complessivo dei ricavi effettivi, degli eventuali contributi regionali di
esercizio e delle contribuzioni a qualsiasi titolo corrisposte dagli enti
locali, ferma restando, per gli enti locali che hanno provveduto a dare
copertura, anche parziale, ai predetti disavanzi, l'attribuzione agli stessi
delle quote contributive decennali statali calcolate in proporzione ai
rispettivi interventi finanziari.
4. La Giunta regionale stabilisce criteri e
modalità per la determinazione degli interventi contributivi regionali,
subordinandone la liquidazione all'adozione, da parte delle sole aziende che non
abbiano cessato l'attività del trasporto pubblico ammissibile alla contribuzione
dell'esercizio ai sensi della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13, di un piano di risanamento per conseguire
l'equilibrio di bilancio nonché alla cessione delle quote annuali del contributo
statale da parte di tutte le aziende destinatarie. Nei casi di assenza o di
revoca del diritto all'erogazione del contributo statale gli interventi
finanziari di cui al comma 1 sono limitati alla quota parte coperta con risorse
regionali.
5. Nelle more dell'assunzione del mutuo di cui
al comma 3 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare
acconti sugli interventi finanziari del medesimo comma 3 sulla base dei
disavanzi certificati e ammissibili utilizzando:
a) la somma corrispondente al residuo di
stanziamento formatosi sul cap. 0552013 alla chiusura dell'esercizio 1994;
b) la somma stanziata sul cap. 0552025 del
bilancio di previsione 1995, disponibile per effetto delle variazioni introdotte
con la presente legge.
6. Il contributo statale di cui al comma 7
dell'articolo 1 del richiamato decreto legge 1° aprile 1995, n. 98 è erogato,
con i medesimi criteri di cui al comma precedente, a tutte le aziende aventi
diritto in conto degli interventi finanziari di cui ai precedenti comma 1 e 3.
(Giurisprudenza)
Cassazione Civile Sez. Lav., sent. n. 3702 del 14-04-1999,
I.N.P.S. c. A.T.A.F. - Azienda Trasporti Automobilistici Foggia.
Art. 2 Recuperi.
1. In sede di liquidazione degli interventi
finanziari di cui al comma 3 del precedente art. 1 la Giunta regionale recupera
le quote di contributi di esercizio erogati in ciascuno degli anni dal 1987 al
1993 in eccedenza alle assegnazioni statali.
2. Per le aziende municipalizzate, la Giunta
regionale dispone il recupero di cui al precedente comma a valere sulle
erogazioni dei contributi di esercizio e di quelli di cui al comma 2 dell'art. 1
della presente legge secondo un piano di rientro che sarà stabilito dalla stessa
Giunta. Nei confronti delle medesime aziende, i cui enti locali proprietari
abbiano assunto mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti in applicazione dell'art.
2 della legge 6 febbraio 1987, n. 18, di conversione del decreto legge 9
dicembre 1986, n. 833, la Giunta regionale dispone altresì il recupero delle
quote contributive erogate in eccedenza alle assegnazioni statali per gli anni
1985 e 1986 per la parte non ancora recuperata.
(giurisprudenza)
Cassazione
Civile Sez. Lav., sent. n. 8409 del 10-06-2000, A.T.A.F. di
Foggia c. Caruso ed altri (rv 537849).
T.A.R. Bari
Sez. II, sent. n. 13 del 12-01-1999, Soc. A.
c. Regione Puglia e Soc. S.
Art. 3 Gestioni in
affidamento.
1. Le gestioni in affidamento precario cessano
improrogabilmente entro il termine massimo del 30 giugno 1996 (1), decorso il quale cesserà ogni intervento finanziario, sia
ordinario che straordinario, in favore delle stesse. Qualora le Province
interessate non provvedano, entro il termine perentorio del 31 marzo 1996 (2), a costituire e attivare gli organismi gestionali per
l'esercizio dei servizi in affidamento precario, la Giunta provvede, in
sostituzione delle Province medesime, alla concessione a terzi dei predetti
servizi. Contestualmente alla cessazione delle gestioni dei servizi in
affidamento precario sono istituite apposite gestioni stralcio per la
definizione delle pendenze residuate dopo la cessazione e la liquidazione di
ogni partita debitoria maturata successivamente al 31 dicembre 1993. Le gestioni
stralcio sono assunte direttamente dalla Giunta regionale e svolte, secondo
direttive impartite dalla Giunta medesima, a mezzo di commissioni formate da
funzionari dell'Assessorato regionale ai trasporti, con il trattamento economico
previsto al comma 2 dell'art. 6
della legge
regionale 26 giugno 1981, n. 35, a carico dei bilanci delle stesse gestioni.
Agli oneri connessi alle gestioni stralcio le commissioni provvedono con i
rimborsi che saranno liquidati dall'I.N.P.S. per effetto della sentenza della
Corte Costituzionale n. 261/1991 e ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto
legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio
1993, n. 151.
2. Fino alla totale estinzione del mutuo di cui
al comma 3 dell'art. 1 della presente legge restano sospese le disposizioni del
comma 1 dell'articolo 1 e dell'articolo 6
della legge
regionale 17 aprile 1990, n. 11 e la Regione assicura i contributi di
esercizio alle aziende di trasporto ai sensi della legge
regionale 18 marzo 1982, n. 13, integrando, ove occorra, con risorse proprie
quelle rivenienti dal Fondo nazionale trasporti.
3. Nell'esercizio del potere sostitutivo di cui
al precedente comma 1 la Regione persegue l'obiettivo di salvaguardare l'unità
aziendale e i livelli occupazionali delle gestioni dei servizi in affidamento
precario. Le gestioni stralcio del medesimo comma 1 sono autorizzate a liquidare
sino a tutto il 31 dicembre 2000, un contributo straordinario finalizzato al
risanamento gestionale in favore dei soggetti che assumeranno in concessione gli
interi complessi aziendali dei servizi in affidamento precario con contestuale
accollamento del personale adibito. Il contributo è quantificato nella misura
massima del 10% del contributo di esercizio spettante ai sensi dell'art. 5 della
legge 19 marzo 1982, n. 13, fino a concorrenza del disavanzo per ciascuna
azienda rideterminato a certificato con le modalità di cui al comma 5 del
decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 1995, n. 204. L'erogazione del contributo è subordinata alla
condizione che il concessionario subentrato non faccia ricorso ad esoneri di
agenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del Regolamento allegato A) del
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, fermo restando il ricorso, ai fini del
conseguimento dell'equilibrio del bilancio, a ogni altra possibile modalità di
esodo. Il conseguente onere finanziario trova copertura nello stanziamento
iscritto nel capitolo n. 0553022 del bilancio per l'esercizio 1996 e pluriennale
1996-1998 (3) (4).
(1) Termine già
differito al 30 novembre 1996 dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
5 agosto 1996, n. 18 e ulteriormente differito al 28 febbraio 1997 dal
secondo comma dell'art. 11,
L.R.
18 dicembre 1996, n. 27. Successivamente il comma 3 dell'art. 25,
L.R.
4 maggio 1999, n. 17 aveva previsto che cessasse improrogabilmente, dal 1°
luglio 1999, la gestione stralcio di cui al presente articolo. Con l'abrogazione
del suddetto comma 3 disposta dall'art. 16,
comma 1, L.R.
13 dicembre 1999, n. 32 è stata ripristinata la vigenza della norma di cui
al presente comma, come previsto dallo stesso comma 1 del citato art. 16.
(2) Termine differito al
30 settembre 1996 dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
5 agosto 1996, n. 18.
(3) Comma aggiunto dal
sesto comma dell'art. 23,
L.R.
3 giugno 1996, n. 6.
(4) Vedi, anche, quanto
disposto dal secondo comma dell'art. 1,
L.R.
5 agosto 1996, n. 18 e dall'art. 8,
comma 7, L.R.
22 dicembre 2000, n. 28.
Art. 4 Modifiche,
integrazioni e abrogazioni.
1. ... (5).
2. ... (6).
3. A modifica delle disposizioni dell'art. 8
della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13, l'erogazione alle aziende dei contributi di
esercizio avviene a mensilità posticipate, entro il mese successivo a quello di
riferimento. Ove si verifichino ritardi rispetto al predetto termine non
imputabili ad inadempienze delle aziende, la Giunta regionale, in sede di
consuntivo annuale, può corrispondere, a domanda delle aziende interessate, un
contributo integrativo nel limite dell'ammontare degli interessi calcolati al
tasso legale a decorrere dal medesimo termine.
4. Sono abrogati gli articoli 2
e 5
della legge
regionale 17 aprile 1990, n. 11 e gli articoli 16 e 17 della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13.
5. ... (7).
6. ... (8).
7. ... (9) (10)].
(5) Sostituisce il
dodicesimo comma dell'art. 14, L.R.
19 marzo 1982, n. 13.
(6) Sostituisce il
tredicesimo comma dell'art. 14, L.R.
19 marzo 1982, n. 13.
(7) Sostituisce il primo
comma dell'art. 7, L.R.
8 gennaio 1992, n. 3.
(8) Sostituisce il
quarto comma dell'art. 7, L.R.
8 gennaio 1992, n. 3.
(9) Aggiunge il comma
6-bis all'art. 7, L.R.
8 gennaio 1992, n. 3.
(10) Articolo abrogato
dal primo comma dell'art. 37,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, salvo le disposizioni applicabili ai rapporti sorti in
base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza, come disposto
dal secondo comma dello stesso art. 37,
L.R.
n. 13/1999.
Art. 5 Norma
finanziaria.
1. Agli oneri finanziari derivanti
dall'attuazione della presente legge nell'anno 1995 si provvede:
a) quanto ai trasferimenti e ai contributi agli
enti locali per effetto dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della presente legge,
rispettivamente con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 0552022 e nel
capitolo di nuova istituzione 0592023;
b) quanto agli interventi in favore delle
aziende di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 1, con lo stanziamento
iscritto al capitolo 0552030;
c) quanto ai trasferimenti di cui alla lettera
b) del comma 5 dell'art. 1, con lo stanziamento iscritto al capitolo 0552025;
d) quanto agli oneri per interessi di
preammortamento del mutuo di cui al comma 3 dell'art. 1, con lo stanziamento
iscritto al capitolo 0592040.
2. Agli oneri finanziari derivanti
dall'attuazione della presente legge negli anni successivi al 1995 si provvede
con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1995/1997 ai capitoli
0592040 per gli oneri di ammortamento del mutuo da assumere in base al comma 3
dell'art. 1 e 0552022 per i trasferimenti agli enti locali in base ai comma 1 e
6 dell'art. 1.
3. Nel bilancio di previsione 1995 sono
introdotte le seguenti variazioni:
Parte I - Entrata
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Variazione in diminuzione: |
Competenza |
Cassa |
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cap. 5125100 «Mutuo decennale per il ripiano dei disavanzi pregressi
nel |
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
settore dei trasporti pubblici locali etc.»
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Parte II - Spesa |
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Variazioni in diminuzione: |
Competenza |
Cassa |
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cap. 0552022 «Trasferimenti di parte corrente ai Comuni per il concorso
|
2.070.000.000 |
2.070.000.000 |
negli oneri per i ripiani dei disavanzi pregressi di esercizio dei
servizi |
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urbani di pubblico trasporto in gestione diretta o a mezzo aziende
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municipalizzate (L. n. 32/1993 e D.L. n. 563/1994) |
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cap. 0552030 «Ripiani disavanzi pregressi di esercizio nel settore dei
|
100.000.000.000 |
100.000.000.000 |
trasporti pubblici locali (L. n. 403/1990, L. n. 32/1993, D.L. n.
563/1994)» |
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cap. 0592040 «Annualità di ammortamento mutuo ripiani disavanzi |
44.000.000.000 |
44.000.000.000 |
pregressi di esercizio nel settore dei trasporti pubblici locali (L. n.
|
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|
403/1990, L. n. 32/1993, D.L. n. 563/1994)»
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Variazioni in aumento: |
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cap. 0552025 «Acconti sui ripiani disavanzi pregressi di esercizio nel
|
31.070.000.000 |
31.070.000.000 |
settore dei trasporti pubblici locali (l. n. 204/1995)» |
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cap. 0592023 (c.n.i.) «Contributi regionali agli enti locali negli
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15.000.000.000 |
15.000.000.000 |
ammortamenti dei mutui da assumere per i ripiani dei disavanzi
pregressi |
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di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto»
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4. In corrispondenza del capitolo di spesa
0552013 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1995 è iscritto il
residuo passivo di stanziamento di L. 43.824.105.000 formatosi alla chiusura
dell'esercizio 1994.
5. In corrispondenza dell'iscrizione di cui al
precedente comma lo stanziamento del capitolo 0552013 è incrementato, in termini
di cassa, dell'importo di lire 43.824.105.000 attingendo per pari importo dal
fondo di riserva di cassa - capitolo 1110020.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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